AFAM, dimissioni dal servizio a.a. 2018/2019: le domande entro il 19 febbraio
La nota illustra le novità degli istituti previdenziali dell’APE sociale e dell’APE volontaria come licenziate dalla recente legge di bilancio.
Il MIUR con la nota 876 del 19 gennaio 2018, ha fornito le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2018 del personale docente e tecnico amministrativo del settore AFAM.
La tempistica si articola come segue
19 febbraio 2018
Termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, di trattenimento in servizio oltre il limite di età, di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica
19 febbraio 2018
Comunicazione del direttore amministrativo al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione del personale che ha maturato i 40 anni di servizio entro il 31 dicembre 2011 e di quello che maturerà i nuovi requisiti per la pensione anticipata entro il 31 ottobre 2018
22 febbraio 2018
Termine ultimo per la presentazione dell'eventuale rinuncia alla domanda
19 marzo 2018
- Deliberazioni di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
- Deliberazioni di trattenimento in servizio
- Accertamento sussistenza diritto al trattamento pensionistico o al trattenimento in servizio e comunicazione mancata maturazione degli stessi
23 marzo 2018
Accettazione domande di cessazione
dal 23 marzo al 5 aprile 2018
Inserimento domande di cessazioni al Cineca
30 aprile 2018
Notifica dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro agli interessati
Le istanze che dovranno essere presentate perentoriamente entro il 19 febbraio 2018 sono:
- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre i limiti dell’età;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (questa opzione è consentita esclusivamente al personale tecnico e amministrativo);
La revoca della domanda di cessazione può essere effettuata entro il 22 febbraio 2018.
Requisiti richiesti a chi accede al trattamento di quiescenza con la nuova normativa pensionistica Fornero - DL 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011:
Pensione di vecchiaia: uomini e donne – 66 anni e 7 mesi di età anagrafica – 20 anni di contribuzione |
Pensione anticipata: donne – 41 anni e 10 mesi di contribuzione – requisito maturato entro il 31 dicembre 2018 |
Pensione anticipata: uomini – 42 anni e 10 mesi di contribuzione – requisito maturato entro il 31 dicembre 2018 |
coloro che rientrano nella normativa pensionistica previgente la riforma Fornero e che possono accedere al trattamento di quiescenza, avendoli maturati entro il 31 dicembre 2011:
Pensione di vecchiaia: 65 anni per uomini e 61 anni per le donne con almeno 20 anni di contribuzione |
Pensione di anzianità con la quota 96: Uomini e Donne con 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione. Ai fini del raggiungimento della quota, l’ulteriore anno necessario può essere ottenuto anche sommando frazioni di età e contributi es: 60 anni e 5 mesi di età e 35 anni e 7 mesi di contributi. |
Pensione di anzianità: Uomini e Donne con 40 anni di contribuzione |
Opzione per le sole donne
Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 57 anni di età e 35 anni di contribuzione possono avvalersi della legge 243/2004 che consente loro di accedere al pensionamento con i requisiti ridotti a condizione che optino per il calcolo della pensione con il contributivo. |
Collocamenti a riposo d'ufficio
Nell'anno 2018 saranno collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età tutti i lavoratori e le lavoratrici che, ancora in servizio, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa precedente la riforma Fornero.
La nota rammenta che, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere collocato a riposo d’ufficio anche il personale che alla data del 31 ottobre 2018 avrà compiuto il 65° anno di età e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Trattenimento in servizio
L'art. 1 del DL n. 90 del 24 giugno 2014 convertito dalla Legge 114 dell’11/8/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. È rimasto in vigore, quanto disposto dal decreto legislativo n. 297/1994 che disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico. Pertanto nel 2018 potranno inoltrare istanza di trattenimento in servizio, entro il 19 febbraio 2018, i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 ottobre 2018, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima data; per tale personale, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno di età con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 19 marzo 2018. La mancata accettazione del trattenimento in servizio dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 19 marzo 2018.
La nota illustra le novità degli istituti previdenziali dell’APE sociale e dell’APE volontaria come licenziate dalla recente legge di Bilancio.
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