Lettera unitaria ai Deputati della VII Commissione della Camera sul ddl che istituisce la terza fascia del ruolo dei professori universitari.
Progetto di legge C. 5980: quadro legislativo.
ANDU, ANRU, APU, CIDUM, CISL-UNIVERSITÀ, CNU, FIRU, SAUR, SNALS-UNIVERSITÀ, SNUR-CGIL, UGL-UNIVERSITÀ, UIL-PA
Ai Deputati della Commissione Cultura della Camera
OGGETTO: Progetto di legge C. 5980: quadro legislativo.
Onorevole,
alla luce del fatto che alcuni Componenti della Sua Commissione hanno affermato che quanto previsto dal progetto di legge C. 5980 (Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari) rappresenterebbe una ope legis, ci sembra possa essere utile ricordare il quadro legislativo che dal 1980 ad oggi ha modificato totalmente l'iniziale configurazione del ruolo dei ricercatori.
Come si può vedere, è stato un susseguirsi di modifiche migliorative operate per legge (ope legis ?) che hanno man mano "rincorso" ruolo e mansioni effettivamente svolti dai ricercatori.
Alcuni interventi legislativi hanno comportato anche miglioramenti economici e ampliamento delle mansioni, come, in particolare, avvenuto con l'ultima legge (v. punto 7) che (ope legis) ha esteso ai ricercatori non confermati le mansioni didattiche dei ricercatori confermati.
È forse il caso di sottolineare che il provvedimento in oggetto non prevede alcun miglioramento economico e nessuna variazione di mansioni: esso rappresenta solo una - pur parziale - applicazione di quanto previsto, al momento della costituzione del ruolo dei ricercatori, dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, che affermava:
"Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico.
Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso."
Inoltre il progetto di legge in oggetto, prevedendo l'elettorato passivo per gli associati, riconosce il ruolo effettivamente svolto da questa fascia della docenza universitaria ed estende a tutti gli Atenei quanto è in larga misura già previsto in molti Statuti.
RingraziandoLa per la Sua cortese attenzione, Le inviamo i nostri piu' cordiali saluti.
QUADRO LEGISLATIVO
1.
legge 158/1987: aggancia la retribuzioni dei ricercatori a quella di ordinari e associati;
2.
art. 16, comma 2 della legge 168/89: prevede la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Senato Accademico Integrato, organo deliberante dello Statuto dell'Ateneo;
3.
art. 12 della legge 341/1990: equipara le modalità di svolgimento delle funzioni didattiche dei ricercatori a quelle vigenti di ordinari e associati;
4.
art. 15 della legge 341/1990: unifica le modalità di inquadramento e di attribuzione dei compiti didattici di ordinari, associati e ricercatori;
5.
artt. 104 e 106 della 127/97: prevedono la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Precedentemente del CUN facevano parte 21 ordinari, 21 associati e solo 4 ricercatori;
6.
art. 1, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 210/98: prevede che le commissioni per i concorsi a ricercatore siano costituite da un ordinario, un associato e un ricercatore, introducendo per la prima volta la presenza dei ricercatori in queste commissioni;
7.
legge 4/1999: estende le mansioni didattiche dei ricercatori confermati ai ricercatori non confermati, così come già previsto per ordinari e associati. La stessa legge abolisce la precedenza di ordinari e associati rispetto ai ricercatori nell'assegnazione delle supplenze.