AFAM: incontro al Ministero sulla mobilità
Affrontate le criticità del contratto in vigore risalente al 2002 che necessita di una robusta manutenzione
Il 14 maggio 2021 si è svolto il confronto tra Ministero dell’Università e Ricerca e le Organizzazioni sindacali sulla mobilità territoriale del personale docente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio nelle istituzionali afam statali.
Obiettivo del confronto è stato quello di esaminare il contratto collettivo nazionale decentrato del 31 maggio 2002 che è tuttora in vigore. Le parti hanno concordato di integrare il contratto su alcune parti che risultano desuete o superate da disposizioni successive.
In particolare sono stati affrontati:
- le precedenze previste da leggi di tutela
- l’equiparazione del punteggio del servizio pre-ruolo
- la definizione dei posti destinati alla mobilità del personale TA tenuto conto delle recenti disposizioni sui precari avente aventi titolo alla conferma e/o alla stabilizzazione
- i criteri da utilizzare nella mobilità a seguito dell’unificazione delle fasce della docenza
- la valutazione dei titoli di studio di nuovo ordinamento rilasciati dalle istituzioni afam.
La FLC CGIL ha espresso un giudizio complessivamente positivo sugli esiti del confronto. Inoltre ha chiesto che a partire dall’a.a. 2022/23 le procedure di trasferimento siano effettuate in modalità telematica attraverso l’utilizzo di una piattaforma dedicata.
A margine dell’incontro l’amministrazione ha fornito le seguenti ulteriori informazioni
- il decreto ministeriale sulla trasformazione dei posti di II fascia è ancora alla registrazione della Corte dei Conti
- il MUR ha inviato al Ministero per la pubblica amministrazione la richiesta di adozione dell’atto di indirizzo per la definizione della sequenza contrattuale relativa alle nuove figure tecniche previste dall’art. 1 comma 892 della Legge 178/20
- è ancora in atto l’interlocuzione con il MEF su tetto fondo di istituto e pagamento per intensificazione delle prestazioni del personale TA di cui all’art. 6 del CCNI del 12 luglio 2011. In entrambi i casi il MUR si è detto fiducioso in un esito positivo di entrambe le vicende.