Comunicato sul ddl di riforma dello stato giuridico della docenza
Apprendiamo dalle Agenzie di stampa che il Ministro Moratti oggi ha presentato alla Crui le linee del suo ddl di riforma dello stato giuridico della docenza universitaria senza, però, presentare alcun testo scritto
Roma, 23 gennaio 2003
Apprendiamo dalle Agenzie di stampa che il Ministro Moratti oggi ha presentato alla Crui le linee del suo ddl di riforma dello stato giuridico della docenza universitaria senza, però, presentare alcun testo scritto.
E’ già grave che, a distanza di diversi mesi dal termine dei lavori della Commissione De Maio, non ci sia ancora un testo scritto sul quale aprire un dibattito franco tra tutti i soggetti interessati. Ma una preoccupazione ancora maggiore sorge dalle anticipazioni di cui siamo venuti a conoscenza:
Si vuole porre ad esaurimento il ruolo dei ricercatori: siamo contrari perché o è un modo di penalizzare i giovani, ritardando la loro assunzione in ruolo e mantenendoli in una situazione di prolungata precarietà ovvero si vuole dequalificare la fascia dei professori associati.
Si vuole riformare nuovamente le regole sui concorsi arrivando a liste nazionali di idonei all’insegnamento universitario nel numero risultante dalle richieste delle Università da bandirsi ogni due anni alternativamente per la prima e per la seconda fascia. A parte che è stata già fatta l’esperienza dei concorsi nazionali con la cadenza indicata e che tale esperienza è fallita, c’è una chiara contraddizione tra valutazione di idoneità e limitazione del numero dei potenziali idonei. Se di vera idoneità trattasi, non può non essere a numero aperto; se è a numero predeterminato, non di idoneità trattasi, ma di concorso.
Ci attendiamo, comunque, che nel progetto siano specificate le modalità attraverso le quali i singoli Atenei "attingono" dalla lista di idonei garantendo la necessaria trasparenza dei processi decisionali e la parità tra i diversi concorrenti.
I docenti neoassunti in servizio avranno un contratto triennale (o quadriennale, non è chiaro) rinnovabile una volta sola; al termine del rinnovo, l’Università può (non deve) procedere all’assunzione a tempo indeterminato. L’innovazione viene spiegata con la necessità di garantire all’Ateneo la possibilità di valutare i propri docenti; si tratterebbe, cioè, solo di una riforma dell’attuale straordinariato prolungandolo nel tempo e, soprattutto, spostando la competenza al relativo giudizio da una commissione nazionale ai singoli Atenei. Se fosse vero, occorrerebbe chiarire l’oggetto della valutazione (l’adempimento di tutti gli obblighi di ufficio?) e i suoi parametri e predisporre i necessari strumenti di garanzia (in primo luogo, la possibilità di impugnare la valutazione negativa innanzi ad un organo neutrale). La struttura della norma fa, invece, pensare che la scelta dell’Ateneo di rinnovare o meno il contratto sia insindacabile e ciò fa della norma stessa un inammissibile attacco alla libertà di ricerca e di insegnamento, garantite dall’art. 33 della Costituzione. Comunque, se oggetto di valutazione è l’esatto adempimento dei doveri di ufficio, perché esonerare dalla valutazione (con le garanzie indicate) i docenti dopo l’assunzione a tempo indeterminato?
Naturalmente, ci riserviamo un puntuale esame critico del testo scritto quando lo stesso sarà finalmente disponibile.
La Segreteria dello Snur-Cgil