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Alleanza Nazionale: Ufficio per l'Università e la Ricerca scientifica. Comunicato sul ddl di riforma dello stato giuridico della docenza universitaria

Comunicato del dirigente nazionale

19/06/2000
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COMUNICATO DEL DIRIGENTE NAZIONALE

Questo Ufficio ha accuratamente vagliato il nuovo testo del "collegato ordinamentale" AC 6562, come esso risulterebbe dagli emendamenti presentati dal relatore, On. Prof. Castellani, confrontandolo con la precedente versione del medesimo testo, con gli altri Ddl ad esso collegati e con l'intero "pacchetto" di emendamenti che le varie forze politiche hanno presentato entro il previsto termine del 6 giugno u.s.

L'Ufficio ha anche preso atto, recependone molte delle corrette istanze, delle varie dichiarazioni e dei comunicati stampa emessi in questi ultimi giorni dalle varie organizzazioni sindacali della docenza.

L'Ufficio ha inoltre preso atto che in seno alla VII Commissione è stato nominato un "gruppo ristretto" con l'esplicito compito di sfoltire e raccordare gli emendamenti presentati al testo governativo.

L'Ufficio ha infine valutato con preoccupazione il fatto che una corretta discussione sulla riforma dello stato giuridico della docenza universitaria non può essere costretta in uno spazio temporale da noi considerato ormai del tutto insufficiente, stante la prevista brevità di questo scorcio di fine legislatura.

Sentita la Giunta Esecutiva della Consulta Nazionale per l'Università e la Ricerca Scientifica di Alleanza Nazionale ed acquisito il parere di una sua adeguata rappresentanza interna, si ritiene quindi necessario emettere il seguente comunicato di natura tecnico-politica.

PREMESSO CHE:

(1) Come già dichiarato in data 8 giugno da questo Ufficio e ribadito in data 9 giugno dall'analogo Ufficio del CCD, non vi è motivo di ritenere che esista o possa esistere un accordo tra le forze di maggioranza e di opposizione relativo a questa nuova versione del "collegato".

(2) Come dichiarato anche dalle organizzazioni sindacali stesse, varie critiche debbono anzi essere mosse all'impostazione complessiva del nuovo testo, che in larga misura ricalca, peggiorandola, quella del disegno di legge originale.

(3) Laddove questo Ufficio ritiene necessario definire un unico ruolo dei professori universitari, articolato in tre fasce distinte per grado di maturità raggiunta ma con uguali garanzie di libertà didattica e scientifica, fasce distinte anche e soprattutto dagli elettorati passivi per le massime cariche istituzionali degli atenei, la nuova proposta governativa verrebbe di fatto a creare due (o anche tre) carriere separate, anche nel loro sviluppo cronologico e nei limiti di età pensionabile. In particolare, si ritiene che l'età di pensionamento dovrà essere uguale per tutti (a 70 anni).

(4) Si considera fortemente riduttivo che il professore di terza fascia sia destinato esclusivamente a funzioni didattiche "di supporto" (mantenendo competenze didattiche solo in appoggio a corsi di altrui responsabilità), contrariamente alla prassi che già oggi vede i Ricercatori assumere insegnamenti in proprio con il consenso degli organi accademici. Anche se una tale limitazione potrebbe forse essere, ma solo assai parzialmente, esperibile per le nuove leve, ciò risulterebbe totalmente inaccettabile per il personale più anziano già oggi in servizio.

(5) Il meccanismo di reclutamento iniziale nella docenza universitaria non viene adeguatamente calibrato allo scopo di evitare il lunghissimo precariato che già da tempo affligge le nostre università e che, di fatto, rende appetibili altre professioni o la scelta di percorsi all'estero, con la conseguente "fuga dei cervelli". È pur vero che la nuova proposta governativa recepisce la richiesta di formalizzare la "terza fascia docente", prevedendo per essa (in analogia solo formale con quanto il Polo stesso proponeva) un eventuale termine dopo il fallimento di due prove valutative dell'attitudine all'insegnamento. Ma la visione corretta di una "terza fascia di scorrimento" mal si concilia con la visione governativa, che invece prospetta l'assenza di adeguati percorsi di uscita garantita in caso di fallimento delle prove di valutazione (cfr. la previsione di "passaggio ad altra amministrazione") e confligge anche con l'assenza di una adeguata previsione di programmazione, a regime, dei necessari concorsi per lo scorrimento alle due fascie superiori.

(6) Attraverso i contratti di tirocinio si prospetta inoltre l'adozione generalizzata di rapporti di lavoro precari e destinati a durare tempi estremamente lunghi (dopo la laurea, conseguita in almeno cinque anni, si prevedono tre anni di dottorato e fino a sei di "contratto", prima degli almeno quattro di reale precariato all'interno della terza fascia medesima il che porta intorno ai 35 anni la soglia di ingresso iniziale, e per di più in un ruolo che non garantisce uno stabile futuro).

(7) Pur valutando positivamente il fatto che gli attuali ricercatori universitari possano transitare nella terza fascia docente a domanda e a seguito di adeguata "prova didattica", si considera improprio che la predetta valutazione venga demandata ai singoli Atenei e soprattutto inaccettabile che essa venga richiesta anche ai Ricercatori che già insegnano da anni tramite supplenze, affidamenti e corsi riconosciuti dalle singole facoltà affidatarie, spesso garantendo essi stessi l'efficienza della didattica.

(8) Si ritiene positiva l'introduzione di valutazioni necessarie alla progressione di carriera all'interno delle fasce, che rompano almeno inizialmente l'automatismo per anzianità, da svolgersi a cadenza periodica, anche se è ancora inadeguata la definizione dei meccanismi delle medesime. Si denuncia tuttavia la totale inaccettabilità che la carriera del professore universitario si debba trasformare, come sembra anticipare il disegno governativo, in una serie infinita e defatigante di valutazioni, estendendo il numero delle medesime da una ragionevole cifra (si propone non più di due per fascia) ad una successione assai più numerosa.

(9) Quasi assente risulta, se non sotto forma di vaghe definizioni, la strettissima connessione che necessariamente deve esistere tra attività di ricerca ed attività didattica, senza considerare che in molte facoltà universitarie (non solo quelle di carattere scientifico e tecnico) la ricerca scientifica costituisce parte essenziale per un'adeguata funzione dell'attività docente.

(10) Considerata positivamente la necessità di un aumento dei carichi didattici individuali, anche in vista del previsto nuovo assetto dei Corsi di studio, va tuttavia osservato che oltre a prescrivere nuovi orari e vincoli, sarebbe utile definire meglio le varie competenze, l'interazione con l'attività di ricerca e le garanzie di poter esplicare la didattica almeno parzialmente nel settore di maggior competenza.

(11) Assai inadeguata appare la proposta governativa per quanto riguarda lo svolgimento di attività libero-professionali, che possono essere esercitate senza alcun reale vincolo normativo generale e senza apparenti limiti all'impegno extra-universitario, che verrebbe quindi subordinato all'autorizzazione da parte di pochi responsabili di Ateneo. Si ritiene invece che le strade da percorrere siano alternativamente: (A) ripristinare, con adeguati meccanismi incentivanti e disincentivanti, sul piano economico e gestionale, la diversificazione tra "tempo pieno" e "tempo definito"; (B) oppure, in alternativa, defire in modo assai più rigoroso le attività compatibili, l'esistenza di convenzioni, le penalizzazioni economiche in caso di larga attività esterna e le ricadute verso gli atenei di parte dei proventi provenienti da attività svolte per conto terzi presso le strutture universitarie. Inoltre, limitatamente alla Facoltà di Medicina, la proposta andrebbe integrata con la legge Bindi-Zecchino.

(12) Nota dolentissima, su cui si è aperto un ampio dibattito con le organizzazioni sindacali, è che il nuovo regime economico previsto dal relatore e dal governo risulta fortemente penalizzante per tutti i professori universitari e i ricercatori già in servizio, sia per quanto riguarda la progressione economica oltre una certa fascia di appartenenza, sia per il regime pensionistico, sia per il periodo di "fuori ruolo" che verrebbe cancellato senza contropartite nè economiche nè di altra natura. Il rischio gravissimo è che pochissimi siano i professori ed i ricercatori che vorranno optare per il nuovo regime, sì da rendere vana la riforma stessa - se non penalizzando, ancora una volta, tutte le giovani leve che si affacciano al mondo universitario o vi si affacceranno in un prossimo futuro. Il trend stipendiale deve quindi essere adeguatamente rovesciato, se si vuole una didattica efficiente e qualificata, provvedendo a colmare il grave divario stipendiale che ormai esiste tra docenza universitaria e dirigenza pubblica, di cui la docenza universitaria è parte integrante almeno per funzioni ed importanza strategica.

(13) Il DdL governativo, infine, nel definire la terza fascia docente non chiarisce a sufficienza come in essa vengano necessariamente a transire tutte le figure equiparate ai sensi delle varie leggi, più o meno recenti, che negli atenei svolgono compiti di insegnamento. È infatti indispensabile, per un corretto rilancio dell'istituzione universitaria, che venga finalmente cancellata la attuale giungla di figure professionali non ben definite giuridicamente, che oggi ne mortifica le strutture (figure tutte dovute ad operazioni di reclutamento fuori dei canali regolari e all'assenza di concorsi periodici e di programmazione reale delle risorse e delle esigenze didattiche). Questo Ufficio ritiene che l'unica soluzione adeguata al problema sia la definitiva soppressione di meccanismi di pseudo-reclutamento alternativo, soprattutto precario, attraverso i contratti o altri percorsi non chiari, riservando al reclutamento in terza fascia (ed in età non troppo avanzata) il meccanismo unico di ingresso. E risolvendo con adeguate norme transitorie tutte le pendenze relative a figure non già contemplate automaticamente in una delle tre fasce di docenza. Ed infine agevolando, con adeguati meccanismi, lo scorrimento verso l'alto di ricercatori e professori con lunga anzianità pregressa (indicativamente 16 anni), non agevolati in passato da concorsi svolti con eccessivo intermezzo temporale e talora non correttamente gestiti.

(14) La proposta governativa considera il titolo di "dottore di ricerca" quale titolo unico per l'accesso alla terza fascia di docenza (e solo per essa). L'articolo 2, infatti, distingue tra "reclutamento" (per prima e seconda fascia) e "procedura di valutazione" (questa per la terza fascia) e ciò, del resto, è ben specificato al comma 9 delle norme transitorie e finali (art. 12).
Questo Ufficio non condivide la richiesta obbligatorietà, anche se differita ad applicazione successiva della legge, perchè: (i) la norma sembra incostituzionale perchè lesiva dei diritti di uguale opportunità dei cittadini (ci si riserva l'ottenimento di un adeguato parere giuridico); (ii) essa è in contrasto con il reclutamento per le fasce più alte (che non richiede nemmeno la laurea); (iii) essa è in contrasto con la possibilita di percorrere strade diverse (per esempio una carriera iniziale negli enti di ricerca o presso industrie o altro) e discrimina chi ha anzianità superiore a dieci-dodici anni.
Il dottorato può solo essere "titolo preferenziale" per i concorsi della fascia iniziale, a confronto di "curriculum scientifico considerato idoneo di durata almeno quinquennale".

(15) La proposta governativa, infine, contrasta in molti punti con l'autonomia didattica e gestionale degli atenei, venendo a regolamentare numerose questioni che dovrebbero invece essere demandate all'autonomia statutaria, pur se nell'ambito di uno schema coerente di carattere nazionale, la cui definizione dovrebbe essere a sua volta demandata ad altro apposito strumento legislativo. A titolo di esempio, valga la ancor inadeguata normativa riguardante le giunte di facoltà e le competenze dei dipartimenti.

SI CONCLUDE CHE:

Anche se questo Ufficio ha provveduto a predisporre a suo tempo un'adeguata lista di possibili emendamenti migliorativi al testo predisposto dal Governo,si deve prendere atto che, visto l'orientamento del medesimo, visti i tempi della precedente discussione e visto l'inizio della nuova discussione in sede di VII Commissione, sembra essere estremamente improbabile che tramite la fase emendativa il "collegato" raggiunga finalmente una struttura degna di una vera riforma dello stato giuridico della docenza, atta a riconoscere alle categorie che già operano in seno all'Università italiana un nuovo ruolo più adeguato alla loro professionalità e soprattutto a disegnare un nuovo meccanismo virtuoso per la docenza futura.

Il raggiungimento di questo scopo può quindi passare solamente attraverso una drastica revisione del testo governativo, e non solamente da mere operazioni di facciata sul medesimo.

PERTANTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE:

(1) Si esprime un parere fortemente negativo sull'intera struttura del nuovo "collegato" e si auspica che il suo processo di revisione non si limiti ai pochi ed inadeguati emendamenti proposti dal Governo, bensì accolga tutte le altre istanze che quest'Ufficio ha già ampiamente descritto sopra - istanze che, del resto, erano anche in parte contenute nella proposta presentata da Alleanza Nazionale in data 14 luglio 1999, come AC 6236.

(2) Si invitano i Parlamentari di Alleanza Nazionale ad ostacolare fortemente la realizzazione in questi termini di un disegno così pesantemente inadeguato ad un'università più razionale, più giusta e più efficiente, in cui il principio del merito e dell'impegno sia veramente premiante ed incentivante. In particolare si ritiene che non debba essere concessa la "sede deliberante" qualora il Governo ne faccia richiesta.

(3) Si auspica altresì che tutte le altre forze politiche del Polo della Libertà vengano parimenti a contrastare fortemente l'azione governativa in tema di "riforma della docenza" qualora essa non venga adeguatamente e profondamente ricalibrata.

(4) Si ritiene, infine, che laddove l'iter di questo DdL dovesse risultare, come sembra, assai difficile a completarsi in tempi ragionevoli, debba essere ripreso in considerazione, con le opportune modifiche, il DdL istitutivo della terza fascia docente (AC 5980) già approvato dal Senato e già rimesso in sede deliberante alla Camera, da cui venne stralciato perchè sopravanzato dal progetto più ampio di riforma globale.

(5) Si ritiene, in conclusione, che un più adeguato progetto globale di riforma dello stato giuridico potrà invece essere convenientemente discusso nella nuova legislatura.

Mauro Francaviglia
Dirigente Nazionale
Ufficio Università e Ricerca di AN