Parere del CUN sul ddl che istituisce la terza fascia del ruolo dei professori universitari e sul ddl "Disposizioni in materia di Università"
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari ed altre norme in materia di ordinamento delle università (A.C. 5980)
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari ed altre norme in materia di ordinamento delle università
(A.C. 5980)
Il Consiglio Universitario Nazionale, in relazione alla proposta di legge concernente "Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari ed altre norme in materia di ordinamento delle università" (A.C. 5980) esprime il seguente parere.
Il provvedimento in discussione dovrà fornire più puntuali chiarimenti sulle diverse funzioni delle tre fasce, evitando contraddizioni fra i compiti a cui ciascuna di esse è chiamata e precisandone diritti e doveri.
In tal senso, è importante che per la nuova terza fascia del ruolo dei professori universitari vengano definiti diritti, obblighi e compiti didattici tenendo conto delle innovazioni connesse con la nuova normativa prevista per i decreti di area che verranno emanati ai sensi della legge n.127/97, con l'attribuzione di specifiche e autonome responsabilità didattiche nell'articolazione modulare finalizzata al riconoscimento dei crediti.
Perchè tale autonomia didattica possa essere esercitata con le massime garanzie per gli interessati e per l'intero sistema è necessario che nel corso della carriera universitaria venga effettuata una prova didattica volta ad assicurare l'attitudine alla docenza. Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene pertanto che sia da condividere la prima parte del comma 2 dell'art. 1, che prevede la modifica della legge n. 210/98 con l'introduzione di una prova didattica per l'accesso alla futura terza fascia dei professori universitari, esonerando dalla stessa i ricercatori confermati. È altresì da condividere il mantenimento per l'accesso alla seconda fascia della sola prova consistente nella discussione dei titoli scientifici per i professori ricercatori.
In relazione al problema dei diritti elettorali dei docenti, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che debbano essere comunque indicate delle condizioni minime a cui gli statuti siano chiamati ad attenersi allo scopo di evitare eccessive disparità di partecipazione ai livelli decisionali fra sede e sede.
In particolare si fa presente che mentre l'elettorato attivo per le diverse votazioni dovrebbe essere assegnato con norma di legge a tutte e tre le fasce dell'unico ruolo docente, eventualmente nelle forme ponderate previste dagli statuti anche in relazione alla consistenza dei corpi accademici, gli statuti non potranno non prevedere, per le tre fasce, diverse estensioni dell'elettorato passivo riservandosi comunque per legge la carica di Rettore ai professori di prima fascia e quella di Preside ai professori di prima e di seconda fascia.
Analogamente alla configurazione degli elettorati passivi, gli statuti dovranno prevedere la composizione degli organi di governo che potrà essere differenziata da sede a sede secondo la consistenza del corpo accademico e del personale tecnico-amministrativo e che dovrà comunque assicurare una significativa presenza delle tre fasce di professori.
Il Consiglio Universitario Nazionale esprime l'auspicio che l'approvazione della proposta di legge avvii un processo legislativo che definisca rapidamente l'intero stato giuridico del personale docente delle Università in relazione ai nuovi compiti connessi con l'attivazione dei nuovi corsi e la ridefinizione dei curricula didattici. Suggerisce che le disposizioni in materia di autonomia statutaria delle Università e di stato giuridico del personale docente e ricercatore presenti nel parallelo d.d.l. concernente "Disposizioni in materia universitaria" (A.C. 5924) vengano inglobate nella proposta di legge in oggetto.
"Disposizioni in materia universitaria"
(A.C. 5924)
Il disegno di legge 5924 presentato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica interviene su un complesso di argomenti diversi, di differente valenza e significato, tutti comunque bisognevoli dell'intervento legislativo. Alcune delle norme introdotte assumono notevole importanza per il rilevante impatto che esse avranno sull'autonomia degli atenei e sul sistema universitario nel suo complesso.
La struttura del d.d.l. ruota attorno ad alcuni cardini essenziali:
1) La disciplina della valutazione del sistema universitario (art.1,2,3);
2) La modifica di alcuni principi sanciti dalla legge 168, principi ai quali gli Atenei debbono attenersi nell'esercizio della propria autonomia statutaria (art.6);
3) L'incentivazione degli atenei per interventi mirati sulla didattica (art.4);
4) Gli interventi di carattere finanziario per rafforzare e rendere più' efficaci obiettivi già attivati con precedenti interventi (assegni di ricerca, contributi per spese funzionamento delle scuole di specializzazione per professioni legali (art.5), interventi sull'edilizia dell'ateneo di Torino, istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici, etc (art.9), stanziamenti per il funzionamento di organi istituzionali quali il CUN e il CNSU (art.7), rifinanziamento degli enti di ricerca (art.10).
Per quanto concerne il punto 1, l'esigenza dell'introduzione di un sistema nazionale di valutazione è legata strettamente alla necessità di migliorarne la qualità, verificando sulla base di parametri predeterminati da parte del Comitato Nazionale per la Valutazione (CNV), l'efficacia e l'efficienza in termini qualitativi e quantitativi della spesa, tenuto conto che, sia pure in regime di autonomia degli Atenei, il sistema è finanziato in modo preponderante con risorse pubbliche. Il CUN sottolinea l'importanza dell'art.2, che affida al CNV il compito di prefissare parametri e obiettivi rigorosi per l'intero sistema, in modo da orientare l'intervento finanziario in funzione di obiettivi predeterminati.
L'introduzione dei Nuclei di Valutazione interna degli Atenei (art.1) che operano in stretta relazione con il CNV e l'estensione della struttura e dei criteri di valutazione anche alle università non statali, nonchè la presenza di un gruppo di componenti esterni all'ateneo (art.3) rende possibile un salto di qualità all'intero sistema universitario. Tuttavia il CUN non può fare a meno di sottolineare la necessità che il CNV sia costituito e operi in piena autonomia rispetto all'organo politico. Sarebbe opportuno che il Ministro nominasse i componenti anche sulla base di rose di nominativi designati dal CUN e dalla CRUI. Inoltre, sarebbe necessario prevedere che il Ministro debba conoscere il programma annuale di valutazione predisposto dal CNV, senza alcun vincolo di approvazione.
Comunque il CUN deve osservare che non sono del tutto chiare le modalità della transizione dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, recentemente riordinato, al CNV.
Per quanto concerne il punto 2, il CUN apprezza favorevolmente l'accoglimento da parte della legge delle chiamate in corso d'anno per le nomine in ruolo e i trasferimenti dei docenti, che costituisce un primo significativo adeguamento della norma all'organizzazione didattica che gli atenei si sono dati in regime di autonomia, con l'introduzione dei semestri. Ma l'art. 6 assume un'importanza notevole in quanto modifica uno dei principi cardini dell'autonomia sancita dalla legge 168, e interviene nella determinazione di un aspetto finora essenziale dello stato giuridico dei docenti. In riferimento al primo aspetto, il comma 3 dell'art.6 rimette " all'autonomia statutaria la disciplina della composizione degli organi e dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche", affidando a tale scopo agli atenei anche l'individuazione delle incompatibilità.
Il CUN osserva che in questo modo si interviene nell'attuale configurazione dello stato giuridico dei docenti, in assenza di un intervento organico sull'intera materia, tanto più necessario e urgente quanto più se ne procrastina ogni possibile soluzione.
Come evidenziato anche nel parere espresso sulla proposta di legge concernente la istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari, il CUN ritiene che debbano comunque essere indicate delle condizioni minime a cui gli statuti siano chiamati ad attenersi allo scopo di evitare eccessive disparità di partecipazione ai livelli decisionali tra sede e sede. In particolare si fa presente che, mentre l'elettorato attivo per le diverse votazioni dovrebbe essere assegnato, con norma di legge, a tutte e tre le fasce dell'unico ruolo docente, eventualmente in forme ponderate previste negli statuti anche in relazione alla consistenza dei corpi accademici, gli statuti non potranno non prevedere, per le tre fasce, diverse estensioni dell'elettorato passivo, riservandosi comunque, per legge, la carica di rettore professori di prima fascia e quella di preside ai professori di prima e seconda fascia. Analogamente alla configurazione degli elettorati, gli statuti dovranno prevedere la composizione degli organi di governo - che potrà essere differenziata da sede a sede secondo la consistenza del corpo accademico e del personale - ma dovrà comunque contemplare una significativa presenza delle tre fasce di professori universitari.
Occorre infine sottolineare il fatto che una determinazione a livello locale del regime delle incompatibilità può avere effetti non desiderati sulla razionalità del sistema e sulla certezza dei diritti. Il CUN ritiene di evidenziare l'anomalia che un articolo concernente l'autonomia degli atenei con riflessi sullo stato giuridico della docenza sia contenuto all'interno di un DDL essenzialmente imperniato su norme di spesa. Ritiene pertanto opportuno che il contenuto di questo articolo confluisca nel provvedimento attualmente in discussione alla Camera e che ha per oggetto l'istituzione della terza fascia di docenza e che quindi coinvolge direttamente problemi di stato giuridico e questioni di principio che incidono sull'autonomia.
In riferimento al punto 3, il CUN sottolinea l'importanza di interventi diretti al miglioramento complessivo dei servizi di carattere didattico e quindi la messa in atto di iniziative miranti alla qualificazione dell'offerta e al miglioramento dell'efficienza complessiva dei singoli atenei e dell'intero sistema. Inoltre la norma è funzionale all'introduzione del CNV.
Tuttavia non si può fare a meno di riaffermare l'inscindibile nesso tra didattica e ricerca, il solo in grado di garantire fin dalle fondamenta la qualità stessa della didattica. Inoltre, occorre osservare che l'art. 4 più propriamente dovrebbe intitolarsi : "Incentivazione delle Università per le attività di ricerca e didattica dei professori e dei ricercatori universitari ".
Infine si deve sottolineare l'opportunità della semplificazione dei meccanismi previsti per l'assegnazione dei fondi.
Per quanto riguarda il punto 4, si tratta di un complesso di provvedimenti specifici, che non possono non essere condivisi in linea generale. In particolare occorre sottolineare l'importanza dell'art. 7, che provvedendo sia pure in modo ancora non del tutto adeguato sul piano finanziario, consente tuttavia agli organi istituzionalmente previsti di poter svolgere gli importanti compiti ad essi assegnati nel sistema universitario italiano. Del pari si valuta positivamente il finanziamento delle scuole di specializzazione per l'attività forense, che sono così messe in grado di provvedere alla formazione di professioni tanto delicate per la vita del paese. Inoltre si sottolinea l'opportunità della crescita degli interventi finanziari previsti per gli assegni di ricerca, per le iniziative edilizie, nonché per l'istituzione dei musei scientifico-tecnologici. Infine si valuta positivamente il rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca previste dall'art. 10.