AFAM: parere dell’ARAN sull’orario di lavoro del personale EP e sul carattere omnicomprensivo dell’indennità di amministrazione
Il parere è stato trasmesso a tutte le istituzioni dal MUR
Il Ministero dell’Università e della Ricerca con nota 2717 del 2 marzo 2023 ha trasmesso a tutte le istituzioni AFAM la risposta 15436/2022 dell’Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) a un quesito posto dal Conservatorio di Novara in merito all’eventuale recupero delle ore lavorate in più dal personale EP.
A tal proposito l’ARAN segnala innanzitutto le norme contrattuali in vigore in tema di orario di lavoro del personale EP e che risalgono al CCNL 16 febbraio 2005 (erroneamente indicato come 4 ottobre 2005). In particolare
- l’art. 34 comma 5 in base al quale il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura, all’espletamento dell’incarico affidatogli e ai programmi da realizzare
- l’art. 36 comma 1 lettera b) che regola le modalità di realizzazione di tale flessibilità mediante la programmazione dell’orario ordinario plurisettimanale.
L’ARAN, inoltre, ricorda che ai sensi dell’art. 40 del CCNL del 16-02-2005 al personale EP è riconosciuta una indennità di amministrazione che per la parte fissa, è definita dal CCNL e, per la parte variabile, dalla contrattazione integrativa nazionale (attualmente è in vigore l’art. 8 dl CCNI 29 luglio 2022).
Il CCNI del 29 luglio 2022 chiarisce che tale indennità ha carattere omnicomprensivo e non è cumulabile con altri compensi a carico del fondo d’istituto o del bilancio, salvo quelli spettanti per specifiche attività per cui l’istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate e per attività per conto terzi (tutte queste attività devono essere svolte al di fuori dell’orario ordinario di lavoro).
Pertanto (salvo i casi specifici sopra indicati) al personale EP non possono essere riconosciuti compensi per ore in più svolte oltre l’orario ordinario (comprensivo della flessibilità). Conseguentemente non possono essere riconosciuti recuperi di ore in più svolte oltre l’orario ordinario.
Commento
Nel merito la risposta dell’ARAN non presenta particolari novità ed è in linea con alcuni orientamenti applicativi relativi ai DSGA della scuola (ad esempio l’orientamento dell’8 febbraio 2022). In particolare chiarisce la differenza tra flessibilità dell’orario ordinario su base plurisettimanale, pienamente legittima, e ore in più oltre l’orario ordinario (che normalmente darebbero origine a un compenso aggiuntivo o, a scelta del lavoratore, ad un recupero compensativo) che non possono essere retribuite o, in alternativa, essere recuperate come riposo compensativo.
Da un punto di vista del metodo riteniamo opinabile inoltrare a tutte le istituzioni una risposta fornita ad una sola di esse. Premesso che l’Agenzia tra l’altro assiste le pubbliche amministrazioni per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro, durante la trattativa per il rinnovo del CCNL 2019-2021, l’ARAN ha più volte ribadito che le risposte fornite a singole amministrazioni fanno sempre riferimento alle specifiche situazioni illustrate nei quesiti. In questo caso conosciamo la risposta ma non il quesito posto dal Conservatorio di Novara.
Infine, segnaliamo come durante la discussione della parte comune a tutti i settori del CCNL 2019-2021, come FLC CGIL abbiamo chiesto con forza una profonda modifica dell’istituto dell’interpretazione autentica alfine di ridurre al minimo l’impatto degli orientamenti applicativi o delle risposte a singoli quesiti emanati unilateralmente dall’Agenzia e che stanno creando problemi e disparità sempre più gravi nelle relazioni sindacali e nelle contrattazioni integrative. Anche questa vicenda rende le nostre rivendicazioni più forti e necessarie.