AFAM e indennità di vacanza contrattuale: il MEF in confusione
La Ragioneria dello Stato comunica gli importi dell’IVC differenziata per scaglioni stipendiali. Invece tutti i lavoratori trovano nel cedolino di aprile l’IVC della fascia iniziale di ciascun profilo professionale.
In una precedente notizia avevamo indicato gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) per ciascun profilo professionale dell’AFAM così come comunicati il 5 aprile 2019 dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS). Tale indennità (prevista dall’art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal CCNL 2018 art. 2 co. 6) pari allo 0,42% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019 (articolo 1, comma 440 della legge 145/18 - legge di bilancio 2019), era stata quantificata dalla RGS per ciascun scaglione stipendiale.
Invece i lavoratori dell’Afam hanno trovato nel cedolino di aprile l’IVC pari a quella prevista per la fascia iniziale di ciascun profilo professionale.
Infatti in una nota concordata con l’Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP), la numero 31 del 26 marzo 2019, NOIPA comunicava che gli importi dell’IVC sarebbero stati differenziati solo per profilo professionale e non per scaglione stipendiale.
È del tutto evidente che NOIPA e la RGS hanno applicato due fonti normative differenti. NOIPA ha continuato ad applicare quanto previsto dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 (peraltro non più richiamato neanche nel CCNL del comparto afam del 2010) che prevedeva un importo dell’indennità che faceva riferimento ai minimi retributivi. La RGS ha invece correttamente applicato la norma della legge 145/18 che fa esplicito riferimento allo stipendio tabellare in godimento da ciascun lavoratore.
A partire dal mese di maggio l’errore di NOIPA dovrebbe essere corretto e quindi sarà ripristinata l’IVC per scaglione stipendiale con corresponsione di alcuni euro di arretrato relativi al mese di aprile 2019.
Ricordiamo che l’indennità di vacanza contrattuale è una anticipazione dei benefici attribuibili all’atto del rinnovo contrattuale. Essa sarà riassorbita al momento della stipula del CCNL relativo al triennio 2019-2021.