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Ipotesi di Piattaforma per la Distinta Disciplina dei Lettori di Madrelingua

Ipotesi di Piattaforma del CCNL 1998-2001 Comparto Università proposta dal SNUR-CGIL

29/03/1999
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Ipotesi di Piattaforma del CCNL 1998-2001 Comparto Università proposta dal SNUR-CGIL

N.B. I primi 4 punti di questa proposta rappresentano una prima bozza di accordo per un'intesa unitaria CGIL-CISL-UIL raggiunta in data 5.2.99 ma successivamente non ratificata a causa del mancato accordo per la piattaforma unitaria per il resto del comparto università. Nonostante la mancanza di un accordo complessivo ufficiale, il SNUR-CGIL ha deciso di rispettare la bozza di accordo per la Distinta Disciplina dei Lettori raggiunto originalmente in data 5.2.99 con CISL e UIL.

PROTOCOLLO D'INTESA OO.SS.-ARAN

Considerando la fondamentale importanza dell'insegnamento linguistico a livello universitario e la specifica, elevata professionalità del personale impiegato in questo settore, si istituisce, ai sensi dell'art. 1, III comma del D. Lgs. 396/97 la disciplina distinta degli insegnanti universitari di madrelingua.

1. SFERA DI APPLICAZIONE

Questa distinta disciplina nel presente contratto di lavoro disciplina e tutela il rapporto di lavoro dei lettori di madrelingua assunti in base dell'ex-art. 28 DPR 382/1980, quali titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata ancorchè non destinatari dell'Art. 4 della L. 236/95, nonchè quello dei "collaboratori ed esperti linguistici" attualmente in servizio presso le università italiane. Inoltre questa distinta disciplina va applicato al personale che insegna italiano come lingua straniera nelle università italiane. I lettori di madrelingua assunti sulla base dell'ex-art. 28 DPR 382/1980 ed i "collaboratori ed esperti linguistici" attualmente in servizio presso le università italiane vedranno riconosciuti ai fini economici e giuridici e per intero i servizi pregressi prestati. Il personale di cui sopra verrà d'ora in poi denominato, nella presente distinta disciplina, insegnanti universitari di madrelingua (IULM). La distinta disciplina del presente CCNL si applica agli IULM in tutte le strutture di afferenza.

2. PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI

Gli IULM fanno parte del corpo insegnante delle università, svolgono le attività di loro competenza nel quadro della programmazione definita dagli organismi a ciò titolati cui partecipano insieme con le attuali figure della docenza universitaria secondo termini e modalità stabilite dagli statuti, con l'autonomia didattica garantita dalla Costituzione a tutti gli insegnanti. Svolgono attività di studio e di aggiornamento organizzate dal proprio ateneo o in missione.
Nell'ambito della programmazione didattica svolgono con l'autonomia di cui sopra i corsi per i quali predispongono i necessari programmi.
Tengono apposito registro ove annotare le ore di insegnamento e le altre attività.
Sulla base delle programmazioni predisposte, gli insegnanti universitari di madrelingua espletano le seguenti mansioni: a

) l'insegnamento agli studenti mediante corsi, moduli, seminari ed attività di tutorato nell'ambito della programmazione didattica;

b) le altre attività didattiche rivolte agli studenti (correzione di elaborati scritti, assistenza per le tesi di laurea, consulenza, ricevimento);

c) verifica e valutazione dell1apprendimento (partecipazione alle commissioni d'esame, preparazione degli esami scritti, correzione degli esami scritti).

d) la programmazione didattica collegiale e la predisposizione dei programmi didattici di propria competenza ivi compreso la selezione, preparazione e cura del materiale didattico;

e) la partecipazione a riunioni di lavoro e q

uelle forme di studio e aggiornamento che rientrano nel monte ore.

MONTE ORE

Di norma gli insegnanti universitari di madrelingua sono impegnati, nel periodo previsto dal calendario accademico, per 12 ore settimanali e per un massimo di 300 ore annue, nelle attività didattiche di cui alle lettere a) e b). Per le attività di cui alle lettere c), d) ed e) si prevedono complessivamente altre 200 ore. Fatto salvo l'orario annuo complessivo di 500 ore, il quale costituisce il rapporto a tempo pieno, proporzionalmente ridotto nel rapporto a tempo definito, spetta alla contrattazione integrativa stabilire le flessibilità di articolazione dell'orario necessarie per venire incontro alle esigenze delle varie realtà didattiche di ateneo.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO

Per portare la retribuzione degli IUML ad un livello consono alle funzioni svolte e adeguato al rapporto di lavoro a tempo pieno è indispensabile il reperimento di risorse economiche aggiuntive.
Il trattamento economico è composto da quello stabilito dall'art. ? (l'attuale art.38 del CCNL) (oppure in alternativa: dalla retribuzione fondamentale (stabilita dalla distinta disciplina del contratto nazionale) e dal trattamento accessorio).
Il trattamento fondamentale si compone di:

a) stipendio tabellare,

b) indennità integrativa speciale,

c) assegno familiare ove spettante.

Lo stipendio è annuale, diviso in dodici mensilità, cui si aggiunge la tredicesima.
Lo stipendio tabellare iniziale ammonta a 25.000.000 Lire e si sviluppa su 7 livelli economici; l'I.I.S. ammonta a 13.053.000.

LIVELLI

STIPENDIO TABELLARE

I.I.S

TRATT.FOND

1

25.000.000

13.053.000

38.053.000

2

29.000.000

13.053.000

42.053.000

3

33.000.000

13.053.000

46.053.000

4

37.000.000

13.053.000

50.053.000

5

41.000.000

13.053.000

54.053.000

6

45.000.000

13.053.000

58.053.000

7

49.000.000

13.053.000

62.053.000

8

53.000.000

13.053.000

66.053.000

Il passaggio al successivo livello di carriera avviene mediante forme di verifica basate su metodi obiettivi, trasparenti e contrattati. La verifica ha luogo durante il quarto anno di permanenza nel livello di appartenenza e riguarda la prestazione resa nei tre anni precedenti. Il suo esito positivo determina il passaggio al livello superiore all'inizio del successivo anno di servizio. Nei casi di esito negativo sono previste le forme di garanzie del dipendente specificate nelle norme generali del CCNL (**se vanno bene). I criteri e le procedure della verifica, ove non stabilite dal CCNL, sono oggetto di contrattazione integrativa.
In caso di trasferimento o assunzione di un insegnante universitario di madrelingua in altro ateneo e con lo stesso profilo, viene mantenuto il livello economico raggiunto e non si interrompe il conteggio degli anni di permanenza nello stesso.
Un fondo di ateneo pari al X percento del monte salari degli insegnanti universitari di madrelingua è destinato al loro trattamento accessorio con l'obiettivo di migliorare, arricchire, diversificare, modernizzare e/o rendere piu' fruibile l'offerta didattica. L'individuazione di ulteriori risorse da destinare a questo fondo e la definizione dei criteri per la sua distribuzione spettano alla contrattazione integrativa.

4. RECLUTAMENTO

La consistenza organica e le esigenze di ampliamento degli organici sono esaminate annualmente con le OO.SS ai sensi della Legge 127/97. Per tale materia è d'obbligo l'informazione preventiva e comunque tale è materia di contrattazione. L'assunzione avviene tramite regolare selezione pubblica bandita dalle università con la piu' ampia pubblicità (o per trasferimento secondo le norme vigenti per il restante personale degli enti pubblici). Possono concorrere cittadini di qualsiasi nazionalità la cui madrelingua sia la medesima per l'insegnamento della quale viene bandito il concorso e che abbiano conseguito una laurea o un titolo universitario straniero. Il concorso consiste nella valutazione dei titoli culturali, professionali e scientifici nonchè in un colloquio. Della commissione concorsuale fa parte almeno un insegnante universitario di madrelingua della stessa lingua. Prima di procedere all'emanazione dei bandi di concorso sui nuovi posti, si darà corso, nell'ordine, alle istanze di trasferimento interne relative al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alle istanze di trasformazione in rapporti a tempo pieno e ad eventuali richieste di trasferimento da altri Atenei.

N.B. Questa seconda parte della proposta per la Distinta Disciplina dei Lettori proviene dalla piattaforma elaborata dal Coordinamento Lettori SNUR-CGIL assunta dalla Segreteria Nazionale e poi dal Direttivo Nazionale del SNUR-CGIL in data 1.10.98.

5. COSTITUZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Per la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le norme previste dal CCNL per il personale del comparto, ad eccezione del periodo di prova, fissato in 6 mesi. Sono fatte salve le norme in materia di eccedenza di personale e mobilità vigenti per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 35 del D. Lgs. 29/93 modif. dal D.Legs. 80/98).

6. ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

6A) TEMPO DEFINITO
è prevista la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo definito, secondo le norme vigenti per il restante personale del comparto (ad eccezione dell1orario); tenuto conto della specificità della figura degli insegnanti universitari di madrelingua. Nel rapporto di lavoro definito l'impegno orario e il trattamento economico sono pari al cinquanta per cento di quelli stabiliti per il rapporto a tempo pieno. Il rapporto a tempo definito prevede quindi un impegno annuo di complessive 250 ore. Per le attività di cui alle lettere a) e b) ex articolo 2, sono di norma previste 6 ore settimanali.

6b) TEMPO DETERMINATO
L'amministrazione potrà procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, con le stesse modalità di assunzione del personale insegnante a tempo indeterminato, solo per provvedere ad esigenze temporanee di insegnamento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla supplenza di assenze temporanee. Tali rapporti di lavoro hanno la durata massima di un anno accademico ed agli stessi si applica il trattamento economico e normativo previsto per i contratti a tempo indeterminato. Sono oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. e di eventuale esame congiunto.
In ogni caso, il numero di contratti a tempo determinato, ad esclusione delle assunzioni per supplenza, non può superare il 10% del totale degli insegnanti universitari di madrelingua assunti dall1ateneo a tempo indeterminato.Per la sostituzione di insegnanti universitari di madrelingua temporaneamente assenti, si può anche fare ricorso a supplenze interne, secondo modalità stabilite dalla contrattazione decentrata.

7. PERMESSI, CONGEDI E ASPETTATIVE

Gli IUML godono di tutti i permessi, i congedi e di tutte le aspettative previste per il restante personale del comparto.

8. ATTIVITÀ DI STUDIO E DI FORMAZIONE

8a) Gli insegnanti universitari di madrelingua hanno il diritto e dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto va garantito loro l1accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, i mass-media della lingua insegnata, le reti telematiche, i convegni, seminari e congressi della loro disciplina nonchè altre forme di studio e aggiornamento anche al di fuori dell1ateneo di appartenenza. Per rendere attuabili le varie forme di studio, aggiornamento e formazione, le università iscrivono nei propri bilanci appositi fondi che sono, come gli eventuali incentivi, oggetto di contrattazione integrativa.
Nell'ambito delle esigenze didattiche e di formazione permanente, l'insegnante universitario di madrelingua ha diritto a un'attività di aggiornamento sia attraverso programmi di studio sia con la partecipazione a seminari, conferenze, colloqui e corsi di aggiornamento inerenti alla propria materia. Per le dette attività l'insegnante universitario di madrelingua può usufruire di un monte annuo di trenta giorni di calendario retribuito anche frazionabile, conformemente al programma presentato ed approvato dalle strutture di afferenza. Per rendere attuabili tali attività l'Università si impegna a organizzare periodicamente seminari e corsi di studio e aggiornamento ed a finanziare con fondi iscritti nel bilancio universitario l'aggiornamento delle competenze professionali degli insegnanti universitari di madrelingua con appositi incentivi volti a favorire la frequenza di corsi di qualificazione anche nei paesi di cui insegnano la lingua.
Questi corsi di studio possono essere obbligatori o facoltativi e rientrano nel monte ore contrattuale. Come relatori possono essere chiamati anche insegnanti universitari di madrelingua del proprio o di altri atenei.
Il concetto di aggiornamento (periodi sabbatici fuori delle ferie, stage all1estero, ecc.) non deve essere vincolato dall1 orario delle lezioni.
Studio, formazione e aggiornamento devono far parte del monte ore. La formazione e l1aggiornamento sono programmabili nell'ambito del monte ore annuo ed eventualmente cumulabile su piu' anni2.

8b) CONGEDO PER AGGIORNAMENTO
Gli insegnanti universitari di madrelingua hanno diritto, ogni due anni, a tre mesi di congedo retribuito per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento. Il programma deve essere preventivamente valutato dagli Organi accademici competenti. Al rientro, il collaboratore presenterà alla Amministrazione universitaria documentazione circa l'attività svolta. Tale congedo retribuito per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento è, anche, cumulabile: gli insegnanti universitari di madrelingua possono optare per un congedo di 6 mesi a scadenza di 4 anni di servizio, o di 9 mesi dopo 6 anni, o di 12 mesi dopo 8 anni di servizio.

8c). TRATTAMENTO DI MISSIONE
Gli insegnanti universitari di madrelingua che si recano in missione godranno del trattamento di missione. La missione dovrà essere autorizzata dalla struttura alla quale l'insegnante universitario di madrelingua afferisce. Coloro che si recano in missione devono presentare una relazione scritta sull'attività svolta entro 20 giorni dalla fine del periodo di assenza, allegando eventuali elaborati o comunicazioni.

9. PROGETTI MIRATI

I progetti mirati sono oggetto della contrattazione integrativa.
Gli insegnanti universitari di madrelingua, sia singolarmente che per aree disciplinari o interlinguistiche, ovvero per impulso o esigenza della struttura didattica di riferimento possono presentare e/o partecipare a progetti volti al miglioramento, all'arricchimento, alla diversificazione e alla modernizzazione dell'offerta didattica. Nel caso che tali progetti comportino un impegno didattico eccedente il monte ore massimo definito degli insegnanti universitari di madrelingua, nel progetto stesso debbono essere definite le relative integrazioni retributive, secondo criteri stabiliti dalla contrattazione di secondo livello.

10. CLAUSOLA DI ESCLUSIVITÀ

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno ha carattere di esclusività per tutta la sua durata, e vi si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 11 del D.P.R. 11.7.80, n. 382 e successive modificazioni (Legge 80/98 Art. 26). Nei rapporti di lavoro a tempo determinato o definito, è ammesso l'esercizio dell'attività lavorativa esterna, anche a carattere continuativo, che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatible con le attività di istituto.

11. PRESTAZIONI PER CONTO TERZI

Fatta salva l'autonomia di ogni università nella definizione dei regolamenti per le convenzioni esterne, gli IUML possono partecipare a prestazioni per conto terzi, percependo le quote spettanti definite dalla contrattazione integrativa.

12. LAVORO STRAORDINARIO

Non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario.

13. RELAZIONI SINDACAL

I
Riferimento alle normative generali. Vanno definite le materie che riguardono la contrattazione decentrata specifica degli IUML. Il contratto di ateneo si applica a tutti gli IULM dell'ateneo stesso.

14. NORME TRANSITORIE

Gli insegnanti universitari di madrelingua assunti in base all'ex-art.
28 DPR 382/1980 ed i "collaboratori ed esperti linguistici" attualmente in servizio presso le università italiane conservano, senza interruzione del rapporto di lavoro esistente e senza bisogno di alcuna ulteriore conferma, i diritti acquisiti ab origine nonchè il riconoscimento, ai fini economici, dei servizi precedentemente prestati, per quanto riguarda l'inquadramento nel livello economico. Per l'attuale trattamento integrativo di ateneo, la distinta disciplina può prevedere che venga riassorbito parzialmente o integralmente dagli aumenti retributivi concordati in sede di contrattazione nazionale.
Nei casi in cui i contratti in essere nell'ateneo prevedano impegni orari diversi da quelli definiti nella distinta disciplina spetta alla contrattazione decentrata conformare questi rapporti alle previsioni del ccnl nel rispetto dei seguenti principi: a) garanzia del miglior favore in termini di retribuzione complessiva, b) paragonabilità dell'impegno didattico, c) paragonabilità dell'impegno orario complessivo, d) trasformazione della maggior parte dei contratti individuali in rapporti a tempo pieno secondo questa disciplina.
Eccezionalmente possono essere previsti in via transitoria e/o ad esaurimento rapporti con impegni orari diversi dalle tipologie previste nella disciplina distinta, ai quali corrisponde una retribuzione proporzionale a quella qui concordata.

15. NORME FINALI

Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in godimento comunque concordato a livello di Ateneo prima della data di stipulazione del presente contratto.
Per quanto non previsto dalla distinta disciplina, si applicano, ove compatibili con la specificità e la prestazione professionale degli IUML, a) le norme in vigore per il restante personale del comparto, b) le disposizioni vigenti al livello nazionale per l'impiego pubblico.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
L'insegnamento linguistico universitario, salve le funzioni dei professori e ricercatori, è affidato al personale insegnante di questa distinta disciplina e non può essere appaltato o delegato ad esterni, nè affidato a personale con contratti non conformi a questa distinta disciplina.

DICHIARAZIONE A VERBALE:

Gli insegnanti universitari di madrelingua partecipano alle riunioni degli organi accademici universitari come stabilito negli statuti di ateneo.