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AFAM: importanti chiarimenti sui nuovi profili professionali introdotti dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021

Hanno diritto alla stabilizzazione anche coloro che hanno maturato i requisiti in base ai titoli di accesso previsti dalla previgente normativa.

01/07/2024
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Il Ministero dell’Università e della Ricerca con la nota 8969 del 24 giugno 2024, fornisce importanti chiarimenti in merito al nuovo ordinamento professionale del personale Tecnico e Ammnistrativo e alle nuove figure di supporto diretto alla didattica. Si tratta di disposizione più volte sollecitate dalla FLC CGIL e che vanno nella direzione della salvaguardia dei diritti dei lavoratori precari che sono inseriti nei percorsi di stabilizzazione.

Nuovo ordinamento professionale del personale TA e personale in servizio

Riguardo al nuovo ordinamento professionale viene chiarito che il personale in servizio a tempo determinato al 30 aprile, reclutato sui precedenti profili professionali e sulla base dei requisiti di accesso del previgente ordinamento professionale, mantiene inalterato il diritto alla proroga del contratto e il diritto alla stabilizzazione dopo 24 mesi di servizio (per le aree degli operatori e degli assistenti) o dopo 36 mesi (per le aree dei funzionari e delle elevate qualificazioni), a prescindere dal possesso dei requisiti di accesso previsti dal nuovo ordinamento.

Pertanto, ad esempio, gli operatori reclutati tramite Centro per l’impiego saranno stabilizzati dopo aver maturato il requisito previsto (24 mesi di servizio) anche in assenza del titolo di studio oggi richiesto per le procedure di reclutamento di nuovi operatori.

Figure di supporto diretto alla didattica

Per quanto concerne accompagnatori al pianoforte, tecnici di laboratorio e modelli viventi, la nota ministeriale

  1. sottolinea come il decreto ministeriale 430 del 9 febbraio 2024 non preveda requisiti di accesso (ossia specifici titoli di studio) per le procedure di stabilizzazione
  2. ricorda che tali procedure dovranno obbligatoriamente essere bandite da ciascuna istituzione che abbia previsto posti in organico
  3. ribadisce che il requisito indispensabile è il requisito relativo al servizio prestato mediante superamento di procedure selettive per esami o esami e titoli.

Tale chiarimento è particolarmente rilevante per i modelli viventi con numerosi anni di servizio anche a tempo determinato, per i quali il titolo di accesso precedente era la licenza media.

Riguardo al punto c) la nota ricorda che devono essere considerate procedure per esami e titoli anche quelle in cui l’accesso sia stato limitato al possesso di titoli di studio rilasciati da specifiche Istituzioni, poiché tale limitazione, ove non abbia dato luogo all’epoca ad annullamento della procedura, non modifica la natura del concorso.

Incarichi EQ

Dal 26 giugno scorso le istituzioni possono inserire e gestire nella nuova piattaforma “Anagrafiche AFAM” gli incarichi del personale EQ.

Per l’anno accademico 2023/24 gli incarichi sono stati precaricati, ivi compresi gli incarichi di Direzione amministrativa a tempo indeterminato del personale precedentemente assunto nella ex area EP/2.

Invece per il personale assunto nella ex area EP/2 a tempo determinato, al momento della stabilizzazione occorre che l’Istituzione apra un ticket con l’assistenza tecnica di Cineca per l’inserimento dell’incarico a tempo indeterminato.

Per il 2024/25 gli incarichi devono essere conferiti e caricati in piattaforma entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che ciascuna unità di personale EQ ha diritto all’incarico.

A tal proposito la nota ricorda oltre all’incarico di Direzione amministrativa, ciascuna Istituzione è tenuta a conferire l’incarico di Direzione di ragioneria (comprendente gli ambiti della contabilità, del bilancio e degli acquisti).

Gli incarichi del personale a tempo determinato coincidono automaticamente con le date di inizio e fine del contratto di lavoro.

Indennità EQ

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