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CRUI: Parere sul ddl " Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università"

Riportiamo con colpevole ritardo il parere della Conferenza dei Rettori, espresso dal Comitato di Presidenza il 9/6/99, sul disegno di legge AS 3399

09/06/1999
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Riportiamo con colpevole ritardo il parere della Conferenza dei Rettori, espresso dal Comitato di Presidenza il 9/6/99, sul disegno di legge AS 3399 e abb. " Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università" approvato dalla VII Commissione del Senato il 29 aprile 1999.

(Articolo 1)

La CRUI conferma l'opinione, espressa dall'Assemblea il 21/1/99, che lo stato giuridico del personale docente universitario (professori e ricercatori) ha reale e urgente necessità di una riforma organica, soprattutto per dare chiarezza e certezza sui doveri didattici e scientifici dei docenti.

Solo una tale riforma potrà permettere agli atenei di affrontare i compiti e le sfide innovative che verranno dalla nuova architettura degli studi universitari e dall'estendersi degli impegni formativi delle università.

Sul testo attuale dell'articolo, che appare avere conseguenze effettive alquanto limitate sulla vita degli atenei, la CRUI non ha considerazioni specifiche da avanzare.

(Articolo 2)

In linea di principio la CRUI è contraria ad interventi che limitino l'autonomia statutaria degli atenei in tema di composizione degli organi collegiali degli atenei e, più in generale, di organizzazione interna.

A proposito di questa norma specifica, la CRUI desidera far osservare che gli organi che modificano gli statuti (e le relative procedure di modifica) sono stabiliti dagli statuti medesimi, che furono approvati dai senati accademici integrati di ogni ateneo, dove erano presenti rappresentanti delle due fasce dei professori e dei ricercatori, oltre che degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Si ricorda che, nella maggior parte degli statuti, le modifiche di statuto sono deliberate, con maggioranze opportunamente qualificate, dai senati accademici (che comprendono rappresentanze dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori) col parere dei consigli di amministrazione (anch'essi con rappresentanze di tutte le fasce). Intervenire oggi su tale materia significherebbe perturbare seriamente soluzioni istituzionali non contestate e rallenterebbe, in un momento particolarmente difficile di consolidamento dell'autonomia, le capacità decisionali degli organi di governo degli atenei.

In base a tali considerazioni, la CRUI suggerirebbe di cassare l'articolo.

(Articolo 3)

La CRUI conferma di ritenere materia di autonomia statutaria di ogni ateneo la disciplina degli elettorati attivi e passivi per le cariche accademiche.

In base a tali considerazioni, la CRUI suggerirebbe di cassare l'articolo.

( Articolo 4)

La CRUI desidera sollevare la problematica dei trasferimenti di sede di professori e ricercatori.

La legge 210/98 conferma giustamente l'impegno almeno triennale dei docenti in una sede prima di potersi trasferire in altra sede, che è una garanzia seria e importante, fin troppo breve, per la sede che ha chiamato il docente. Ma non considera il caso, alquanto frequente, in cui non solo il docente e la sede di arrivo sono interessate al trasferimento, ma anche la sede di partenza è pienamente d'accordo nel procedere al trasferimento. Un ostacolo normativo al trasferimento, in questi casi, non giova a nessuno, anzi finisce con l'avere effetti negativi in ambedue le università interessate.

In base a queste considerazioni, e fin d'ora dichiarandosi favorevole ad un eventuale aumento da tre a cinque anni del periodo minimo di permanenza, la CRUI suggerirebbe di aggiungere un comma 2 così formulato: All'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è aggiunto il seguente comma: "2. Uno specifico accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti previo nulla osta della facoltà di appartenenza, può autorizzare la domanda di trasferimento e il trasferimento di un professore o ricercatore anche in deroga al termine dei tre anni accademici di permanenza in una sede universitaria previsto dal comma precedente."