AFAM: le indicazioni del MUR sulle operazioni propedeutiche alla compilazione della relazione annuale del nucleo di valutazione di ciascuna istituzione
Entro il 30 aprile l’inserimento dei dati sul funzionamento. Entro il 31 maggio la compilazione delle relazioni annuali. Entro agosto trasmissione al MUR delle valutazioni dell’ANVUR.
Con la nota 4297 del 29 marzo 2021 il Ministero dell’Università e della Ricerca fornisce le indicazioni operative e la tempistica per la compilazione della Relazione Annuale sulle attività e sul funzionamento delle istituzioni afam da parte del Nucleo di valutazione (NdV) presente in ogni istituto (DPR 132/03 art. 10 comma 2 lettera b). Come è noto il Nucleo di valutazione, organo necessario delle istituzioni Afam, redige tale Relazione annuale sulla base di criteri generali determinati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), presenti sul sito istituzionale dell’Agenzia.
A tal fine nell’area riservata https://afam.cineca.it/ è presente la procedura informatica per la compilazione online della “relazione annuale nuclei di valutazione”. Nella piattaforma sono presenti i dati relativi allo scorso anno accademico. Le istituzioni, dal 29 marzo al 30 aprile 2021, sono invitate a modificare o aggiornare tali dati ed in particolare la sezione “modulo edilizia” dove in molti casi risultano informazioni non aggiornate. I dati relativi agli studenti e al personale, riferiti all’a.a. 2019/2020, sono già stati precaricati come quelli relativi alle dotazioni strutturali e finanziarie dell’ente.
Le istituzioni devono, inoltre, preventivamente e obbligatoriamente inserire o aggiornare i dati relativi alla composizione del Nucleo nell’apposita sezione “Componenti Nucleo”. Tale operazione è indispensabile per consentire al Nucleo di Valutazione di accedere e inserire entro il 31 maggio 2021 la Relazione annuale che sarà inviata al MUR e all’ANVUR.
Entro i successivi 90 giorni (entro fine agosto) l’ANVUR comunicherà le proprie valutazioni sulla base delle Relazioni annuali (Legge 205/17 art. 1 comma 644).
Tale procedura riguarda le Accademie legalmente riconosciute e le altre Istituzioni autorizzate al rilascio dei titoli aventi valore legale ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005. Tali relazioni saranno utilizzate anche ai fini della valutazione periodica di queste Istituzioni.