AFAM: proposta di emendamenti unitari al ddl AC4822 per la risoluzione del precariato nelle accademie e nei conservatori di musica
Presentate unitariamente alla Camera le proposte emendative al ddl A.C.4822.
I sindacati FLC CGIL, CISL Università e UIL RUA hanno presentato alla VII Commissione Cultura della Camera proposte emendative al ddl A.C. 4822 utili a risolvere il problema precariato.
Com'è noto il comparto dell'AFAM è ancora in attesa dell'emanazione del DPR, previsto dalla L. 508/99, che disciplini il reclutamento post riforma e per questo motivo, nonostante il significativo aumento dei posti vacanti e disponibili (docenti e T.A. precari circa al 12%dell'organico congelato al 1999) e la possibilità di stabilizzare (il MIUR per l'AFAM opera in regime autorizzatorio), in assenza di norme, le accademie e i conservatori possono stipulare solo contratti a tempo determinato.
È evidente che le proposte emendative mirano a risolvere il disagio delle istituzioni e a difendere/tutelare diritti abbondantemente acquisiti da qualificati professionisti.
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Al Presidente
On.le Valentina Aprea
Al Relatore AC 4822
On.le Giuseppe Scalera
Agli On.li Deputati
VII Commissione
(Cultura, Scienza e Istruzione)
Camera dei Deputati
Illustrissimo Presidente, illustrissimi Onorevoli,
le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) con la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, hanno intrapreso un radicale processo di riforma che, a tutt’oggi, non è ancora completato. Lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il: “Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico”; è in bozza da oltre quattro anni e con tempi di approvazione ancora incerti.
Le Istituzioni, in assenza di procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, hanno garantito il funzionamento amministrativo e la copertura delle cattedre in organico con bandi pubblici, sempre più selettivi, secondo disposizioni ministeriali.
Il ricorso sistematico ai contratti a tempo determinato pone il sistema AFAM stesso in una condizione di “precarietà”. Il continuo mutamento degli incarichi di docenza, individuati su graduatorie nazionali (Legge 143/04) o su graduatorie d’istituto ricostituite ogni tre anni, mettono a dura prova la programmazione pluriennale dei corsi di studio. Allo stesso modo il disagio colpisce il personale tecnico amministrativo, dove il fenomeno di migrazione verso altre amministrazioni è in aumento. Le difficoltà sono evidenti: il precariato aumenta, per effetto del turn-over, del 20% ogni anno.
Rappresentando le difficoltà delle Istituzioni e il disagio dei lavoratori, le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL Federazione Università e UIL Ricerca Università AFAM propongono agli On.li Deputati un’ipotesi di soluzione del problema attraverso una serie organica di testi di emendamento da introdurre nel DDL 4822.
Nel caso in questione l’ipotesi proposta non comporta oneri di spesa aggiuntivi bensì la costituzione di graduatorie utili ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato. Il MIUR con l’obiettivo di garantire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell’offerta formativa, individuerà i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
Alla luce delle considerazioni esposte, auspichiamo l’accoglimento di tale proposta considerandola rientrante tra le politiche e gli obiettivi che il Parlamento e Governo vorranno darsi.
In attesa di un cortese ed eventuale riscontro porgiamo i nostri migliori saluti.
FLC CGIL - CISL Università - UIL Ricerca Università Afam
Domenico Pantaleo - Antonio Marsilia - Alberto Civica
Personale docente, amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Emendamento
1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie di cui all’art. 2 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
Emendamento
1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a alle graduatorie di cui all’art. 2 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l’attribuzione degli incarichi d’insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. L’inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno tre anni di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le assunzioni a tempo indeterminato sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
Emendamento
1. Il personale tecnico amministrativo dell’area terza ed EP di cui all’allegato A del CCNL 4 agosto 2010, in servizio con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l’attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. L’inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 24 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le assunzioni a tempo indeterminato sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.