AFAM: mobilità per il 2020/2021 del personale docente. L’utilizzazione temporanea interrompe la continuità di servizio
Importante chiarimento del Ministero su un aspetto controverso del contratto sulla mobilità.
Con nota 10057 del 9 settembre 2020 il Ministero dell’Università e della Ricerca ribadisce che l’utilizzazione temporanea dei docenti presso altra istituzione AFAM, interrompendo la continuità nella sede di titolarità, non consente l’attribuzione del punteggio relativo alla continuità di servizio.
Come è noto il Contratto Nazionale Decentrato del 31 maggio 2002, allegato A punto 1 lettera d), attribuisce un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell’istituzione di attuale servizio.
L’articolo 5 comma 14 stabilisce che tale punteggio deve essere attributo in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato, come ad esempio nel caso di “utilizzazioni”.
Il 29 luglio 2008, in sede di interpretazione autentica, le organizzazioni sindacali e la parte pubblica hanno concordato che il termine “utilizzazioni” non si riferisce alle utilizzazioni temporanee regolate dal CCND agli articoli 3, 4 e 4-bis.
Sulla base di questa ricostruzione normativa, il punteggio per la continuità di sede non può essere attribuito nel caso di utilizzazione temporanea.
Le istituzioni sono invitate ad effettuare tempestivamente le verifiche e a correggere la valutazione delle domande presentate.