AFAM e graduatorie 205-bis: disponibile la funzione di chiusura delle domande. Il MUR pubblica ulteriori FAQ
Dopo la chiusura sarà necessario inviare la scheda di sintesi firmata. Chiarimenti su requisiti di accesso, dichiarazione dei servizi, diploma di vecchio ordinamento
Il 5 luglio 2021 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha inviato una mail a tutti i candidati che hanno avviato la procedura di compilazione delle domande di inserimento nelle nuove graduatorie nazionali ad esaurimento (cosiddette graduatorie 205-bis) previste dall’articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, con la quale comunica che “è disponibile la chiusura della domanda” e ricorda che “dopo la chiusura sarà necessario inviare la scheda di sintesi firmata”. Infatti dopo la chiusura della domanda è necessario scaricare, firmare e ricaricare (upload) sul portale la “scheda di sintesi” entro le ore 23:59 del 19 luglio 2021, pena decadenza della domanda stessa.
La stessa mail segnala ai candidati la pubblicazione di ulteriori faq datate 2 luglio.
Di seguito la sintesi dei contenuti delle nuove FAQ
Requisiti di accesso
L’art. 3 comma 1 lettera b) del DM 645/21 prevede che la domanda può essere presentata per l’inserimento esclusivamente nel settore artistico disciplinare in cui abbia svolto la maggioranza del servizio, a condizione che il candidato abbia insegnato complessivamente per almeno tre anni accademici, anche in settori artistico disciplinari diversi, compreso quello per il quale presenta la domanda, e a condizione che sia collocato in una graduatoria di Istituto relativa allo stesso settore artistico disciplinare per il quale presenta la domanda.
Sulla individuazione della “maggioranza del servizio” il MUR intervieni con due faq. In particolare con “maggioranza del servizio” si intende che per i tre anni accademici che vengono fatti valere quali requisito di ammissione si può presentare domanda per il settore artistico disciplinare in cui è stata svolta la maggior parte del servizio. Ad es. se un aspirante ha 100 ore di servizio nel settore artistico disciplinare “A” in ciascuno degli a.a. 2020/2021, 2019/2020 e 2018/2019 e anche 150 ore di servizio nel settore artistico disciplinare “B” in ciascuno dei medesimi anni accademici, la maggioranza del servizio è stato prestato su “B” (450 ore a fronte di 300 ore sul settore “A”) e, pertanto, la domanda può essere presentata solamente per il settore artistico disciplinare “B”.
Dichiarazione dei servizi
La specifica FAQ, il MUR modificando le precedenti indicazioni, chiarisce che il servizio prestato nei tre anni utili per il requisito di accesso va inserito per intero nella sezione “D” (in precedenza il MUR avevo fornito indicazioni diversi ossia nella sezione D doveva essere indicato il requisito minimo di accesso, cioè i 180 giorni minimi annuali o le 125 ore minime annuali, e nella sezione E gli ulteriori giorni o ore prestate negli stessi anni oltre che i servizi prestati in ulteriori anni accademici). Pertanto se in un determinato a.a. l’aspirante ha lavorato 230 giorni contratto a tempo determinato deve caricare tale tutti i 230 giorni di servizio nella sezione D come requisito di accesso. Se invece viene caricato come anno accademico ulteriore, i 230 giorni vanno interamente caricati nella sezione E.
Valutazione del diploma AFAM di vecchio ordinamento
Il diploma del previgente ordinamento vale 5 punti se è equipollente al diploma accademico di II livello, ovvero se si è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Se invece non si è possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, allora il diploma del previgente ordinamento è equipollente al diploma accademico di I livello e vale 3 punti.