AFAM: pubblicato un provvedimento di assegnazione temporanea per incompatibilità ambientale di figure EP
Il decreto a seguito del conflitto tra i due funzionari apicali in servizio presso il Conservatorio di Napoli.
Con decreto dirigenziale del 5 gennaio 2022 sono stati disposte assegnazioni temporanee per incompatibilità ambientale delle figure EP in servizio presso il Conservatorio di Napoli. A cascata il provvedimento prevede ulteriori assegnazioni temporanee ed interim.
La vicenda nasce dall’accertata sussistenza dell’incompatibilità ambientale presso il Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di Napoli tra la funzionaria EP/2 con qualifica di direttrice amministrativa e il funzionario EP/1 con qualifica di direttore di ragioneria (nota della Direttrice Generale delle Istituzioni della formazione superiore del 13 dicembre 2021, prot. AOODGFIS n. 16853) a cui si sono aggiunti, successivamente, elementi di incompatibilità tra la direttrice amministrativa e gli organi del Conservatorio.
A seguito di ciò il ministero ha previsto i seguenti spostamenti temporanei e interim che hanno decorrenza dal 10 gennaio 2022
A) Figure EP/2
- L’attuale EP/2 del Conservatorio di Napoli è assegnata temporaneamente all’Accademia di Napoli
- L’attuale EP/2 dell’Accademia di Napoli è assegnato temporaneamente al Conservatorio di Napoli
- L’attuale EP/2 del Conservatorio di Salerno è attribuito l’incarico ad interim di EP/2.
Pertanto presso il Conservatorio di Napoli saranno presenti due EP/2. Saranno gli organi del Conservatorio di musica di Napoli a definire la ripartizione delle competenze tra i due funzionari.
B) Figure EP/1
- L’attuale EP/1 del Conservatorio di Napoli è assegnato temporaneamente al Conservatorio di Avellino
- L’attuale EP/1 del Conservatorio di Avellino, attualmente in comando presso il MUR, è assegnata temporaneamente al Conservatorio di Napoli
- L’attuale EP/1 del Conservatorio di Monopoli temporaneamente assegnato al Conservatorio di Napoli e mantiene l’interim presso il Conservatorio di Vicenza.
La base giuridica del provvedimento è l’art. 2103 del codice civile che prevede che “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” a cui si aggiungono: un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in merito all’applicabilità dell’istituto del trasferimento per “incompatibilità ambientale” al personale tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM e la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di trasferimenti organizzativi del personale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
Da segnalare che il provvedimento non prende in considerazione il fatto che l’art. 19 del CCNL AFAM 2010 preveda la vigenza dell’art. 468 del d.lgs. n. 297/1994 (trasferimento per incompatibilità ambientale).