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Ex istituti musicali pareggiati: per la FLC CGIL devono essere tutti statizzati

Nella “manovrina” inserito un articolo per la statizzazione di una parte degli istituti. Risorse insufficienti e criteri opachi. Si apre lo spazio a conflitti fra i vari territori del Paese dalle conseguenze imprevedibili.

09/06/2017
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Durante la discussione del decreto legge 50/17, “recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è stato approvato un emendamento proposto da 27 parlamentari del Partito Democratico, che introduce il nuovo articolo 22 bis relativo alla “Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali”. Appare quasi certo che tale articolo sarà presente nel testo della legge di conversione del D.L. 50/17 che il parlamento si accinge ad approvare nei prossimi giorni.

I contenuti dell’articolo 22 bis

I processi di statizzazione

A decorrere dall’anno 2017 una parte degli ex istituti musicali pareggiati (definiti “istituti superiori musicali non statali”) e delle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali (cosiddette “Accademie storiche”) sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.

L’individuazione delle istituzioni da statizzare sarà effettuata mediante specifici decreti interministeriali emanati di concerto tra il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’economia. Attualmente gli ex istituti musicali pareggiati sono 18 e sono presenti nelle città di Aosta, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate, Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Trinese, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia e Castelnovo Ne’ Monti, Ribera, Rimini, Siena, Taranto, Terni.

Le Accademie di belle arti non statali, cosiddette “Accademie storiche”, sono 5: "Carrara" di Bergamo, "Ligustica" di Genova, "Pietro Vannucci" di Perugia, "Cignaroli" di Verona, Accademia di Ravenna. Di queste due Accademie, quelle di Bergamo e Ravenna, non hanno personalità giuridica, non hanno uno statuto, né un bilancio né organi propri, ma sono entrambe articolazioni rispettivamente del Comune di Bergamo e Ravenna, da cui dipende anche il personale docente e non docente ivi impiegato (3 unità per Ravenna e nessuna per Bergamo, che utilizza esclusivamente contratti di insegnamento).

I medesimi decreti interministeriali definiscono le modalità di attuazione dei processi statizzazioni in coerenza con alcuni principi stabiliti dalla legge 508/99:

  • graduale statizzazione, su richiesta, degli (ex) Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute
  • accorpamenti e fusioni, e definizione delle modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati
  • definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale
  • rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative
  • programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali
  • verifica periodica del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse.

Gli enti locali, previa convenzione da stipulare con il MIUR, devono continuare

  • ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili
  • a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'economia, sono definiti i criteri per

  • la determinazione delle dotazioni organiche, nei limiti massimi del personale in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
  • il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Ai fini dell’inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, può prevedere, se necessario,

  • il superamento di procedure concorsuali pubbliche
  • l’anzianità maturata con contratti a tempo determinato, se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni
  • la valutazione dei titoli accademici e professionali.

Le risorse

Per la realizzazione delle dei processi di statizzazione è istituito un apposito fondo (non è chiarito presso quale ministero) con uno stanziamento pari a

  • 7,5 milioni di euro per l'anno 2017,
  • 17 milioni di euro per l'anno 2018,
  • 18,5 milioni di euro per l'anno 2019
  • 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

La copertura degli oneri per la costituzione del fondo è determinata

  • Dalla riduzione delle risorse già destinate a finanziare tali istituti (2,41 milioni di euro per il 2017, 5,2 milioni per il 2018, 5,37 milioni per il 2019, 5,54 milioni a decorrere dall’anno 2020)
  • Dalla riduzione delle risorse del fondo “La Buona Scuola” di cui al comma 202 della legge 107/15 (5,09 milioni di euro per il 2017 e 11,8 milioni di euro per il 2018)
  • Dai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dello stanziamento relativo al «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», previsto dal comma 6 dell’articolo 22-bis (13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020).  Ricordiamo che il Fondo per il finanziamento delle attività base costituisce un’apposita sezione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituita dalla legge di bilancio 2017. Conseguentemente tale fondo che aveva una dotazione di 45 milioni annui, è ridotto a 31,87 milioni di euro nel 2019 e a 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Nelle more dell’attuazione dei processi di statizzazione e razionalizzazione tale fondo è utilizzato per il funzionamento ordinario degli ex istituti musicali pareggiati e della Accademie storiche.

Il nostro commento

Segnaliamo, in premessa, l’esiguità delle risorse stanziate: una parte sono già del settore, anzi nel caso delle Accademie storiche viene totalmente assorbito l’attuale fondo di 4 milioni di euro, altre sono prelevate dal Fondo “La Buona Scuola” e dal “Fondo di Funzionamento Ordinario” delle Università, per arrivare nel 2020 a 20 milioni di euro. Ricordiamo che nel 2016 le risorse finalizzate erano pari a 14 milioni di euro.

La discussione che da anni si è svolta nel Paese sulla necessità di statizzare gli ex istituti musicali pareggiati e le Accademie “storiche” approda ad un risultato insoddisfacente. Si prevedono statizzazioni solo di alcuni istituti senza individuare neanche un criterio e lasciando al totale arbitrio una scelta che rischia di innescare pesanti conflittualità tra territori e tra istituzioni, nella quale inevitabilmente prevarrà la logica del più forte o di chi ha più possibilità di farsi sentire nei luoghi “giusti”. La FLC CGIL, pur apprezzando l’avvio di un percorso invocato da anni, ne rigetta le modalità attuative e chiede un impegno preciso affinché tutte le istituzioni, se lo vorranno, siano destinatarie dei processi di statizzazione. La logica dei figli e dei figliastri non ci appartiene e chiediamo diritti e tutele per tutti i lavoratori che operano in quelle istituzioni.