Corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti per l'anno accademico 2005-2006
Decreto Ministeriale 3 agosto 2005
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria , regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 ed in particolare l’art. 5 riguardante la formazione degli insegnanti;
VISTO l'art.1, comma 3 bis della legge 4 giugno 2004, n.143 con il quale si dispone che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art.401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche, le Accademie di Belle Arti possono rilasciare diplomi accademici di 2° livello, a conclusione di corsi di indirizzo didattico, disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante;
VISTO il D.M. 7 ottobre 2004, n. 82, con il quale sono stati istituiti, a decorrere dall’anno accademico 2004-2005, i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti per le classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A, 28 A;
VISTO il D.D. n. 359 del 9 novembre 2004, con il quale è stato determinato il contingente dei posti disponibili per l’accesso ai corsi biennali di secondo livello nelle Accademie di Belle Arti per l’anno accademico 2004 – 2005;
RITENUTA la opportunità di apportare alcune modifiche segnalate dalle stesse Istituzioni, sulla base della precedente esperienza dell’anno accademico 2004-2005;
DECRETA
Art.1
1.Le Accademie di Belle Arti predispongono appositi bandi di ammissione, per esami e titoli, ai fini dell’accesso ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti per le seguenti classi:
7A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria,
18 A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica,
21 A - Discipline pittoriche,
22 A - Discipline plastiche,
25 A - Disegno e storia dell'arte,
28 A - Educazione artistica.
Nei predetti bandi sono indicati il numero dei posti disponibili, definito per ciascuna classe di abilitazione e le relative procedure.
2.Le Accademie di Belle Arti possono consorziarsi tra loro per lo svolgimento dei predetti corsi, anche al fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.
3.Non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10 e con un numero massimo di 25 iscritti per classe.
4.Le discipline relative all'area pedagogica sono svolte in collaborazione con le Università, per assicurare l'apporto delle specifiche competenze.
Art. 2
1.Costituiscono titolo di ammissione ai corsi, le lauree e i diplomi che danno accesso alle classi di abilitazione comprese nell’indirizzo di cui all’ articolo 1, con le specificazioni relative al curriculum e agli esami sostenuti previsti per l’accesso stesso dalla vigente normativa in materia. Costituiscono, altresì, titolo di ammissione i titoli universitari e accademici conseguiti in un paese dell’Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.
2.L'esame consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna accademia, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascuna classe, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Il candidato può richiedere l'ammissione ad una o più classi di abilitazione.
3.Qualora vi siano candidati che risultino in posizione utile per l’ammissione in più graduatorie, è ammessa la possibilità di iscriversi ad una sola classe di concorso prescelta dal candidato, secondo le modalità stabilite negli appositi bandi di ammissione, predisposti dalle Accademie di Belle Arti.
4.I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998 n.270 che verranno pubblicizzati nelle sedi di esame, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto del corso, discipline il cui elenco viene allegato al bando.
5.Per lo svolgimento della prova scritta, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
6.Con Decreto del Direttore Generale dell’Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, è fissato, a livello nazionale, il calendario della suddetta prova di ammissione per l’indirizzo “arte e disegno” che si svolgerà presso le sedi delle Accademie di Belle Arti statali.
7. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice dell’ammissione, nominata dal Direttore dell’Accademia, si attiene ai seguenti criteri:
cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al successivo comma 8; i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti :
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:
dottorato di ricerca 3 punti;
seconda laurea 2 punti;
diploma di scuola di specializzazione 2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, fino a 3 punti assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio)
b) voto di laurea o di laurea specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art.3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n.341 ed ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), del D.M. 3 novembre 1999, n.509, modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, prescritte per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:
voto di laurea fino a 90/110 0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti;
voto di laurea di 108/110 6 punti;
voto di laurea di 109/110 7 punti;
voto di laurea di 110/110 8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110 10 punti;
c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti;
d) voto di diploma delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli Istituti superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al D.M. 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:
voto di diploma fino al 90/110 0 punti;
voto di diploma da 91 a 100/110 2 punti;
voto di diploma da 101 a 105/110 4 punti;
voto di diploma da 106 a 107/110 5 punti;
voto di diploma di 108/110 6 punti;
voto di diploma di 109/110 7 punti;
voto di diploma di 110/110 8 punti;
voto di diploma di 110 e lode/110 10 punti;
e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti;
8.La seconda prova, i cui contenuti sono definiti nel bando, consiste in un colloquio e in un elaborato grafico su un tema proposto dalla commissione. E' valutata dalla commissione in trentesimi.
9.Vengono ammessi ai corsi, per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.
Art. 3
1.Le commissioni giudicatrici per l’esame finale sono composte dal Direttore dell’Accademia, con funzioni di presidente, da due docenti del corso, di cui uno delle discipline delle aree artistiche e l’altro dell’area pedagogica, da un docente dell’istruzione scolastica di discipline della classe di riferimento, designato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
2. Per quanto attiene l’ordinamento curriculare dei corsi, la durata degli studi, le modalità di svolgimento degli esami finali, si fa rinvio al D.M. n. 82 del 7 ottobre 2004.
Art. 4
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove.
Art. 5
1.E’ confermato, per l’anno accademico 2005 -2006, il numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al D.D. 359 del 9 novembre 2004.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale – Concorsi ed esami.
Roma, 3 agosto 2005
Prot. n. 456/2005
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)