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Commissione I: Resoconto della seduta (Parere sul ddl unificato di stato giuridico dei ricercatori)

resoconto della seduta del 24 febbraio della I commissione in merito al ddl unificato di stato giuridico dei ricercatori

24/02/1999
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Presidenza del Presidente VILLONE.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(3399) PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari.
(3477) MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari.
(3554) BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori.
(3644) CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria.
(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari.

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il senatore PASSIGLI dà conto dello schema di parere redatto a seguito dei contatti avuti con componenti della Commissione di merito e rappresentanti del Governo.

Il senatore GUERZONI si chiede se sotto qualche profilo lo schema di parere non oltrepassi le competenze consultive della Commissione, inoltrandosi in questioni attinenti al merito.

Il senatore PELLEGRINO condivide le considerazioni svolte dal senatore Guerzoni e propone di limitarsi ad esprimere un parere favorevole a condizione che le funzioni degli appartenenti alla costituenda terza fascia vengano distinte rispetto a quelle proprie delle altre due categorie. Propone inoltre di rimettere all'autonomia universitaria la definizione delle modalità di partecipazione di questo personale all'autogoverno degli atenei. In caso contrario verrebbe meno la giustificazione per istituire la terza fascia predetta.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la proposta di parere avanzata dal relatore corrisponde all'andamento della discussione, dalla quale non si evince un radicale diniego di legittimità costituzionale verso il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito. D'altra parte, non sarebbe opportuno spingersi oltre nel dettaglio delle considerazioni, travalicando così in valutazioni di merito. Il dubbio di costituzionalità, pertanto, va individuato, a suo avviso, nella creazione di una doppia qualifica di ricercatori e di professori ricercatori, senza aver chiarito se le funzioni corrispondenti sono o meno quelle già previste dall'ordinamento vigente. In particolare, occorre considerare che le funzioni docenti sono già possibili anche per i ricercatori e va comunque valutata la legittimità dell'operazione proposta in ordine ai ricercatori non confermati. Quanto agli statuti delle università, ricorda che uno dei disegni di legge prevede l'affidamento della direzione di centri, laboratori e altre strutture ai ricercatori, ma ne rimette la potestà all'autonomia degli atenei.

Il senatore ROTELLI non trova contrapposizioni tra un parere che si limita a rilevare aspetti di ordine costituzionale e un parere che, sulle stesse basi, sviluppa e motiva gli argomenti conseguenti. Nel caso in esame, inoltre, il parere deve essere necessariamente circostanziato.

Il senatore ANDREOLLI aderisce alla proposta di parere avanzata dal relatore e considera pressoché impossibile prescindere da considerazioni di merito valutando la legittimità costituzionale di un testo come quello in esame.

Il senatore ELIA osserva che senza il parere articolato vi sarebbe di necessità un parere contrario.

Il relatore PASSIGLI conferma l'intento di raccogliere ogni indicazione utile per orientare le valutazioni di merito in conformità ai precetti costituzionali: ciò induce, a suo avviso, alla formulazione di un parere favorevole condizionato.

Il presidente VILLONE precisa che dai rapporti informali intercorsi con i senatori della Commissione di merito si ricava una sostanziale convergenza sul principio di non sovrapponibilità delle funzioni dei ricercatori, o dei professori ricercatori, a quelle dei professori associati e dei professori ordinari, in assenza di sistemi di valutazione basati sul merito. Al di là di ogni questione formale, in ciò si concentra la valutazione di legittimità costituzionale. Ulteriori considerazioni vanno poi svolte sui ricercatori non confermati, che conserverebbero tale qualità anche come professori ricercatori e sull'autonomia statutaria, che va senz'altro richiamata.

Il senatore BESOSTRI sottolinea l'opportunità di postulare che già in base all'ordinamento vigente ai ricercatori possono essere conferite funzioni di docenza.

Il presidente VILLONE conferma la circostanza e osserva che la nuova legge dovrebbe limitarsi a registrare, sul piano delle funzioni, quello che già è ammesso, senza aggiungere dell'altro.

Il relatore PASSIGLI informa la Commissione che anche nella Commissione di merito si conviene sulla illegittimità di una normativa che permetta a un ricercatore di rivendicare la titolarità di un corso di insegnamento, che invece è solo eventuale.

Secondo il senatore PELLEGRINO, tale possibilità non sembra desumibile dal testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

Il presidente VILLONE replica che tale possibilità non è prevista espressamente, ma sembra senz'altro postulata.

Il senatore GUERZONI invita nuovamente a non formulare valutazioni di merito.

Il senatore MIGLIO ritiene che le università dovrebbero avere piena autonomia sui docenti, rilevando che la formazione del corpo accademico è avvenuta in modo irrazionale.

Il senatore GUERZONI ribadisce la sua opinione, secondo la quale non è opportuno formulare un parere condizionato a una sola soluzione di merito.

Il presidente VILLONE esclude che la Commissione sia orientata in tal senso e afferma l'opportunità di un parere fondato su una formulazione di principio. Sarebbe incostituzionale, infatti, una disciplina che, senza valutazioni individuali su base concorsuale, comporti non già una razionalizzazione nelle funzioni didattiche, ma l'identità sostanziale di funzioni tra i professori ricercatori da un lato e i professori associati e ordinari dall'altro.

Concorda il relatore PASSIGLI.

Il senatore GUERZONI si dichiara contrario a un parere formulato nei termini indicati dal Presidente, che sembra prescindere dal testo in esame.

Il presidente VILLONE ritiene che in tal caso il parere potrebbe essere precisato in riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel testo unificato.

Il senatore GUERZONI obietta a sua volta che il parere sembra prefigurare soluzioni di merito.

Il presidente VILLONE nega tale qualità al parere sinora prefigurato e comunque osserva che nel testo unificato vi sono più disposizioni che postulano sovrapposizioni o persino identità funzionali tra professori ricercatori e professori di prima e seconda fascia, ad esempio in tema di titolarità dei corsi e di accesso agli organi accademici.

Il senatore BESOSTRI considera fondamentale affermare un principio di razionalizzazione dell'ordinamento universitario, da riferire non solamente alla disciplina concernente i ricercatori.

Conviene il presidente VILLONE. Questi riassume nuovamente i termini della discussione e propone di formulare un parere favorevole, a condizione che non siano contenute, nel testo della nuova legge, disposizioni tali da ammettere sovrapposizioni o identità di funzioni tra i professori ricercatori e i professori associati e ordinari, in assenza di procedure concorsuali che assicurino valutazioni selettive di merito. Il parere sarebbe inoltre condizionato al rispetto dell'autonomia statutaria degli atenei, mentre il parere sugli emendamenti dovrebbe essere conseguenziale ai principi appena richiamati.

Il senatore GUERZONI preannuncia il suo voto contrario alla proposta di parere appena precisata, ritenendo che essa si spinga impropriamente nelle valutazioni di merito.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore e precisata da ultimo ad opera del Presidente.

La seduta termina alle ore 16.30.