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DDL Riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari

Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari

12/02/2004
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Art. 1

Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari

1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

Delega al Governo

a) Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, annualmente e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

Bandi biennali di procedure per l'idoneità ad ordinario e ad associato

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20%; nonché le procedure e i termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi idoneativi;

Numero massimo idoneabili

2) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;

Commissioni giudicatrici

3) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

Durata cinque anni dell'idoneità

b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento;

Revisione dei settori scientifico disciplinari

c) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo incarico è di durata temporanea non superiore ai tre anni. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera n), prevedendo, per la parte di retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno della corrispondente fascia;

Incarichi triennali

d) gli incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera c), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente; ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti della disponibilità di bilancio;

Rinnovo incarichi e conferma in ruolo

e) le università inoltre possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 6 per cento dei posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;

Nomine in ruolo di docenti italiani e stranieri di chiara fama entro il limite del 6% dei posti di prima e seconda fascia

f) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non più di 3 anni continuativi, per l'insegnamento nei corsi di studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; ovvero possono stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale; nelle Università statali i contratti di diritto privato a tempo determinato di cui alla presente lettera possono essere stipulati entro il limite del 50% del numero di docenti di ruolo della stessa Università nel rispetto dei requisiti minimi necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il trattamento economico dei predetti contratti è determinato da ciascuna Università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Funzione Pubblica;

Contratti a tempo determinato per l'insegnamento

g) le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione; le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;

Cattedre convenzionate a tempo determinato

h) le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto;

Convenzioni fra università e soggetti pubblici o privati per realizzare programmi di ricerca

i) per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata massima quinquennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di dieci anni; il trattamento economico di tali contratti è determinato da ciascuna Università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Funzione Pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale;

Contratti a termine per ricerca e didattica integrativa

l) il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità, stabiliti con decreto del Ministro della funzione pubblica, sentito il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. L'attività svolta dai soggetti di cui alla lettera i) costituisce titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli;

Validità dell'idoneità per la partecipazione ai concorsi per la dirigenza pubblica e valutazione delle attività di ricerca nei concorsi pubblici per titoli

m) ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 11 luglio 1980, n. 382, il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all'università che ne accerta, entro 30 giorni dalla comunicazione, la compatibilità con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza nonché l'assenza di ulteriori profili di nocumento per l'Università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.);

Compatibilità del rapporto di lavoro dei professori con attività professionale

n) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una eventuale parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno, ferma restando l'attuale struttura retributiva, ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale. La parte di retribuzione variabile è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica; per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del S.S.N.;

Trattamento economico dei professori

o) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;

Trasformazione del ruolo dei ricercatori in ruolo ad esaurimento

p) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;

Limite massimo di età a 70 anni

q) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere m) e n) della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita; l'esercizio dell'opzione è consentito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base di una adeguata programmazione delle attività didattiche definita da ciascuna università nel triennio 2004-2006;

Possibilità di opzione

r) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 15% del contingente di cui alla lettera a), numero 1, ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il periodo di straordinariato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;

Riserva di posti del 15% nei giudizi di idoneità ad ordinario per gli associati con 15 anni di anzianità di servizio

s) sono stabiliti i criteri e modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, una quota del contingente di cui alla lettera a), numero 1, non superiore al 15%, ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1991, n. 509;

Riserva di posti del 15% nei giudizi di idoneità ad associato per i ricercatori confermati con 5 di insegnamento nei corsi universitari

t) per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali;

Collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo dei dipendenti pubblici che stipulano i contratti di diritto privato di cui alla presente legge

u) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.

Abrogazione delle norme incompatibili

Art. 2

Norme procedurali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere delle competenti commissioni, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto dalle presente legge pari a 5,57 milioni di euro per l'anno 2004, a 27,85 milioni di euro per l'anno 2005 e a 55,70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con le economie derivanti dalla contestuale riduzione delle supplenze e degli affidamenti rispetto a quelli conferiti negli anni precedenti. Tali economie dovranno risultare dal conto consuntivo di ciascuna università.
2. Con periodicità annuale , il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla verifica delle occorrenti risorse finanziarie in relazione alla graduale attuazione dell'abolizione dell'impegno a tempo definito, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Le eventuali maggiori spese trovano copertura nell'ulteriore riduzione delle supplenze e degli affidamenti.