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Il testo della relazione della Commissione Di Maio

Riteniamo utile rendere pubblico, per un confronto con le notizie di agenzia di quanto la Moratti ha detto ai Rettori, il testo della relazione della Commissione Di Maio di cui siamo venuti in possesso recentemente

03/02/2003
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Riteniamo utile rendere pubblico, per un confronto con le notizie di agenzia di quanto la Moratti ha detto ai Rettori, il testo della relazione della Commissione Di Maio di cui siamo venuti in possesso recentemente

1. STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA

La Commissione- di studio/ presieduta dal Prof. DE MAIO, ha recentemente elaborato e proposto una serie di interventi riformatori i quali si prefiggono di assicurare maggiore flessibilità al sistema di reclutamento dei docenti anche attraverso la ridefinizione del relativo stato giuridico.

Questi sono i punti qualificanti:

a) introduzione del giudizio di idoneità scientifica per i professori di I e II fascia;

b) nuove modalità per la chiamata di studiosi stranieri;

e) stipula di contratti a termine per giovani ricercatori;

d) definizione di un nuovo stato giuridico e relativo trattamento economico dei professori di I e II fascia.

RIFORMA UNIVERSITARIA

Comprende una serie di azioni e di interventi legislativi correlati tra di loro e preordinati alla correzione di talune patologie e distorsioni del sistema (generate anche da recenti provvedimenti normativi), quali:

1. Localismo e dequalificazione delle procedure di reclutamento dei docenti;

2. definizione di un'offerta formativa slegata dalla valutazione dei fabbisogni;

3. progressivo invecchiamento della classe docente;

4. disfunzioni e rigidità dei meccanismi di trasferimento delle risorse statali alle Università.

1.1 RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

L'attuale impianto normativo è stato approvato con la legge 3 luglio 1998 n. 210 e da ultimo con il DPR 23 marzo 2000 n. 117, attribuendo alle Università completa autonomia nella definizione: a) dei bandi di reclutamento; b) nella composizione delle Commissioni di valutazione comparativa su base elettiva; c) nei trasferimenti; d) nelle chiamate dei 2 (prima erano 3) idonei.

Tale impianto ha determinato l'accentuarsi del fenomeno dei c.d. passaggi di carriera dal ruolo dei ricercatori a quello dei professori e dalla fascia degli associati a quella degli ordinari, spesso in assenza di adeguata copertura finanziaria (localismo accademico), e di adeguati criteri meritocratici.

Le nuove proposte di prefiggono di assicurare maggiore flessibilità e rigore di valutazione al sistema mediante:

- l'introduzione di una idoneità scientifica distinta per fascia degli associati e degli ordinari, valutata da commissioni costituite a livello nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare;

- l’indizione da parte del MIUR, alternativamente ogni due anni, delle procedure per il conseguimento delle predette idoneità scientifiche;

- la definizione dei requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia docente;

- nuove modalità per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle quali potranno far parte anche docenti dell'U.E.;

- le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei commissari;

- la previa individuazione della durata dell'idoneità scientifica nazionale;

- la copertura dei posti vacanti per le chiamate, sulla base delle procedure adottate da ciascuna Università dai professori della relativa idoneità scientifica, mediante contratto a termine non superiore a tre anni (rinnovabili una sola volta);

- la possibilità di trasformazione del contratto a termine anche prima della scadenza in contratto a tempo indeterminato previa valutazione del docente in base a modalità e criteri definiti dalle Università.

1.2 CONTRATTI DI RICERCA

La proposta elaborata dalla Commissione DE MAIO delinea un nuovo sistema per il reclutamento dei ricercatori in linea con gli orientamenti dell'U.E. e con le linee innovative del sistema degli enti di ricerca pubblici e privati.

Aspetti qualificanti del progetto sono:

a) la stipula di contratti a tempo determinato per la durata massima di cinque anni rinnovabili una sola volta con laureati specialisti ovvero con studiosi scientificamente qualificati;

b) la definizione da parte degli Atenei di autonome procedure di valutazione comparativa dei candidati, nel rispetto di principi e

criteri di trasparenza e di pubblicità delle procedure;

e) la individuazione del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione quale requisito preferenziale per la stipula dei contratti;

d) la possibilità per i contrattisti di essere valutati in via preferenziale per l'accesso al pubblico impiego e nei ruoli degli insegnanti delle istituzioni scolastiche;

e) la conservazione da parte degli attuali ricercatori universitari dei diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico.

1.3 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Viene ridisegnato il tema dei diritti e dei doveri dei docenti universitari, legato alle disposizioni dei pruni anni '80.

In particolare, ferma restando la differenziazione delle due fasce docente viene stabilito che i professori universitari:

a) espletano le attività scientifiche per 350 ore l’anno di cui 120 per attività didattiche o a queste collegate;

b) stipulano con l'Ateneo apposito contratto a tempo determinato o indeterminato) nel quale viene assicurato per gli impegni ex lett. a) un trattamento di base pari a quello dell'attuale docente a tempo pieno;

inoltre:

c) viene abrogata la distinzione tra tempo pieno e tempo definito;

d) il rapporto di lavoro dei docenti è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, di incarichi retribuiti e direttivi di strutture di ricerca, previa comunicazione all’Ateneo e purché non in contrasto con gli interessi dell'istituzione e con i doveri d'ufficio;

e) i professori universitari possono stipulare con l'Ateneo appositi contratti integrativi (di quello di base) per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca, didattica, gestionali e di acquisizione di risorse umane, strumentali e finanziarie, a fronte di trattamenti accessori di quello di base, computati ai fini del trattamento di quiescenza;

f) vengano salvaguardati i diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico dei professori di I e II fascia salvo opzione per il nuovo ordinamento.

2. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITÀ

L’attuale sistema di trasferimento delle risorse statali agli Atenei ha evidenziato nel corso dell’ultimo decennio disfunzioni e squilibri di assegnazione di risorse che impongono una revisione dei trasferimenti stessi sulla base di appositi criteri generali fissati dal MIUR. Il progetto presenta i seguenti aspetti qualificanti:

a) definizione con decreto del Ministro, sentito le competenti Commissioni Parlamentari, CRUI e CONVSU di un nuovo sistema di programmazione delle Università, sempre su base triennale ma rimodulabile annualmente ma secondo le esigenze del sistema complessivo. Il Piano Triennale individua le risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi programmati, anche individuando quote crescenti del FFO degli specifici anni di riferimento;

b) predisposizione da parte degli Atenei di programmi triennali, anch'essi scorrevoli sulla base di obiettivi coerenti con la programmazione nazionale, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.

I piani degli Atenei devono stabile in particolare:

- il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato sia indeterminato:

- i corsi di studio da istituire e attivare, rispondenti a requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali e umane, definiti con decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;

- il programma delle ricerche;

- i servizi e gli interventi a favore degli studenti per la realizzazione del diritto allo studio;

- altre iniziative che si ritengono utili per raggiungere gli obiettivi.

c) monitoraggio e verifica da parte del MIUR, sentito il CONVSU, dei risultati ottenuti dalle Università in relazione agli obiettivi nazionali e di programmi di cui alla lettera e);

d) definizione di un nuovo sistema di premialità ed eventuali sanzioni per l’attribuzione di risorse finanziarie.

3. SOSTEGNO DEI GIOVANI E INIZIATIVE PER LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI

Il sistema attuale presenta forti criticità:

- rigidità degli strumenti di reclutamento delle giovani leve di ricercatori;

- scarsa aderenza alle esigenze dei settori di punta della ricerca;

- insufficienza dei livelli di internazionalizzazione degli Atenei;

- disorganicità degli interventi di orientamento (ex ante ed ex post) e di tutorato.

a) vincoli:

- esiguità delle risorse finanziarie disponibili (legge finanziaria 2003- FFO);

- rigidità degli interventi di inceintivazione del personale docente e ricercatore, per l'orientamento ed il tutorato (art. 4 legge n. 370/99);

- regime di cofinanziamento degli assegni di ricerca;

- impossibilità giuridica di coinvolgere studenti e giovani laureati nelle attività di orientamento e tutorato.

b) strategie:

I. sostegno alla mobilità degli studenti nell'ambito del Programma di mobilità dell’U.E. Socrates-Erasmus/ mediante l'erogazione di borse di studio integrative;

II. assegnazione agli studenti capaci e meritevoli iscritti all'ultimo anno dei corsi di studio di cui all'art. 3, comma 1 del DM 509/99, nonché a giovani laureati da non più di 2 anni nelle classi dei corsi di studio, individuate con apposito decreto, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all'art. 13 delle legge 19 novembre 1990 n. 341, nonché per le attività formative propedeutiche, integrate e di recupero;

III. promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, individuate con apposito decreto ministeriale, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali e internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma Nazionale per la ricerca di cui all'art. 1 del D.L.vo 5 giugno 1998 n. 204 e/o direttamente correlati all'esecuzione di progetti di ricerca, finanziati con il FIRB di cui all’art 104 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

IV. cofinanziamento di assegni di ricerca di cui all'art. 5 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, correlati all'esecuzione di specifiche attività scientifiche anche mediante la riserva di una quota del Fondo per gli investimenti della ricerca di base di cui alla lettera d);

V. incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario,

c) azioni correlate:

- rifinalizzazione dei fondi di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 370/99;

- graduale finalizzazione alle linee del Piano Nazionale di Ricerca dei dottorati di ricerca e degli assegni di ricerca;

- destinazione delle economie inutilizzate dagli Atenei per l’incentivazione didattica dei docenti al pagamento degli incrementi stipendiali 2002 del 4,31%.

4. OFFERTA FORMATIVA DELLE UNIVERSITÀ

L'applicazione della recente riforma degli ordinamenti didattici universitari (DM 509/99 e relativi decreti sulle classi) sta rischiando di produrre una generale dequalificazione degli studi i cui effetti negativi accentuano ulteriormente le patologie del sistema, anziché risolvere i problemi attuali, quali:

- l'esiguo numero di laureati;

- la mancata saldatura tra durata legale ed effettiva dei corsi di studio;

- la progettazione di corsi slegati da una effettiva valutazione dei fabbisogni del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese.

A ciò aggiungasi che la più recente esperienza di attuazione della riforma ha rivelato una sostenuta proliferazione dell'offerta formativa, con pesanti, ricadute sul piano finanziario (copertura dei costi) oltre che su quello dell’occupabilità dei giovani.

4.1 Revisione del sistema: proposte

a) vincoli:

- La riforma dei corsi è in via di completamento (l'architettura del 3+2 va salvaguardata);

- Il sistema degli accessi (legge 264/99) non è allo stato modificabile;

- La rigidità delle attività didattiche, a livello nazionale, contemplata nelle classi non può essere allo stato superata in toto (valore legale dei titoli);

b) obiettivi:

- garantire la qualità della formazione universitaria di base e nei corsi di I livello;

- coltivare le eccellenze e garantire le formazione dei giovani talenti;

- ridurre gli abbandoni e la mancata saldatura tra durata legale ed effettiva di corsi;

- aumentare la flessibilità in funzione della preparazione di base degli studenti e nella formazione dei curricula;

- accrescere l'attrattività del sistema universitario italiano in coerenza con gli obiettivi della Sorbona e di Bologna;

- sostenere il processo di competitività degli Atenei in modo da invertire la logica del "diritto all'accesso" in "diritto al successo".

c) Strategie:

- impostazioni dei percorsi formativi di I livello in funzione della spendibilità del titolo finale (percorso a. Y) integrato da Master di I livello per corrispondere, in taluni casi, alle esigenze di particolari figure professionali;

- progettazione di corsi di laurea specialistica sulla base di 120 crediti con accesso fortemente selettivo;

- accorpamento delle attuali classi di corsi di I livello con vincolo nazionale ridotto al 50% dei crediti (anziché 66%);

- riduzione del numero delle classi di lauree specialistiche con riduzione dei vincoli nazionali. I relativi corsi di studio potranno essere istituiti e attivati solo nel rispetto dei requisiti minimi.