MURST: Regolamenti di ateneo per le procedure valutative
Legge n.210/98 e D.P.R. n.390/98 - Procedure valutative.
Roma, 14 maggio 1999
Prot. n. 990 Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione Universitaria
LORO SEDI
Oggetto: Legge n.210/98 e D.P.R. n.390/98 - Procedure valutative.
Alcune università, avvalendosi di quanto disposto dall'art.1, comma 2, della Legge n.210/98, hanno apportato, con propri regolamenti, disposizioni modificative ed integrative dei criteri generali di valutazione dettati dal D.P.R. n.390/98 nonché delle modalità di individuazione e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati alle procedure valutative.
In sede di controllo ministeriale dei suddetti regolamenti di ateneo si è rilevato che alcune università hanno inserito nei criteri di valutazione la congruenza dell'attività scientifica del candidato con la tipologia dell'impegno didattico e scientifico indicato nel bando.
Tale previsione è senz'altro illegittima tenuto conto che la commissione giudicatrice deve valutare l'idoneità dei candidati in relazione al settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura è bandita indipendentemente dal profilo indicato nel bando che, invece, deve essere preso in considerazione dalla Facoltà al momento della chiamata di uno degli idonei in funzione delle proprie esigenze didattico-scientifiche.
La circostanza che gli idonei non nominati possono essere chiamati, nel triennio, da altre università rende evidente che l'inclusione nel novero degli idonei non possa essere determinata dalle peculiari esigenze di uno specifico ateneo bensì dalla competenza scientifica del candidato nel raggruppamento disciplinare.
IL MINISTRO
f.to ZECCHINO