AFAM: nuove graduatorie nazionali docenti precari. Il MIUR pubblica alcuni chiarimenti
Grave il mancato confronto con i sindacati di settore.
Ad una settimana dalla scadenza per la presentazione delle domande per la costituzione delle graduatorie nazionali del personale docente precario dell’Afam, così come previsto dall’art. 1 comma 655 della legge di bilancio 2018 (Legge 205/17), il MIUR ha pubblicato una prima serie di FAQ. Tali chiarimenti non sono affatto esaustivi dei problemi che il DM 597/18 ha posto ai candidati. Ciò è in particolare causato dalla mancanza di un confronto limpido con le organizzazioni sindacali che in queste settimane stanno fornendo un grande supporto agli aspiranti. A tal fine ricordiamo che per esaminare situazioni particolari o per casi specifici consigliamo di rivolgersi ad una sede della FLC CGIL per avere una consulenza più dettagliata.
Questi i chiarimenti più significativi.
Requisiti specifici di accesso
Elenco graduatorie di istituto (sezione D, punto 4 del modello di domanda).
La procedura selettiva deve avere le seguenti caratteristiche
- avviso pubblico
- procedura di valutazione comparativa dei candidati da parte di una commissione
- formulazione di una graduatoria
Servizio prestati su più settori artistici nel medesimo anno accademico.
Anche ai fini dell’ammissione alla procedura è possibile cumulare i servizi prestati in più settori artistici nello stesso anno accademico. Ad esempio: servizio di 60h in un settore e 100h in altro = 160h. Tali servizi consentono di conseguire (e superare) le 125h minime per la valutazione dell’annualità ai fini dell’accesso.
La faq non lo specifica, ma appare evidente che il cumulo è possibile anche per i contratti a tempo determinato. Da segnalare inoltre come la faq erroneamente faccia riferimento alla “materia di insegnamento”. La definizione pertinente è invece settore artistico-disciplinare
Cumulo dei servizi prestati a tempo determinato e co.co.co. nel medesimo anno accademico.
È possibile cumulare tali servizi. Ai fini dell’ammissione alla procedura essi sono cumulabili utilizzando il seguente calcolo
- Fino a 124 ore 1 ora co.co.co equivale a 1,44 giorni a tempo determinato
- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato equivale a 0,69 ore co.co.co, ossia 41 minuti.
Scelta della graduatoria e requisito dei tre anni servizio negli ultimi otto.
La scelta dei tre anni utili per l’inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuata liberamente dal candidato tenendo conto dei vincoli previsti dal DM 597/18. Conseguentemente se l’aspirante ha 5 anni totali di servizio di cui 2 nel settore artistico “A” e 3 nel settore artistico “B”, è possibile effettuare le seguenti scelte
- Utilizzare i tre anni prestati nel settore “B” (oppure 2 nel settore “B” e 1 nel settore “A”). Il candidato deve chiedere l’inserimento nelle graduatorie nazionali del settore artistico “B”
- Utilizzare 2 anni prestati nel settore “A” e 1 anno nel settore “B”. In questo caso il candidato deve chiedere l’inserimento nelle graduatorie nazionali del settore artistico “A”
Contratti di collaborazione e certificazione ore di esame, ammissioni, tesi, ecc.
In base al DM 597/18, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell’ambito dello stesso anno accademico.
La specifica faq stabilisce che
- Non è previsto un tetto massimo di ore da poter dichiarare
- Le ore da considerare relative ad esami, tesi ecc. sono quelle che “risultano dalla certificazione rilasciata dall’istituzione ove il servizio è stato prestato o da specifica documentazione”
Commento
La faq anche se in maniera assai ambigua, sembrerebbe obbligare le istituzioni a rilasciare specifiche certificazioni sul servizio prestato comprensive delle ore di insegnamento e delle ore per esami, tesi, ecc. oppure a fornire ai candidati la documentazione necessaria per il corretto calcolo del numero di ore per esami, tesi, ecc. effettuate. Appare evidente come questo aspetto sia stato ampiamente sottovalutato dal MIUR e provocherà un vasto contenzioso. Infatti, se da un lato, trova conferma che il candidato non può imputare senza criterio le ore per tesi, esami, ecc. dall’altro, le istituzioni difficilmente saranno in grado di fornire ai medesimi candidati la certificazione o la documentazione necessaria entro il 4 ottobre. Insomma un vero pasticcio.
Titoli di servizio
È possibile cumulare i servizi prestati a tempo determinato e co.co.co. nel medesimo anno accademico. Nel caso di cumulo per il raggiungimento delle annualità utili per l’ammissione alla procedura vedi il paragrafo relativo ai requisiti specifici di accesso.
Nel caso di più contratti nel medesimo anno accademico presso la medesima istituzione è necessario indicare nella domanda i singoli servizi anche se i due contratti si susseguono senza soluzione di continuità
Il servizio valutabile da indicare nelle tabelle della domanda – Sezione E, è quello prestato
- Nei percorsi accademici previsti dall’art. 3 del DPR 212/05 (diploma accademico di I livello, di II livello, ecc.)
- Nei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado articolati nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo (art. 3 comma 3 DM 249/10)
- Nelle Università statali e non statali legalmente riconosciute. In questo caso nella domanda occorre inserire il titolo del corso di laurea, laurea magistrale, master, dottorato, ecc, in cui è stato impartito l’insegnamento indicato
- nelle Istituzioni di istruzione superiore estere. In questo caso va inserito l’eventuale riferimento ai relativi corsi di studio in cui è stato svolto l’insegnamento indicato
Il servizio prestato prima dell’istituzione dello specifico settore artistico (è il caso ad esempio del settore artistico “COMP/05- Canto Pop e Rock”, istituito nel 2017 e del servizio precedente in “Canto Pop” nell’ambito del corso di diploma in “Popular music”) è valutabile a condizione che venga allegata alla domanda una specifica certificazione in cui l’istituzione nella quale è stato prestato tale servizio ne dichiari l’equipollenza con il nuovo settore artistico. Tuttavia la valutazione finale spetta alla commissione.
Laurea conseguita all’estero
Ai fini della valutazione di una laurea conseguita all’estero è sufficiente allegare alla domanda il decreto di equipollenza rilasciato dal Ministero.