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Firmato contratto integrativo AFAM

Il giorno 22/06/2005, alle ore 18, ha avuto luogo, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca...

22/06/2005
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DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Il giorno 22/06/2005, alle ore 18, ha avuto luogo, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sito in Piazzale Kennedy 20, Roma, l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali per sottoscrivere il contratto collettivo nazionale integrativo del Comparto Alta Formazione Artistica e Musicale, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.I. 16 febbraio 2005.

Sono presenti:

Per la parte pubblica Per le OrganizzazioniSindacali

Dott. Giorgio Bruno Civello CGIL SNUR AFAM Direttore Generale

Dott. Giovanni Epifani CISL Università Dirigente Dott.ssa Sandra Graziosi UIL AFAM Dirigente f.f.

CONFSAL SNALS

Unione Artisti UNAMS

Le parti:

- considerato che è stato firmato un Protocollo d'Intesa fra Governo, Confederazioni, Sindacati di categoria sui rinnovi contrattuali e che il Governo si impegna ad avviare immediatamente le trattative per il rinnovo dei CCNL del biennio economico 2004-2005, emanando con la massima tempestività i necessari atti di indirizzo all' Aran, e accelerando il successivo iter procedurale,

- considerato inoltre che la definizione del presente contratto arriva ad anno accademico praticamente concluso, si concorda di definire in un successivo C.I.N. ed in tempo utile per l'avvio dell'a.a. 2005/2006 quanto stabilito all'art. 4 , comma 4, lett. d)

sottoscrivono il presente Contratto Integrativo Nazionale: .

Art.1

(Finalità del contratto integrativo)

Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il C.C.N.L. sottoscritto il 16 febbraio 2005, è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio e a sostenere i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
Con successivi contratti integrativi saranno indicati i criteri generali per le altre materie demandate alla contrattazione integrativa dal C.C.N.L. da definire entro la data di cui al successivo art. 3 - comma 3.

Art. 2

(Campo di applicazione)

Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale del comparto di alta formazione e specializzazione artistica e musicale destinatario degli istituti contrattuali trattati, secondo il profilo professionale di appartenenza, ivi compreso il personale degli Istituti Musicali Pareggiati ai sensi dell'art. 367 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 3

(Decorrenza e durata)

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto integrativo hanno validità per l'anno accademico 2004/2005.

2. Il presente contratto è corredato dai prospetti contenenti la quantificazione degli oneri e l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.

3. Il presente C.C.N.I. sarà integrato per le parti di cui all'art. 1 entro il 31 ottobre 2005

Art. 4

(Fondo di istituto)

1. Il fondo di istituto, alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e dalle somme introitate dalle istituzioni finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, è utilizzato in via prioritaria per l'attribuzione delle seguenti indennità annue:

a) incarico di Direzione Euro 5.000

b) incarico di Direttore amministrativo, conferito dal Consiglio di amministrazione Euro 3.400

c) responsabilità di direzione della ragioneria Euro 3.200.

2. Le indennità di cui al comma 1, nonché le indennità di amministrazione di cui all'art. 40 comma 1, assegnate direttamente alle istituzioni, sono incrementate del 5% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore a 100 unità e di un ulteriore 5%, fino ad un massimo del 20%, per ogni 30 unità oltre le 130.( da 100 a 130 + 5%, da 131 a 160 + 5%, ecc…).

3. Le ore di didattica aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo previsto per le singole discipline, sono retribuite in misura oraria pari a € 50, compatibilmente, per l'a.a. 2004/2005, con la disponibilità del fondo costituito secondo quanto previsto dall'72 del CCNL.

4. Le ore aggiuntive relative alle attività di ricerca e di produzione artistica sono retribuite secondo criteri e modalità definiti in sede di contrattazione decentrata di istituto e comunque in misura oraria non superiore a Euro 45.

5. Per le funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, per le attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifiche indennità annue complessive, non inferiori a Euro 2.000.

6. L'indennità di cui alla lettera b) del comma 1 spetta anche agli attuali Direttori amministrativi che svolgono le relative funzioni nelle more dell'attuazione delle norme statutarie.

7. Per i direttori amministrativi non incaricati della funzione di direzione di cui alla lettera b del comma1, l'indennità di amministrazione, di cui all'art. 40 comma 1 del CCNL , è aumentata nella misura di € 1000, incrementati secondo i criteri previsti al comma 2

8. Le indennità di cui al comma 1 spettano in misura intera al personale in particolari situazioni di stato ai sensi dell'art. 62 del c.c.n.l. con esclusione delle posizioni di comando utilizzazione e collocamento fuori ruolo, non sono cumulabili con altri compensi a carico del fondo di istituto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, e sono erogati con cadenza mensile.

9. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa locale. assumendo come misura minima i seguenti importi:

area EP € 20

area D € 18

area C € 17

area B € 16

area A € 14

10. Al fine di garantire la funzionalità e l' efficienza dei servizi, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative in misura non inferiore a € 2000 nonché compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree A B C e D, in misura non superiore a € 1300

Art. 5

(Indennità di bilinguismo)

1. L'indennità di bilinguismo prevista dalla L.13/08/1980 n. 454 in favore dei docenti e del direttore del Conservatorio di Musica di Bolzano è rideterminata come segue:

Dal 1.11.2004: A) € 211,32 B) € 176,40 C) € 140,88

La differenza con l'indennità attualmente percepita è a carico del fondo di istituto, che viene conseguentemente dotato delle risorse aggiuntive di cui all'art. 4.

Art. 6

(Ripartizione del fondo di istituto)

1. Il fondo di istituto è assegnato alle istituzioni in relazione alla consistenza organica, ed è ripartito dalle istituzioni in relazione alla sua disponibilità complessiva nelle seguenti quote percentuali:

a) dal 20 al 30 al personale tecnico e amministrativo

b) dal 70 all' 80 al personale docente.

Art. 7

(Incentivazione)

1. La contrattazione integrativa d'istituto definisce anche criteri e modalità per l'erogazione di compensi aggiuntivi a qualunque titolo a favore del personale docente e tecnico ed amministrativo che partecipi ad attività contrattuali o convenzionate con soggetti pubblici o privati a valere sulle risorse comunque acquisite a tal fine a carico del bilancio.

FIRME PARTE PUBBLICA

Direttore Generale firmato
Il Dirigente firmato

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL SNUR firmato

CISL Università firmato

UIL AFAM firmato

CONFSAL SNALS firmato

Unione Artisti UNAMS