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Afam: ulteriori indicazioni del MUR sull’obbligo vaccinale

Chiarimenti su coloro che intraprendono il percorso di vaccinazione.

08/02/2022
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Come è noto il decreto legge n. 1/22Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” ha introdotto a decorrere dal 1° febbraio 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anche per il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva fornito le prime indicazioni con la nota 1234/22.

Con nota 1770 del 7 febbraio 2022 il MUR fornisce indicazioni più dettagliate anche a seguito di segnalazioni giunte dalle varie istituzioni.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative in tali istituzioni ivi comprese le eventuali prestazioni rese con lavoro agile o con didattica a distanza.

L’obbligo vaccinale si applica al personale, docente e non docente, titolare di un rapporto a tempo indeterminato o determinato, compresi gli incarichi di docenza di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni (articolo 1, commi 284 e 285, della legge 160/19), anche se assente dal servizio, escluso i casi in cui il rapporto di lavoro risulti  sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa, congedo per maternità, paternità e per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.

Non sussiste l'obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il personale è adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

I responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale verificando immediatamente l'adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il DPCM del 17 giugno 2021.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili delle istituzioni invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante

  • l'effettuazione della vaccinazione
  • oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa
  • oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito
  • oppure l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato è invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta i responsabili delle istituzioni accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale comporta sia sanzioni pecuniarie (da 600 a 1500 euro) che eventuali conseguenze disciplinari.

L’omesso controllo dell’obbligo vaccinale da parte dei responsabili delle istituzioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Le sanzioni sono irrogate dal prefetto.

La nota 1770/22 opportunamente fornisce importanti chiarimenti riguardo ai lavoratori che hanno avviato il percorso vaccinale. In particolare, il lavoratore che ha prenotato la prima dose o che ha effettuato la prima dose da meno di 14 giorni, per poter effettuare la prestazione lavorativa dovrà ottenere il “green pass” mediante l’effettuazione di un tampone, poiché l’assenza di “green pass” dà luogo ad assenza ingiustificata e, alla quinta occorrenza, determina la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

La verifica del “green pass”, anche rafforzato, per le istituzioni statali potrà essere effettuata utilizzando il servizio “Verifica green pass” sul portale NoiPa da parte dei Direttori delle istituzioni e dei loro delegati, i cui dati sono stati trasmessi dal MUR al Ministero dell’economia e delle finanze.

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