Norme per il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari
Disegno di legge N. 772
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI (AN)
Norme per il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari
Presentata il 12 giugno 2001
Art. 1.
1. I tecnici laureati in servizio che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del riconoscimento dell'attività didattica da loro svolta e risultante agli atti delle singole facoltà di appartenenza, sono collocati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari delle università.
2. Il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari, di cui al comma 1, è disposto a domanda dell'interessato, da presentarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I posti lasciati liberi dai tecnici laureati sono soppressi.
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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge sottoposta alla vostra attenzione è volta a sanare una condizione di iniquità venuta a crearsi nei riguardi del personale tecnico laureato a causa, soprattutto, di carenza legislativa. Nessuna disciplina, infatti, ha precisato le mansioni del personale stesso all'atto della nomina, nemmeno la legge 3 novembre 1961, n. 1255, istitutiva del ruolo; ne è conseguito che, essendo i tecnici laureati in possesso dello stesso titolo di studio richiesto per gli assistenti, i tecnici laureati, di fatto, abbiano svolto le stesse mansioni.
In verità, nel tempo, molte proposte e disegni di legge sono stati presentati, taluni discussi, uno (il disegno di legge n. 1936 del 14 giugno 1982) addirittura approvato dal Senato in data 27 gennaio 1983 e poi decaduto per lo scioglimento delle Camere. Se da ciò si può evincere chiaramente, come sembra, la volontà politica di intervenire, si deve tuttavia registrare che ad oggi nessun provvedimento è intervenuto e la situazione è divenuta ancor più grave, in considerazione dell'esito di alcuni concorsi per professori associati sulla cui legittimità e correttezza non pochi dubbi sono stati sollevati e non ancora dissipati.
A sostegno di tale tesi vanno ricordati alcuni eventi:
a) con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, il ruolo degli assistenti universitari si è trasformato in un ruolo ad esaurimento e da quella data, soprattutto nelle facoltà umanistiche, sono stati utilizzati come assistenti i tecnici laureati. L'articolo 7 della citata legge n. 1255 del 1961 prevede che gli assistenti ordinari possano essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei tecnici laureati: pare assurdo, dunque, che la norma non possa essere applicata reciprocamente, tenuto conto anche del fatto che i tecnici laureati sono stati immessi in ruolo previo concorso svolto con gli stessi criteri messi in atto per quello degli assistenti;
b) il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari riguarderebbe soltanto una minoranza dei tecnici laureati e precisamente quella parte di essi per la quale è stata ufficialmente riconosciuta l'attività didattica e scientifica svolta e risultante, dunque, dagli atti delle singole facoltà. Nessun paventato "svuotamento" della categoria, allora, né alterazioni nella vita degli istituti, giacché gli eventuali aventi diritto hanno di fatto svolto mansioni proprie dei docenti;
c) l'immissione dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti non avverrebbe ope legis, ma in virtù della dichiarazione della facoltà in merito alla attività didattica e scientifica svolta (requisito indispensabile per l'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato); essa rappresenterebbe l'equo riconoscimento del lavoro svolto, e ciò in pieno accordo con la legge sulle qualifiche funzionali (legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 2).
Un'ultima valutazione vale la pena di fare, anche se basata su presupposti più umani che giuridici. In virtùdell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i tecnici laureati che non superino il giudizio di idoneità a professore associato sarebbero l'unica categoria, fra gli aspiranti all'associazione, che dovrebbe modificare da un giorno all'altro, la sua condizione lavorativa.
La presente proposta di legge, già presentata nelle precedenti legislature, è suffragata e confermata nei contenuti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 16 febbraio 1991, sicché, nella sostanza, si tratterebbe semplicemente di recepire, come di dovere, detta sentenza.
In considerazione di tutto ciò e, soprattutto, in riferimento alla volontà già espressa in merito anche da altre forze politiche, si raccomanda l'approvazione di questa proposta di legge con la valutazione ultima, ma non per questo secondaria, che la sua approvazione non comporta aumento di spesa.