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AFAM: le indicazioni del MUR sulla segnalazione dei comportamenti che hanno rilevanza disciplinare e/o penale dei dipendenti delle Istituzioni

Per i fatti che prevedono sanzioni superiori al rimprovero verbale, occorre informare il MUR entro 10 giorni dalla segnalazione dell’accaduto.

08/04/2021
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Il Ministero dell’Università e della Ricerca con nota 4233 del 26 marzo 2021 ha fornito importanti indicazioni sulle modalità e procedure di comunicazione allo stesso Ministero degli “illeciti disciplinari e penali dei dipendenti di Istituzioni Afam”.

In premessa occorre ricordare che dal 27 marzo scorso è entrato in vigore il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”. In particolare l’ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale AFAM” nell’ambito della Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore ha il compito della corretta applicazione della normativa relativa alla materia disciplinare riguardante il personale AFAM.

In premessa la nota ministeriale ricorda che il Direttore è il responsabile per i procedimenti disciplinari relativi a tutti i dipendenti dell’istituzione. Inoltre le disposizioni della nota non riguarda i fatti di rilevanza disciplinare che prevedano come sanzione il rimprovero verbale. Infatti tale sanzione può essere irrogata dal Direttore dell’istituzione ai sensi dell’art. 12 comma 4 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 19 aprile 2018.

Per i comportamenti che prevedano sanzioni superiori al rimprovero verbale i Direttori sono tenuti a segnalarli tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto, esclusivamente all’indirizzo PEC dgfis@postacert.istruzione.it. La mancata segnalazione del Direttore al MUR di atti di rilevanza disciplinare, comporta responsabilità disciplinare a carico dello stesso Direttore sanzionabile con la sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi (art. 55-sexies comma 3 del DLgs 165/01).

La segnalazione di avvio di procedimento disciplinare, contrassegnata da relativo numero di protocollo dell’Istituzione, deve contenere

  • una descrizione analitica e circostanziata dei fatti
  • tutti i documenti citati nella nota di trasmissione
  • le eventuali dichiarazioni testimoniali, corredate da sottoscrizione e da documento d’identità dei dichiaranti.

Nel caso di assenza ingiustificata dal servizio o di frode relativa alla presenza in servizio, alla segnalazione occorre allegare le timbrature del dipendente. Per timbrature si intendono le varie possibili e legittime modalità di rilevazione della presenza in servizio (ad esempio, per i docenti, il registro personale che fa fede ai fini del computo del monte orario ai sensi dell’art. 25 comma 5 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005).

Sempre all’indirizzo PEC dgfis@postacert.istruzione.it i Direttori dovranno inoltrare le successive comunicazioni ed informazioni inerenti

  • i procedimenti disciplinari avviati
  • le notifiche e le ricevute di queste effettuate nei confronti dei dipendenti.

Nel caso in cui i comportamenti dei lavoratori assumano anche rilievo penale, i Direttori sono tenuti a presentare denuncia ai competenti organi. In questo caso la segnalazione da inviare all’indirizzo PEC dgfis@postacert.istruzione.it deve anche contenere

  • la denuncia presentata
  • eventuali richieste di sospensione cautelare dal servizio del dipendente.

Nel caso in cui il lavoratore sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, è sospeso d'ufficio dal servizio dal Direttore.

Le segnalazioni che riguardano i Direttori, ivi compresi i comportamenti sanzionabili con il rimprovero verbale, sono inviate al suddetto indirizzo PEC dal Presidente del CdA.

Allegata alla nota c’è una breve appendice normativa e uno schema molto utile sulle segnalazioni disciplinari.

Ogni istituzione è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet la nota ministeriale.

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