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Camera, Commissione VII: Autonomia didattica: parere sul Decreto sulle Lauree di Primo livello

Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie

28/07/2000
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Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta di mercoledì 26 luglio.

Il ministro Ortensio Zecchino ringrazia la Commissione nella consapevolezza che il tempo a disposizione per l'esame parlamentare, per varie ragioni, ha subito una compressione. Nel dibattito sono state sollevate alcune questioni di principio sullo schema che si caratterizza per due dati: il primo è che la scelta di fondo che guida il provvedimento è riconducibile non al nostro paese ma alle Dichiarazioni congiunte dei Ministri europei di Parigi e di Bologna. Da parte del Governo è stata colta l'occasione per dare attuazione all'articolo 33 della Costituzione ed è evidente che la riforma dà ampio spazio all'autonomia degli Atenei, essendo i limiti fissati molto elastici.
Quanto alla questione del valore legale del titolo di studio, rileva che questa rischia di essere appesantita da molti pregiudizi; occorre, infatti, non dimenticare l'articolo 33, comma 5, della Costituzione. Il Governo, quindi, ritiene opportuno introdurre una flessibilità, pur nel rispetto del vincolo dettato da tale norma.
Si è osservato, inoltre, che la Commissione si è trovata nella difficoltà di esprimersi, potendo esaminare solo una parte della riforma, ma ciò è vero solo in parte, in quanto il Governo emanerà un decreto unico e comunque sia il ricorso allo strumento del decreto, sia la separazione tra i due aspetti della laurea e della laurea specialistica garantiscono la flessibilità. Fa presente, infatti, che la proposta sulle lauree specialistiche è, di fatto, già ufficiale.
Si è posto il problema di quale sia la funzione della laurea: il decreto ministeriale 509 del 1999 prevede all'articolo 3, comma 4 che "il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali"; in tal modo si è scelta la soluzione dell'unicità della laurea e allora questa deve unire l'attività formativa generale e gli indirizzi professionalizzanti. È noto che i diplomi di laurea hanno fallito perché non sono stati previamente definiti gli sbocchi professionali e che ora, invece, è in piena attività una Commissione chiamata a tale difficile compito anche di mediazione con gli ordini professionali, nella consapevolezza che la riforma fallirebbe se tutto venisse ricondotto alla laurea specialistica.
Infine, sul problema delle risorse, sottolinea che la riforma non è a costo zero e non potrà funzionare se non si accompagna ad una riforma dello stato giuridico fondata su un maggiore impegno dei docenti. Per tale ultima riforma sono stati stanziati 570 miliardi che rappresentano una cospicua somma da non perdere e nel nuovo documento di programmazione economico-finanziaria è stato previsto che il collegato sullo stato giuridico venga approvato. Nel prossimo anno occorrono 4 mila miliardi e su questo auspica che il Parlamento sia concorde e unito.

Fabrizio BRACCO (DS-U), relatore, tenendo conto della discussione svolta, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato).
Fa presente, in linea generale, che la Commissione può senz'altro denunciare il fatto che all'interno delle classi di laurea esistono alcuni settori disciplinari più forti che hanno ottenuto, nella stesura dello schema di decreto, maggiore rilievo nell'articolazione delle discipline; ritiene, tuttavia, che non sia compito del Parlamento entrare nello specifico dei singoli ambiti disciplinari.
Fa presente, inoltre, che la nuova proposta di parere tiene conto delle osservazioni dei deputati MAZZOCCHIN, GRIGNAFFINI e SOAVE; per quanto riguarda la classe XXXV, ribadisce che l'articolazione di tale classe deve dare il giusto spazio, non solo tra gli ambiti caratterizzanti, ma anche tra le attività formative di base, alle scienze demo-etno-antropologiche.
Per quanto riguarda, infine, la questione degli studi economici e aziendalistici, ritiene opportuno che la proposta di accorpamento tra la classe XVII e la classe XXVIII sia inserita tra le osservazioni e non tra le condizioni.

Gianantonio MAZZOCCHIN (misto-FLDR), esprimendo soddisfazione per la nuova proposta di parere, preannuncia il voto favorevole.

Domenico VOLPINI (PD-U) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur restando il disaccordo sulla questione degli studi economici e aziendalistici.

Giuseppe PALUMBO (FI) ritiene che, anche alla luce della proposta di parere, permangano alcune perplessità sull'assetto complessivo delle nuove classi; concorda inoltre con le valutazioni del Presidente in merito alla questione degli studi economici ed aziendalistici. Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo.

Angela NAPOLI (AN) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, osservando che la proposta di parere non ha accolto che in minima parte le osservazioni da lei avanzate; in particolare non tiene conto delle esigenze espresse dal Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Flavio RODEGHIERO (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore, come riformulata.

Schema di decreto ministeriale sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie

PARERE DEL RELATORE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 127/97, lo schema di decreto ministeriale recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie, trasmesso alle Camere il 23 giugno 2000, nella versione inviata al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) il 15 dicembre 1999 e al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) il 14 giugno 2000, e tenuto conto dei pareri espressi da tali organi;

sottolineato che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo dello schema di decreto e sulle tabelle allegate nella predetta stesura, pur tenendo conto delle proposte di modifica avanzate, a seguito di un lungo lavoro serio e dettagliato, dal CUN e dal CNSU e dell'ipotesi di testo predisposta sulla base delle citate proposte;

rilevato che il decreto costituisce la prima decisiva tappa nel completamento della riforma del sistema universitario italiano, avviato con il riconoscimento dell'autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria degli atenei ed ora completato con l'introduzione dell'autonomia didattica,

rilevato altresì che tale riforma s'iscrive nel processo di costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, avviato con le Dichiarazioni congiunte dei Ministri europei dell'università di Parigi (Sorbona, 25 maggio 1998) e di Bologna (19 giugno 1999); processo che ha aperto in tutti i paesi un profondo ripensamento della organizzazione degli studi superiori, al fine di favorire una maggiore armonizzazione tra i diversi sistemi e di rendere effettiva la circolazione in Europa di talenti e di competenze scientifiche e professionali;

ricordati gli obiettivi della riforma : elevare la formazione culturale e professionale, aumentare consistentemente il numero dei laureati senza rinunciare alla qualità, eliminando l'enorme spreco sociale determinato dagli abbandoni e dall'alto numero di studenti fuori corso, rendere i percorsi di studio più adeguati alle grandi trasformazioni culturali, sociali ed economiche che stanno caratterizzando il mondo contemporaneo e, in sintesi, garantire a tutti i giovani e le giovani del nostro paese pari opportunità di successo;

evidenziato come lo schema si muova correttamente entro il quadro definito dal decreto ministeriale 509/99, e introduca, anche sulla base delle Dichiarazioni della Sorbona e di Bologna, sopra ricordate, titoli di primo e secondo livello: laurea e laurea specialistica;

ribadita l'importanza della nuova laurea, che costituisce uno degli snodi strategici del disegno riformatore, e il cui successo dipende in modo determinante dalla ridefinizione dei percorsi formativi e dagli effettivi sbocchi che avrà nel mercato del lavoro;

rilevato come il nuovo ordinamento comporti profonde e radicali modifiche a tempi, percorsi, contenuti, modalità, sistema di valutazione e forme di accreditamento della formazione culturale, scientifica e professionale offerta dalle università, ricordata con il CUN la necessità che "le risposte all'accelerazione dei processi di innovazione e quindi alla sempre più rapida obsolescenza delle conoscenze e delle competenze richiede l'introduzione della formazione permanente, l'adozione di un sistemi di crediti riconosciuto, l'ampliamento dello spazio d'intervento dell'autonomia didattica delle Università",

sottolineato come il sistema delle classi e dei crediti risponda a queste esigenze, introduca flessibilità nell'offerta formativa e consenta alle università di differenziarsi tra di loro, favorendo una competizione virtuosa, ma anche una produttiva collaborazione, e in sostanza un aumento della qualità dell'offerta didattica, della ricerca e dei servizi agli studenti;

segnalata l'inopportunità che il decreto, il cui oggetto è limitato ai criteri generali per gli ordinamenti didattici e i nuovi corsi di studio, investa il problema degli accessi alle professioni, la cui disciplina andrà rivista secondo le procedure previste dalle LL. n. 127 del 1997 nonché n. 4 e n. 370 del 1999; ivi compresi i riferimenti alla formazione degli insegnanti, che dovrà essere successivamente definita con un decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri della Pubblica Istruzione e dell'Università;

rilevata, tuttavia, l'opportunità di sollecitare il Governo a concludere quanto prima le procedure sopra ricordate, e l'esigenza di tenere conto più che di titoli collocati in specifiche classi di una formazione che comprenda adeguati crediti in specifici settori scientifico-disciplinari, in modo tale che le Università possano essere più autonome nell'organizzazione delle lauree e nello stesso tempo possa essere chiaro a quali condizioni i diversi curricoli avranno determinati sbocchi;

richiamata la necessità di evitare che l'organizzazione delle classi induca gli atenei a identificare "spendibilità" con "settorialità", dal momento che il mercato del lavoro richiede competenze a largo spettro; a questo fine si ritiene utile ricordare una indicazione contenuta nel parere del CNSU: "alcuni partners europei stanno tentando di rifondare la preparazione in università su un solido impianto culturale di base che fornisca anzitutto metodi di approccio critico ad una realtà sempre più complessa";

sottolineata la necessità che il processo riformatore sia accompagnato da un adeguamento delle risorse finanziarie, strumentali e umane indispensabili al suo successo;

apprezzato il lavoro dell'organismo rappresentativo della comunità scientifica, di cui si condividono le considerazioni generali sulla portata e gli obiettivi di fondo della riforma, sull'evoluzione dei concetti di settore scientifico disciplinare e di classe, sui crediti, e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, di cui si condividono le considerazioni sul rapporto tra laurea e laurea specialistica e le preoccupazioni per la spendibilità nel mercato del lavoro del titolo di primo livello;

consapevole che la riforma richiederà uno sforzo straordinario e al contempo avvincente alla comunità accademica, che dovrà manifestare una forte disponibilità al cambiamento per attuare responsabilmente l'autonomia didattica,

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

sullo schema di decreto

1) all'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: "numero minimo di crediti per" siano inserite le seguenti: "tipologia di"; il comma 2 sia sostituito dai seguenti:

2. Le università istituiscono e attivano, nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale 509/99, i corsi di laurea di cui al presente decreto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, degli statuti e dei regolamenti di ateneo.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al presente decreto sono definiti dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.;

2) l'articolo 2, considerato che le caratteristiche di interdisciplinarietà di molte classi richiedono una maggiore flessibilità delle strutture didattiche, dovrebbe esplicitamente prevedere la facoltà degli atenei di attivare corsi interfacoltà e interateneo, fermo restando che il titolo di studio è rilasciato dall'ateneo evitando la proliferazione di strutture didattiche improprie e di altri organi collegiali; l'articolo sia quindi così riformulato:

Art. 2.

1. I corsi di laurea si svolgono nelle facoltà.

2. Sulla base di specifiche norme statutarie e regolamentari possono essere realizzati corsi di laurea interfacoltà.

Si dissente dal parere espresso dal CUN con riferimento all'articolo 2 in quanto, in base all'articolo 1 della Legge 341/1990 e all'articolo 3, comma 1 del DM 509/1999, i titoli di studio sono rilasciati dalle università e non da singole strutture didattiche;

3) all'articolo 3 siano aggiunti i seguenti commi:

2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, e articolo 9, commi 3 e 4, del DM 509/99, i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l'eventuale integrazione dei curricula. L'integrazione è consentita anche successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d), del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.

3. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio: a) determinano i casi in cui, per i corsi di laurea delle aree linguistiche, la prova finale è sostenuta in lingua straniera; b) non possono prevedere denominazioni dei corsi e dei relativi titoli che facciano riferimento ai curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne.

L'enunciato di cui alla lettera a) del comma 3 mira ad evitare l'assurdo che si possa conseguire la laurea in lingue straniere sostenendo la prova finale in lingua italiana; l'enunciato di cui alla lettera b) si rende necessario per scongiurare la permanenza di pratiche che risulterebbero contrastanti con la funzione stessa delle classi delle lauree;

4) l'articolo 4 sia modificato come segue:

Art. 4.

1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli allegati al presente decreto e, per ciascun corso di laurea, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del DM 509/99 secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando il settore o i settori scientifico - disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità agli allegati al presente decreto e al numero minimo di crediti ivi previsto.

3. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico - disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.

4. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per i quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio almeno tre ambiti ai cui settori scientifico - disciplinari riservano un numero di crediti adeguati alla specificità del corso stesso.

In tal modo il testo dell'articolo si uniforma alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c) del DM 509/99, secondo il quale gli ordinamenti didattici determinano i crediti didattici assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari;

5) Sia confermato il testo dell'articolo 5 dello schema, sostituendo la parola: classe con la seguente: classi. L'uso del plurale "classi", infatti, impiegato dal DM 509 del 1999 si ritiene più appropriato in quanto lascia aperta la possibilità di aggregare qualche laurea anche a più classi, ovviamente quando le relative condizioni siano tutte soddisfatte.

Tabelle con le classi di laurea

6) siano mantenute le denominazioni contenute nelle tabelle allegate allo schema del Governo, in particolare sia mantenuto laddove questo è previsto l'abbinamento "scienze" e "tecnologie". Infatti, l'uso del termine scienze , già nella denominazione delle classi di laurea, corrisponde ad esigenze di omogeneità con i corrispondenti percorsi formativi in Europa. Il termine "tecnologie" in abbinamento alla parola "scienze" descrive poi l'unità inscindibile che lega sviluppo scientifico e sviluppo tecnologico, reciprocamente sinergici, e compresenti nelle competenze proprie delle facoltà scientifiche;

7) sia ridenominata la classe XIX (Scienze di governo e dell'amministrazione) nel seguente modo: "Scienze della Pubblica Amministrazione", così da garantire corsi di preparazione specifica per funzionari e dirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni;

8) si preveda che la classe XXXIV (Scienze psicologiche) assuma la denominazione di "Discipline e tecniche psicologiche" e che, così come previsto dall'articolo3 della L. 56/89, non dia accesso alle specializzazioni psicoterapiche;

9) la classe XXXV (Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo) assuma la denominazione di "Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace", sia poi rivista la sua articolazione, che appare non coerente con le moderne teorie della cooperazione e lo sviluppo, dando un giusto spazio, tra le attività formative di base e quelle caratterizzanti, alle discipline demo-etno-antropologiche;

10) sia confermata la classe XXXIX (Scienze turistiche), ridenominandola "Discipline turistiche", dal momento che ha una sua specificità culturale e professionale che perderebbe se unita alla classe XXX (Scienze geografiche), in cui sono compresi ambiti scientifici e culturali ben definiti e consolidati;

11) sia confermata la distinzione tra la classe XIII ( Scienze dei beni culturali) e la classe XLI (tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), in considerazione della diversità dei rispettivi profili professionali e dei curricoli di studio;

12) in relazione alla classe XIV (Scienze della comunicazione), sia mantenuta la distribuzione dei crediti così come previsti dalla Tabella ministeriale;

13) siano inseriti riferimenti alle problematiche di genere e alle prospettive di pari opportunità tra gli obiettivi formativi qualificanti delle diverse classi di laurea;

14) considerato, inoltre, che le classi sono per definizione un contenitore per una pluralità di corsi di studio e di corrispondenti titoli aventi identico valore legale, e sottolineato come nella logica della riforma nella medesima classe possano essere attivati più corsi di laurea che diano una preparazione fortemente orientata alla professionalità oppure fortemente orientata ad una solida formazione di base aperta a successivi affinamenti (biennio specialistico e anche, eventualmente, con finalità di formazione di eccellenza), oppure con una qualunque formula intermedia tra queste (come si legge nell'Appunto di lavoro trasmesso dal Ministero alla Commissione insieme allo schema di decreto); ritenuto quindi che le quarantuno classi siano eccessive e che possano essere convenientemente ridotte per evitare duplicazioni o gerarchie inopportune tra lauree di primo livello, si accorpi la classe II (Discipline dei servizi giuridici) con la classe XXXI (Scienze giuridiche) in una nuova classe denominata "Scienze giuridiche".

Si ritiene inoltre che i corsi di laurea debbano avere comunque un significativo contenuto interdisciplinare che è necessario per raggiungere quella solida preparazione di base richiamata in premessa nonché per sviluppare le competenze richieste dagli sbocchi occupazionali previsti e che l'introduzione di settori caratterizzanti anche nelle attività affini e integrative e nelle attività di base vada verso corsi di laurea monodisciplinari, con il rischio di svuotare di fatto il decreto 509/99;

e con le seguenti osservazioni:

a) si sottolinea l'opportunità di accorpare la classe XVII (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) e la classe XXVIII (Scienze economiche) in una nuova classe denominata "Scienze economiche e della gestione aziendale";

b) sia valutata l'opportunità, in relazione al parere reso dal CUN, di istituire una autonoma classe delle lauree nelle Discipline del disegno industriale;

c) sia valutata l'opportunità di rafforzare nella classe VI (Discipline per il servizio sociale) i contenuti formativi corrispondenti alla specifica professionalità con riferimento ai principi, alle teorie e ai metodi del servizio sociale, nonché alle politiche sociali e all'organizzazione del servizio;

d) sia valutata l'opportunità di rivedere l'articolazione della classe XXVII (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) per evitare una inutile sovrapposizione con la classe XX (Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali);

e) sia valutata l'opportunità di rafforzare nelle classi XV e XIX i contenuti di storia politica, sociale e istituzionale in una prospettiva non limitata alla contemporaneità, e nello stesso tempo di rafforzare la presenza delle discipline storiche e politologiche;

f) sia valutata l'opportunità di rafforzare in varie classi la presenza tra le attività di base ed integrative di discipline filosofiche, storiche e sociologiche che consentono di affinare lo sguardo critico sulla realtà contemporanea;

g) sia valutata l'opportunità di valorizzare adeguatamente nelle classi disciplinari pertinenti la presenza della Biofisica.