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DPCM 20 giugno: Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate

Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate. (GU n. 181 del 6-8-2003)

03/09/2003
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2003

Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate. (GU n. 181 del 6-8-2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2002, con il quale è stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2002;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 28 marzo 2003, n. SP/444.2003, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2002 rispetto al 2001 è risultata pari a 2,75 per cento;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2002 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in misura percentuale pari a 2,75 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003