AFAM: importante emendamento approvato durante la discussione del decreto legge governance PNRR
Equipollenza dei titoli di studio, procedure autorizzative per le assunzioni, reclutamento del personale EP, requisiti per gli insegnamenti di restauro.
Durante l’iter di discussione del decreto legge 77/21 è stato approvato un importante emendamento con il quale è stato inserito un nuovo articolo, 64 bis, finalizzato ad accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di Alta formazione artistica musica e coreutica ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Di seguito la sintesi dei contenuti dell’emendamento approvato.
Equipollenza dei diplomi accademici di I livello
I diplomi accademici di primo livello sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007
- classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche;
- classe L-3 per i diplomi rilasciati dalle altre istituzioni afam.
L’equipollenza è valida per:
- l’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso
- l’accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università.
La disposizione è sostituiva del comma 102 della legge 228/12 che prevedeva l’equipollenza di tutti i titoli afam di primo livello alla classe di laurea L-3 e solamente ai fini dei pubblici concorsi.
Commento
Si tratta di una norma nella direzione della totale equipollenza dei titoli afam con quelli universitari. L’ulteriore passo è quello di denominare “Lauree” anche gli attuali Diplomi Accademici.
Diplomi accademici di II livello
I diplomi accademici di II livello costituiscono titolo di accesso anche per borse di studio, assegni di ricerca e ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
In precedenza l’ammissione era limitata ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione. Conseguentemente viene modificato il comma 104 della Legge 228/12.
Reclutamento a tempo indeterminato del personale EP e collaboratore
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento sul reclutamento, è possibile assumere a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità “EP/1” ed “EP/2”, utilizzando le procedure concorsuali previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Tale norma si affianca alla disposizione che prevedeva la stabilizzazione dopo tre anni di contratti a tempo determinato (Decreto Legge 104/13 convertito nella legge 128/13, art. 19 comma 3-bis).
Commento
Si tratta di una proposta assai rilevante in quanto prevede assunzioni a tempo indeterminato e, al tempo, stesso prevede nei concorsi riserve di posti per coloro che abbiano maturato 3 anni di servizio a tempo determinato, fornendo anche una prima risposta agli EP1 che per anni hanno svolto le funzioni di EP2 garantendo la funzionalità di molte istituzioni AFAM. Come FLC CGIL riteniamo opportuna una regia nazionale delle procedure o attraverso una procedura nazionale o attraverso poche (massimo tre) procedure plurisede.
Procedure autorizzative delle assunzioni
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento sul reclutamento, le assunzioni del personale docente e TA, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Commento
La procedura introdotta dovrebbe consentire una forte semplificazione e accelerazione rispetto a quella attuale, molto farraginosa, che prevede, dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, un Decreto del Presidente della Repubblica.
Insegnamenti relativi al restauro
Nelle Accademie di Belle Arti accreditate ad erogare percorsi di studio di restauro che rilasciano titoli abilitanti per restauratori di beni culturali, il reclutamento del personale relativi ai seguenti settori artistico disciplinari:
- ABPR24 Restauro per la pittura
- ABPR25 Restauro per la scultura
- ABPR26 Restauro per la decorazione
- ABPR27 Restauro dei materiali cartacei
- ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi
- ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro
- ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro
- ABPR74 Tecniche di formatura e di fonderia per il restauro
- ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro
- ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro
è subordinato
- al possesso dei requisiti dei docenti previsto dall’art. 29 comma 9 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al DLgs. 42/04
- all’inserimento nell’elenco dei restauratori di beni culturali di cui all’articolo 182 del medesimo decreto legislativo, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare cui afferisce l’insegnamento.
Commento
Si tratta di una disposizione attesa da molto tempo finalizzata a coordinare le diposizioni sul reclutamento afam con i requisiti e i vincoli previsti dal Codice dei beni culturali.
Occorre ora verificare il reale impatto della proposta normativa con l’attuale corpo docente di questi corsi.
Definizione delle dotazioni organiche
Diventa immediatamente operativa la disposizione del Regolamento sul reclutamento (art. 8 comma 5 del DPR 143/19) che stabilisce che la definizione dell'organico del personale docente e non docente delle istituzioni afam, è approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Commento
Si tratta di proposta normativa che dovrebbe sbloccare la definizione dei decreti interministeriali il cui ritardo nella emanazione sta comportando problemi nelle assunzioni del personale tecnico-amministrativo
Rimozione organi delle istituzioni afam
Gli organi previsti dal Regolamento sull’autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni afam (art. 4 del DPR 132/03) possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi:
- per gravi o persistenti violazioni di legge
- quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell’Istituzione
- in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell’Istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l’Istituzione non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
Con il decreto di rimozione si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni dell’organo o degli organi rimossi, nonché eventuali e ulteriori compiti finalizzati al ripristino della ordinata gestione della Istituzione.
Commento
Con tale disposizione vengono definite la casistica e le procedure da utilizzare per rimuovere gli organi delle istituzioni afam. È omesso l’obbligo per il ministero di indicare nel provvedimento di rimozione, la durata dell’incarico del commissario.
Sedi decentrate delle istituzioni statali
Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, previo parere favorevole dell’ANVUR, le istituzioni AFAM statali possono essere autorizzate a istituire corsi di studio in sedi diverse dalla loro sede legale e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
A tal fine:
- entro novanta giorni con decreto del MUR, di natura non regolamentare, su proposta dell’ANVUR, ferme restando le dotazioni organiche dell’Istituzione, sono definiti
- le procedure per l’autorizzazione di tali corsi
- i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie
- i requisiti di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate
- entro i successivi 12 mesi le Istituzioni statali che hanno già attivi corsi in sedi decentrate richiedono l’autorizzazione, laddove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative.
Le istituzioni statali di cui al punto 2 che non ottengono l’autorizzazione, assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime Istituzioni ovvero presso altra Istituzione. I titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
Interpretazione autentica per l’inserimento nelle graduatorie nazionali del personale docente
Possono essere inseriti nelle graduatorie nazionali 205 e 205-bis coloro che abbiamo maturato il requisito dei tre anni di servizio esclusivamente nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane. A tal fine l’emendamento ha previsto una norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 655 della Legge 205/17.
Proroga di un anno della possibilità di conseguire il diploma di vecchio ordinamento
Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali di vecchio ordinamento con i diplomi accademici di II livello, è prorogato al 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.
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Emendamento 64.019 al decreto legge 77/21
Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 102 è sostituito dal seguente:
«102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)»;
b) al comma 104, dopo le parole: «o di specializzazione» sono inserite le seguenti: «nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento».
3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare al cui afferisce l'insegnamento.
7. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».
8. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi, nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.
9. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di natura non regolamentare, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, laddove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
10. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.
11. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «di validità» sono sostituite dalle seguenti: «di conseguimento» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
64.019. (Nuova formulazione) Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Orfini, Prestipino, Rossi, Fassina.