AFAM: sottoscritto l’accordo sull’utilizzo delle risorse per la formazione 2022
Risorse irrisorie. Necessario un piano delle attività che accompagni i processi in atto. A breve l’avvio del confronto sulla mobilità. A gennaio sarà pubblicata la nota annuale sulle pensioni
Il 29 novembre scorso è stato sottoscritto il contratto nazionale integrativo in materia di criteri per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale afam per il 2022, in applicazione dell’articolo 97 comma 3 lettera a4) del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.
Le risorse, davvero irrisorie, sono pari a € 51.051,00 e saranno così ripartite
- € 400 quale quota fissa per ogni Istituzione per complessivi € 32.800
- il rimanente importo, pari a € 18.251, proporzionalmente alla consistenza della dotazione organica del personale docente e tecnico amministrativo come risultante al 1/11/2022.
Durante la discussione si è affrontato il tema degli obiettivi e delle finalità definite dall’Amministrazione sulla formazione. Su proposta della FLC CGIL si è concordato quanto segue. Il Ministero, nel comunicare alle istituzioni l’assegnazione delle risorse
- indicherà quali obiettivi prioritari dell’amministrazione, lo sviluppo delle competenze in materia di rendicontazione di progetti nonché di attività legate al PNRR
- sottolineerà l’opportunità di realizzare attività congiunte tra istituzioni
- suggerirà di massimizzare le risorse mediante economie di scale.
Le parti hanno concordato di avviare la nuova contrattazione sulla formazione già a partire dal mese di gennaio 2023, alfine di avviare un sistema di programmazione e sviluppo delle attività formative.
Durante la riunione l’Amministrazione ha comunicato che nel mese di gennaio sarà avviato il confronto sulla mobilità del personale afam, le cui regole fondamentali non subiranno modifiche per il prossimo anno accademico.
Infine il MUR ha informato che la nota sulle pensioni sarà pubblicata all’inizio del 2023 confermando l’applicazione, a decorrere dall’a.a. 2023/24, della norma che consente docenti di ruolo di chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età e che tale disposizione non è soggetta ad alcuna limitazione da parte delle singole istituzioni.