AFAM: le indicazioni operative del MUR per la concessione dei comandi a favore dei dipendenti delle Istituzioni
Entro il 15 luglio la comunicazione delle richieste al Mur. Le novità introdotte dal decreto legge 36/22.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca con nota 8030 del 17 giugno 2022 fornisce le indicazioni operative per la concessione dei comandi a favore dei dipendenti delle Istituzioni AFAM. La materia era in precedenza regolata dalla nota 5211/17 che viene contestualmente sostituita.
Queste le indicazioni più rilevanti
I comandi presso altre Pubbliche Amministrazioni verranno concessi di norma con decorrenza dall’inizio dell’anno accademico e fino al termine dello stesso, ad eccezione di quelli regolamentati da norme speciali. Non è possibile concedere comandi per periodi superiori a tre anni continuativi.
Nelle more dell’attribuzione dei comandi da parte di ciascuna istituzione interessata, le richieste relative ai comandi riferiti all’anno accademico 2022/2023, devono essere inviate a dgistituzioni@pec.mur.gov.it (all’attenzione dell’Ufficio VI) entro il 15 luglio 2022. La nota chiarisce che per le richieste che perverranno oltre il termine del 15 luglio 2022 il MUR non garantisce il buon esito della pratica o comunque l’avvio del comando entro l’inizio dell’anno accademico.
Tali richieste devono essere corredate
- dalla richiesta dell’Amministrazione utilizzatrice, che deve specificare la durata del comando e dichiarare l’assunzione dei relativi oneri;
- dalla delibera con cui il CdA dell’istituzione di titolarità dell’interessato/a concede il relativo nulla-osta;
- dall’assenso dell’interessato/a.
Nel caso di proroga di comando già in essere occorre allegare anche la richiesta dell’istituzione afam di titolarità alla competente Ragioneria territoriale dello Stato per il trasferimento della partita di spesa fissa e/o la quietanza di versamento delle mensilità retributive dell’interessato inviata dall’Ente utilizzatore.
Nel caso di comando presso amministrazioni gestite con l’applicativo NOIPA, l’istituzione di titolarità dell’interessato/a sarà tenuta ad inviare alla propria Ragioneria territoriale dello Stato – Uffici stipendi vari – copia del provvedimento di comando munito dei visti
- dell’Ufficio Centrale di Bilancio del MUR
- dell’Amministrazione utilizzatrice
Ciò consentirà, da un lato, il trasferimento della partita di spesa fissa a valere sul bilancio dell’amministrazione utilizzatrice la quale è tenuta a comunicarne la relativa data, dall’altro, il recupero delle somme dovute dalle Amministrazioni che utilizzano il personale in comando.
Qualora dovesse risultare che il trasferimento tramite il portale NOIPA della partita di spesa fissa è avvenuto successivamente alla decorrenza del comando, l’istituzione afam, dovrà richiedere all’Ente utilizzatore di rimborsare le mensilità che sono gravate sul bilancio del MUR dalla data dell’inizio del comando a quella del trasferimento della partita. L’ente utilizzatore è tenuto ad inviare quietanza di versamento all’istituzione afam e al MUR. In assenza di quest’ultimo adempimento la proroga del comando non potrà essere concessa.
Nel caso di comando presso amministrazioni che non utilizzano l’applicativo NOIPA, l’istituzione di titolarità dell’interessato/a deve richiedere all’Ente utilizzatore il rimborso degli stipendi (previamente richiesti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato - Uffici stipendi vari). L’ente utilizzatore versa le risorse necessarie sul CAPO 34 – CAPITOLO 3554 – ART. 03 denominato “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Università e della Ricerca”, il cui IBAN è: IT52X0100003245348034355403. L’ente invia copia della quietanza all’istituzione afam e al MUR. L’invio al MUR è essenziale per un’eventuale richiesta di proroga del comando.
Ricordiamo che i posti liberi dal rispettivo titolare che si trovi in posizione di comando, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato né per utilizzazioni temporanee salvo che non si tratti di comandi già in essere per cui sia stata già attivata una sostituzione il cui venir meno potrebbe pregiudicare l’ordinato svolgimento dei servizi.
Decreto legge 36/22
Ricordiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede restrizioni significative dell'uso (come strumenti alternativi alla mobilità) dei comandi e dei distacchi, al fine di renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. In applicazione del PNRR il decreto legge 36/22 ha introdotto le seguenti disposizioni
- per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/01, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del venticinque per cento dei posti non coperti, all’esito delle procedure di mobilità. Tale disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori previsti da disposizioni di legge
- i comandi o distacchi comunque denominati, in corso al 1° maggio 2022 (ad eccezione di quelli previsti da disposizioni di legge) cessano alla data del 31 dicembre 2022 o, alla naturale scadenza se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato specifiche procedure straordinarie di inquadramento
- le amministrazioni interessate possono attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale già in servizio a tempo indeterminato che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco. L’inquadramento può riguardare fino al 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza.