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Il MUR sembra confermare la linea di considerare le stabilizzazioni fuori dal 90%

Una nuova nota del ministero sulla materia.

12/03/2008
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Con una nota del 31 gennaio il MUR, di cui la FLC ha dato già notizia, ha affrontato il rapporto tra processo di stabilizzazione del personale a tempo determinato e la procedura relativa alla programmazione del personale evidenziando come le stabilizzazioni non influiscono sul tetto del 90%.

Nell'incontro con la CRUI del 21 febbraio, nel quale è stata consegnata alle organizzazioni sindacali una mozione approvata all'unanimità dall'assemblea plenaria in cui la CRUI riconosce che le procedure di stabilizzazione previste dalla finanziaria 2008 devono applicarsi anche alle università, il Presidente precisava che l'esclusione dal conteggio dei costi della stabilizzazione era valida fino al momento della stabilizzazione, dopo il quale tale costo, sommandosi a quello del personale a tempo indeterminato, incideva sul calcolo del rapporto del 90%.

Il MUR con nota del 22 febbraio inviata ai Rettori torna sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale per procedere alla chiusura del 2007. Al riguardo, al fine di attribuire o meno lo sconto (scorporo dei costi dal conteggio del rapporto costi/FFO) chiede alle Università di precisare i soggetti che sono diventati a tempo indeterminato nel 2007ma che non figuravano nel PROPER degli anni precedenti.

Tale affermazione sembrerebbe confermare il contenuto della nota 54, e la nostra interpretazione, secondo la quale i costi delle stabilizzazioni non influirebbero sul calcolo del limite del 90% sul FFO.

La FLC Cgil chiederà un confronto con il Direttore generale del MUR dott. Masia per approfondire la questione e fare chiarezza sulle modalità operative che le Università sono tenute a rispettare.

Roma, 12 marzo 2008
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Mozione CRUI approvata dall'assemblea generale

L'Assemblea della CRUI, riunitasi il giorno 21 febbraio 2008, riconosce la necessità per le Università di dare corso a quanto previsto dall'art. 3, comma 94, della L. 244/07 in materia di stabilizzazioni.

La CRUI sottolinea che le procedure volte a predisporre le stabilizzazioni del personale interessato dal provvedimento dovranno comunque avvenire nell'ambito delle rispettive programmazioni degli organici degli Atenei. Tali programmazioni sono adottate nel rispetto del principio costituzionalmente garantito dell'autonomia delle Università. Le procedure non potranno inoltre non tener conto degli stringenti vincoli di bilancio a fronte delle numerose difficoltà finanziarie, e, più in generale, di grave incertezza sull'intero panorama economico. Tali difficoltà non possono certamente essere attenuate dall'irrisorio stanziamento di cui al comma 97 dell'art. 3 della stessa Legge Finanziaria.

Resta naturalmente fermo quanto previsto dallo stesso comma 94 in materia di esclusione del "personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca".

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