Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Università » AFAM » Mobilità AFAM 2022/2023: il vademecum della FLC CGIL

Mobilità AFAM 2022/2023: il vademecum della FLC CGIL

Mettiamo a disposizione uno strumento completo di approfondimento e supporto per la presentazione delle domande.

01/05/2022
Decrease text size Increase  text size

Il 1° febbraio 2022 è stato sottoscritto il verbale di confronto tra organizzazioni sindacali e Ministero dell’Università e della Ricerca che sostituisce il Contratto Collettivo Nazionale decentrato (CCND) del 31 maggio 2002 concernente la mobilità territoriale del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM statali.

Con Ordinanza ministeriale 328 del 30 marzo 2022 (modulistica), il MUR ha fornito le disposizioni operative per la realizzazione della complessa procedura nonché la tempistica dei vari adempimenti connessi.

Scarica il nostro vademecum
 

1.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza

30 maggio 2022

2.

Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati

10 giugno 2022

3.

Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche

17 giugno 2022

4.

Pubblicazione punteggi definitivi

30 giugno 2022

5

Pubblicazione dei trasferimenti

4 luglio 2022

6.

Comunicazione delle cattedre e dei posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee

5 luglio 2022

7.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea

11 luglio 2022

8.

Pubblicazione delle utilizzazioni disposte

25 luglio 2022

Con nota 4535 del 31 marzo 2022 il MUR segnala le novità più rilevanti contenute nel verbale di accordo. In particolare

  • l’anzianità maturata in seconda fascia viene valutata alla pari del servizio pre-ruolo, mentre i punteggi per la continuità di servizio nell’istituzione di titolarità e nell’insegnamento di titolarità vengono riconosciuti per intero senza distinzione di fascia;
  • le “precedenze” relative” continuano a operare nella sola provincia di residenza o cura, purché espressa come prima preferenza, ma se in tale provincia non vi è un’istituzione AFAM la precedenza opera nella provincia più vicina dove vi sia un’istituzione AFAM (naturalmente per i docenti si tratta di istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza), purché tale provincia sia indicata come prima preferenza;
  • l’inclusione in graduatorie per l’accesso al ruolo tecnico-amministrativo di appartenenza sono ora valutate 3 punti per graduatoria, fino a un massimo di 12 punti;
  • in materia di utilizzazioni dei docenti, le commissioni sono ora composte dal Direttore (o suo delegato) e due docenti.

L’OM 328/22 ricorda che il personale TA appartenente ai profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2, assunto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali di cui all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 deve permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 64-bis comma 3 del Decreto legge 77/21).

Il blocco sulla sede di prima nomina è fortemente sostenuto dal MUR anche riguardo al nuovo sistema di reclutamento dei docenti. La FLC CGIL esprime la propria netta contrarietà al blocco quinquennale e chiederà che tutta la materia venga regolata dal prossimo CCNL

Il nostro vademecum approfondisce la normativa e costituisce uno strumento completo di supporto informativo utile per la compilazione delle domande di mobilità. 

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici consigliamo di rivolgersi ad una sede della FLC CGIL per avere una consulenza più dettagliata.