AFAM e nomine a tempo determinato: il personale della scuola di ruolo può utilizzare l’aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati
Istituito un nuovo codice SIDI di Variazione di Stato Giuridico che consente l’applicazione dell’art. 23-bis del D. Lgs. 165/01.
La Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’istruzione con nota 4573 del 22 dicembre 2022 comunica che nell’area SIDI Variazioni di Stato Giuridico‐Posizioni di Stato è disponibile un nuovo codice per la gestione dell’aspettativa art. 23‐bis commi 1,4,5,6, D. Lgs 165/2001: P072 ‐ Aspettativa senza assegni presso soggetti ‐ organismi pubblici o privati.
Come è noto l’art. 23 bis (come modificato dalla legge 56/19), in deroga alle norme generali sull’incompatibilità per gli impiegati civili dello Stato, consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati.
Si tratta di una notizia particolarmente importante in quanto consente di superare l’attuale situazione che riguarda i docenti di ruolo del settore scuola a cui viene conferito un contratto a tempo determinato nel settore afam. Attualmente la gran parte dei docenti in tale situazione utilizzavano l’art. 18 comma 3 del CCNL Scuola del 29/11/2007 che consente di usufruire dell’aspettativa per un anno scolastico, senza assegni, per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Tale aspettativa, oltre a non essere reiterabile, ha il problema dello sfasamento tra la fine dell’anno scolastico (31 agosto) e fine dell’anno accademico (31 ottobre), variamente affrontato dalle istituzioni coinvolte. Inoltre la nota del MIUR n. 15973 del 22 novembre 2016 chiedeva alle istituzioni afam di verificare se il decreto di collocamento in aspettativa avesse la durata dell’anno accademico, ossia fino al 31 ottobre. A complicare il tutto era la mancanza di un codice assenza SIDI
Con l’istituzione del nuovo codice finalmente le scuole potranno concedere l’aspettativa fino al 31 ottobre.
Coerentemente con questa indicazione, la nota del Ministero dell’Istruzione 4573/22 ricorda che sono stati introdotti nuovi controlli per il codice di assenza esistente “A044 ASPETTATIVA PER DIVERSA ATTIVITA’ LAVORATIVA: durata pari ad un anno scolastico” che sarà possibile utilizzarlo per una sola volta.
In conclusione suggeriamo ai docenti interessati di utilizzare l’art. 18 comma 3 del CCNL Scuola del 29/11/2007, nel caso di effettuazione del periodo di prova nell’AFAM e di utilizzare l’art. 23 – bis nel caso di conferimento di supplenze annuali.