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I rilievi del MIUR agli Statuti universitari si possono respingere al mittente

I nuovi statuti universitari possono essere emanati, con apposite maggioranze, anche contravvenendo ai rilievi di merito e di legittimità avanzati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

21/11/2011
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L'esame degli Statuti, emanati ai sensi della Legge 240/2010, ha avuto finora da parte del MIUR un'assoluta mancanza di trasparenza.

Non sono stati mai chiariti i criteri in base ai quali il Ministero esamina gli Statuti e non solo non sono stati avviati confronti con le organizzazioni rappresentative del mondo universitario, ma neppure con quelle istituzionali come il Consiglio Universitario Nazionale.

È opportuno segnalare come le osservazione del MIUR che pervengono agli Atenei, chiedendo di modificare lo Statuto approvato dall'Ateneo stesso, non hanno un carattere di obbligatorietà.
Ovvero gli organi competenti dell'Ateneo possono non adeguarsi alle osservazioni del Ministro e confermare le norme oggetto di contestazione ministeriale.

La Legge 240/2010, infatti, prescrive all'articolo 2 comma 7 che:
"Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso".

Ebbene, l'articolo 6, comma 10, della legge 168/89 prevede che:
"Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate".

Pertanto, con le opportune maggioranze, il testo dello Statuto approvato dall'Ateneo può non tener conto delle osservazioni del Ministro.

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