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Proposta di nuovi emendamenti alle gravi conseguenze della recentissima sentenza del Tar per la Sicilia e del collegato alla finanziaria 98

18/01/1999
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Ai Senatori della Commissione Istruzione del Senato

OGGETTO: Proposta di nuovi emendamenti alle gravi conseguenze della recentissima sentenza del Tar per la Sicilia e del collegato alla finanziaria 98

SENTENZA DEL TAR PER LA SICILIA

Con sentenza depositata il 13 gennaio 1999, il Tar della Sicilia ha giudicato illegittime diverse norme dello Statuto dell'Università di Palermo, approvato all'unanimità, facendo ripiombare questo Ateneo in una profonda crisi istituzionale che è iniziata nel 1995, subito dopo l'approvazione della prima edizione dello Statuto. A tal proposito si ricorda che già in quella occasione al Senato, da parte di appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari, è stata espressa, attraverso la presentazione di interpellanze e mozioni, una profonda preoccupazione per la situazione che si stava determinando nell'Ateneo palermitano per la dura contestazione che alcuni professori stavano avviando contro norme contenute in tanti altri Statuti.

Ora il Tar per la Sicilia ha giudicato illegittime, in particolare, le seguenti norme perchè modificherebbero lo stato giuridico di professori e ricercatori:

1. l'elezione dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari nei Senati accademici effettuate con elettorati attivi e passivi comuni dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori. A questo proposito la sentenza del Tar per la Sicilia afferma che tale norma "contrasta con lo stato giuridico che postula la corrispondenza per ciascuna categorie tra elettorato attivo ed elettorato passivo" (pag. 25 della sentenza). Tale norma è presente in numerosissimi Statuti.

2. l'introduzione di incompatibilità tra cariche accademiche. A questo proposito la sentenza del Tar per la Sicilia afferma che "le incompatibilità diminuiscono la portata dell'elettorato passivo che, come sopra osservato, inerisce allo stato giuridico dei soggetti interessati, la cui disciplina è sottratta alla normativa statutaria" (pag. 25 della sentenza). Norme sulla incompatibilità tra le cariche sono presenti in quasi tutti gli Statuti.

Per bloccare gli effetti devastanti che possono aversi su quasi tutti gli Atenei e che già si stanno manifestando nell'Ateneo - dove sono stati cancellati Senato accademico, Consiglio di amministrazione, 10 Presidi su 11, quasi tutti i Direttori di dipartimento e quasi tutti i Presidenti dei Consigli di corso di studio, tutte le rappresentanze degli studenti, ecc. - occorre, a nostro avviso, presentare e approvare anche la seguente norma interpretativa:

Norma di interpretazione autentica

"L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella Legge 21 giugno 1995, n. 143, si interpreta nel senso che gli Atenei possono anche prevedere che:

a) le rappresentanze dei professori e dei ricercatori negli organi collegiali siano espresse anche attraverso elettorati attivi e passivi comuni;

b) siano poste limitazioni nel cumulo di cariche accademiche".

Per facilitare la comprensione degli emendamenti, ricorda che l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella Legge 21 giugno 1995, n. 143, recita:

"Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento."

La recente sentenza del Tar per la Sicilia rende ancora più importante e urgente che il Parlamento intervenga adeguatamente a difesa dell'Autonomia statutaria degli Atenei approvando, con le opportune modifiche e integrazioni, il disegno di legge sui docenti in discussione, in sede legislativa, nella Commissione istruzione del Senato.

CONSEGUENZE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1998 SUI POLICLINICI A GESTIONE DIRETTA

Gli Atenei sede di Policlinico a gestione diretta svolgono massicciamente, attraverso l'offerta di un rilevante numero di posti letto, funzioni assistenziali, oltre a quelle di insegnamento e di ricerca. Questa importante attività comporta l'impiego di un elevato numero di unità di personale sia docente, sia tecnico-amministrativo, esclusivamente dedicate ad essa. A titolo esemplificativo, oltre il 40% di tutto il personale tecnico-amministrativo ed oltre il 20% di quello docente dell'Ateneo "Federico II" di Napoli risultano impegnati all'interno dell'ospedale Policlinico. Queste percentuali sarebbero del tutto ingiustificabili alla luce delle sole funzioni di ricerca e di insegnamento finanziate dal trasferimento ordinario dello Stato. A compensazione di questo fondamentale servizio pubblico, le Regioni in cui hanno sede le suddette Università erogano rilevanti finanziamenti, impegnati per far fronte, spesso solo parzialmente, al finanziamento ordinario dei Policlinici. Tali finanziamenti, però, non possono essere presi in considerazione per valutare la rilevanza delle spese fisse per il personale sul complesso delle spese dell'Ateneo, in quanto esplicitamente esclusi dalla formulazione attuale del comma 4 dell'articolo 51 della legge 449/97. La limitazione al solo stanziamento statale risulta, quindi, pesantemente discriminatoria nei confronti di questi Atenei costringendoli a confrontare la spesa per il personale, condizionata da quello impiegato in funzioni esclusivamente o parzialmente assistenziali, al solo trasferimento statale.

Non raramente, tutti gli Atenei in cui hanno sede Policlinici a gestione diretta sono prossimi al limite del 90% o lo hanno già superato.

Ciò li pone in condizioni critiche, vista la conseguente impossibilità di sviluppare correttamente le proprie politiche per il reclutamento, anche allo scopo di provvedere ad un indispensabile riequilibrio tra Facoltà mediche e Facoltà non mediche e tra le diverse funzioni istituzionali.

L'emendamento si propone di risolvere questa evidente omissione, introducendo una deroga in linea con quella a suo tempo prevista dalla legge 449/97 per il solo Ateneo di Trento, a cui è stato concesso di computare stanziamenti diversi da quello ordinario statale, ma di notevole rilievo nel bilancio.

Attualmente, il collegato alla Finanziaria 1998, all'articolo 51, comma 4 recita:

"4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n.590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma."

L'emendamento proposto è il seguente:

"Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 449/97, dopo il secondo periodo aggiungere il periodo: "Nel caso delle Università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la Sanità."