Piano straordinario 2011 per la chiamata di professori di II fascia
Registrato il decreto ministeriale. Accolte solo in minima parte alcune modifiche che stemperano, pur non superandole del tutto, le principali criticità del precedente testo.
Con avviso datato 23 dicembre 2011, il MIUR ha comunicato di aver registrato il Decreto ministeriale n. 393 concernente il Piano straordinario 2011 per la chiamata di Professori di II fascia, relativo all’applicazione dell’articolo 29, comma 9 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240. Il decreto modifica l’impianto complessivo del testo presentato in bozza alle commissioni di Camera e Senato e sul quale in audizione avevamo espresso la nostra contrarietà. Il MIUR comunica che a breve saranno quindi stanziate ai singoli atenei le quote loro spettanti sulla base di quanto disposto dal decreto.
Il decreto mostra alcune modifiche alla precedente bozza che stemperano, pur non superandole del tutto, le principali criticità del precedente testo. Il decreto rende pure espliciti i pesi attribuiti dal ministero agli indicatori per la distribuzione dei finanziamenti. In particolare all’articolo 1, comma 1, lettera a, la previsione di rendere uniche destinatarie del provvedimento quelle università che non abbiano superato il limite del 90% tra spese fisse per il personale e fondo per il finanziamento ordinario è modificata, e integrata, indicando:
- che la quota del 90% deve essere calcolata al 31 dicembre 2010, quindi tenendo in conto l’effettiva distribuzione del fondo di finanziamento ordinario;
- che devono essere tenute da conto le spese connesse al personale sanitario. Ancora, nel medesimo articolo e comma è aggiunta una lettera c che esplicita come alle università statali e agli istituti universitari ad ordinamento speciale vengano assegnate quote del fondo in proporzione al peso del rispettivo fondo per il finanziamento ordinario.
Relativamente ai criteri e agli indicatori per la ripartizione della quota, il decreto stabilisce che gli indicatori connessi alla qualità dell’offerta formativa e ai risultati dei processi formativi valgono per il 34% della ripartizione, mentre gli indicatori di qualità della ricerca scientifica valgono per il rimanente 66%.
Il decreto approvato, per le modifiche che presenta, ci pare solo un timido segnale di discontinuità con le disposizioni del precedente governo pur portando la firma del nuovo ministro. Il testo accoglie solo in minima parte le osservazioni e indicazioni sollevate dalla nostra organizzazione sindacale, dalle organizzazioni sindacali e di categoria dell’Università, dal mondo accademico. Resta ferma la nostra contrarietà all'esclusione dai finanziamenti degli atenei che abbiano superato il 90%, in considerazione del fatto che lo sforamento non è causato da cattiva gestione ma dalla progressiva riduzione dei finanziamenti ordinari agli atenei. Come abbiamo ribadito in audizione, il decreto umilia e deprime in modo irragionevole un numero rilevante di università; discrimina tra le aspettative di soggetti con pari dignità e diritti ed è in palese violazione dell principio di parità di trattamento penalizzando quegli studiosi i cui atenei non siano considerati “virtuosi”.
Riteniamo sia ormai indifferibile la revisione della disciplina del finanziamento del sistema universitario e che sia necessaria e urgente la revisione del tetto del 90%. Chiediamo al nuovo ministro di rivedere con urgenza quanto disposto da questo e dai precedenti decreti attuativi della legge 240/10 attraverso l'interlocuzione stretta con le organizzazioni sindacali e di categoria e con l'intero sistema universitario; ribadiamo la necessità di un finanziamento adeguato e pienamente rispondente alle necessità di funzionamento ordinario degli atenei italiani da parte del Ministero, interrompendo il progressivo depauperamento del FFO degli atenei.