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Regolamento per la disciplina del trattamento accessorio dei professori e dei ricercatori universitari. Il commento della FLC

Iniziate le audizioni sull’atto n. 402 alla Camera dei Deputati.

06/10/2011
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Principali contenuti

La legge 30 dicembre 2010, n.240, recante Norma in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario prevedeva all’articolo 8, comma 1, la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo articolo, al comma 3, prevedeva la rimodulazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima.

L’articolo 8, comma 1, disponeva:

  1. la trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale
  2. l’invarianza complessiva della progressione
  3. la decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di riforma

L’articolo 8, comma 3, disponeva

  1. l’abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia
  2. l’eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale
  3. la possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il nuovo regime

Lo schema di regolamento si compone di 5 articoli, l’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, ossia i professori e i ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali siano risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 240, nonché la rimodulazione del trattamento dei professori assunti ai sensi della nuova legge.

La revisione del trattamento economico è disciplinata dall’articolo 2. L’attuale progressione biennale per classi e scatti di stipendio viene pertanto trasformata in progressione triennale, secondo tabelle di corrispondenza che dovrebbero mantenere invariata la somma delle retribuzione lorde. Il meccanismo prevede che i due sistemi stipendiali partano allineati sulla retribuzione base (stipendio, classo, scatto e tredicesima) del docente confermato in classe 0 previste dalle tabelle stipendiali attuali e procedono come segue:

  • nei primi due anni i sistemi sono allineati sulla stessa retribuzione base
  • nel terzo anno il sistema attuale prevede il passaggio di classe e quindi l’aumento della retribuzione. Il nuovo sistema, invece, prevede un ulteriore anno nella stessa classe senza alcun incremento nella retribuzione
  • nel quarto allo (cioè alla fine del terzo), il sistema attuale resta stabile, come classe e come retribuzione, mentre quello nuovo prevede il passaggio di classe con un incremento di retribuzione tale da compensare la perdita dell’anno precedente
  • nel quinto e sesto anno i due sistemi sono allineati.

Si evince da qui che i due sistemi si riequilibrano con cicli di sei anni.

La trasformazione della progressione biennale in triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge. Lo schema prevede la possibilità di optare per un passaggio immediato al nuovo sistema (art.4) ma fa salvo anche in questi casi la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti, prevista dall’art.9, comma 21, del D.L. n.78 del 2010 (convertito in legge 122/2010). Questa disposizione presente all’art.5.

A differenza del precedente sistema, il passaggio stipendiale è connesso ad una richiesta apposita – cui allegare presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, nonché all’esito positivo della valutazione (art.6, comma 14, legge 240). La richiesta, in caso di valutazione negativa, può essere reiterata dopo un anno. In caso di ulteriore valutazione negativa la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori (art.9, l.240).

Nei casi di passaggio di qualifica con perdita stipendiale è conservata la disciplina dell’assegno ad personam. In sede di primo inquadramento, se il trattamento stipendiale vigente è più elevato di quello spettante nella nuova progressione, l’importo retributivo resta invariato fino alla corrispondenza dell’importo tra i due regimi.

Il regolamento sancisce la cancellazione della ricostruzione di carriera in connessione col superamento dell’istituto della conferma e dello straordinariato. Per i ricercatori non confermati e i professori in periodo di straordinariato è previsto l’inquadramento al termine del periodo di conferma/straordinariato e l’inquadramento secondo quanto previsto dalla normativa previgente, fatta salva in questi casi la disciplina della ricostruzione di carriera.

L’articolo 3 disciplina il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato e dei professori associati e ordinari assunti secondo la nuova normativa introdotta dalla legge 240 (artt. 18 e 24 e art. 8 comma 3). Abolito lo straordinariato, ai nuovi professori verrà attribuito un trattamento economico iniziale (classe 0) che riconosce un’anzianità pari a 3 scatti biennali per gli ordinari e 1,5 classi biennali per gli associati nel sistema previgente la riforma. La disciplina vale anche per i professori nominati in ruolo per chiamata diretta. Nel caso dei ricercatori a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettere a e b, legge 240/2010) viene richiamato per il trattamento economico della predetta categoria le disposizioni al comma 8 dell’art. 24. Viene però chiarito, al pari di tutte le altre figure, che gli importi connessi alle diverse classi e scatti sono sottoposti all’aggiornamento ISTAT (anche art. 5).

L’articolo 5 prevede anche la disapplicazione dell’anticipazione dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio.

Considerazioni della FLC CGIL

Lo schema di decreto nel regolare la disciplina del trattamento economico di professori e ricercatori, secondo quanto indicato dalla legge 240/2010, applica concretamente alcune norme di una legge che abbiamo fortemente avversato come organizzazione sindacale. Tuttavia la prima considerazione riguarda il metodo. Si insiste pervicacemente nella elaborazione di provvedimenti che hanno una ricaduta sostanziale sulle condizioni materiali di lavoro del personale docente e ricercatore senza alcun confronto con le parti sociali. Utilizziamo un termine ampio ben consapevoli della molteplicità di soggetti che insistono nel settore con pretese di rappresentanza. Una consultazione ampia ma assolutamente possibile, come avviene a volte in alcune audizioni avrebbe consentito, forse, l’acquisizione di indicazioni utili già in fase di redazione.

Veniamo al merito del provvedimento.

Curva delle retribuzioni, invarianza del trattamento economico e dilatazione temporale degli aumenti di stipendio.

Innanzitutto vogliamo rilevare che pur condividendo l’introduzione del principio di aumenti stipendiali non più connessi alla sola anzianità, ma legati a procedure di valutazione periodica, troviamo assolutamente inaccettabile la scelta dell’invarianza complessiva della retribuzione. Non solo sarebbe stato naturale un aumento ma, soprattutto,  la curva delle retribuzioni andava modificata a vantaggio delle classi stipendiali iniziali. Le retribuzioni, particolarmente quelle di accesso, nel sistema universitario italiano sono tra le più basse d’Europa e l’età media di primo accesso in ruolo negli anni è sensibilmente aumentata (per i ricercatori abbiamo superato ormai i 36 anni). Inoltre il ritardato ingresso nella carriera ha effetti deleteri anche sotto il profilo previdenziale. In un regime di taglio drastico dei finanziamenti, e di sostanziale riduzione delle opportunità di concorsi, saranno ben pochi tra i più giovani a poter accedere alle classi stipendiali più alte che resteranno, col passare degli anni, sempre più teoriche. Inoltre se è vero che, complessivamente, rimane invariata l'entità della retribuzione è altrettanto innegabile che, in un periodo di possibile aumento dell'inflazione, il ritardo nel conseguire aumenti stipendiali può incidere, anche in misura non trascurabile, sul valore della retribuzione.  

Differenziazione del trattamento stipendiale di base

I futuri regolamenti di ateneo che dovranno disciplinare la valutazione dell'impegno dei docenti per attribuire o negare gli scatti potranno essere anche molto diversi tra loro e particolarmente incisivi sulla possibilità o meno di ricevere gli aumenti e di conseguenza diversificare, anche in misura rilevante, il trattamento stipendiale degli interessati nella pluralità degli atenei in cui operano. Si deve sottolineare che siamo in presenza di un trattamento stipendiale di base equivalente a quello che definiremmo “tabellare” e non di trattamenti aggiuntivi che possono essere modulati in misura diversa a seconda dell'impegno e dei risultati. Il trattamento stipendiale di base non può essere aleatorio e discriminatorio a parità di funzioni. I parametri per valutare lo stesso prodotto scientifico non possono cambiare da ateneo ad ateneo cosa che rischia di accadere in quanto non saranno necessariamente quelli fissati dall’Anvur cui gli atenei dovranno uniformarsi per altre finalità. Inoltre sarebbe singolare se lo stesso prodotto di ricerca fosse diversamente valutato in ragione delle finalità della valutazione stessa.

Su questa procedura aleggia un dubbio di costituzionalità. Il regolamento dovrebbe tener conto di questo aspetto e preoccuparsi di limitare o condizionare in qualche modo il comportamento degli atenei e prevedere, comunque delle possibili misure atte a riequilibrare situazioni che potrebbero innescare preoccupanti e intollerabili, non soltanto dal punto di vista giuridico, disparità di trattamento.

E’ inevitabile, a nostro avviso, che anche per queste ragioni il passaggio dalla tutela della legge ad un meccanismo unilaterale il cui funzionamento è devoluto ai singoli atenei farà inevitabilmente emergere una domanda di autotutela e di coalizione da parte dei docenti ben oltre quello che oggi immaginiamo. Pensare di eludere completamente forme di consultazione se non di contrattazione con rappresentanze di questo personale è inaccettabile.

Ricostruzione di carriera

Pur contestando il principio della legge 240/2010 che ha cancellato la possibilità di ricostruzione di carriera, accogliamo positivamente il fatto che il regolamento faccia salvi almeno gli attuali ricercatori non confermati e i professori nel triennio di straordinariato. Così come accogliamo positivamente che venga reso esplicito l’adeguamento delle tabelle sulla base delle rilevazioni ISTAT.

Andrebbe invece riconosciuta, anche per chi diventa professore associato, così come avviene nel caso di passaggio a  professore ordinario, un’anzianità pari a 3 classi biennali.

Lo schema, peraltro, pur conservando l’invarianza tra il modello di scatti biennale e quello triennale, avrà certamente ricadute negative al momento del pensionamento allungando da due a tre anni la durata dell’ultima fascia stipendiale utile. Senza una previsione in tal senso, il riallineamento tra le due tabelle vale secondo un percorso ciclico di 6 anni in caso di passaggio di classe ma non all’atto del pensionamento.

Conferma dell’art. 9, comma 21, del D.L. n.78 del 2010

Troviamo grave che il regolamento faccia salvo quanto disposto dall’art.9, comma 21, del D.L. n.78 del 2010 (convertito in legge 122/2010) relativamente al blocco della retribuzione del personale non contrattualizzato anche nel caso di opzione per il nuovo regime, che non configurandosi più come un sistema di aumenti stipendiali automatici non deve rientrare nelle diposizione della legge 122/2010.

Cancellazione dell’anticipazione dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio

Altrettanto sbagliata la disposizione dell’articolo 5 relativa alla cancellazione  dell’anticipazione dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio. Riteniamo invece, come pure sostenuto dal Consiglio di Stato (parere n.3287/11 del 13 agosto 2011) che “in assenza di una fonte primaria legittimante la scelta, dal momento che trattasi di un provvedimento speciale il cui scopo è quello di anticipare l’aumento periodico alla data di nascita di un figlio” non debba essere applicato quanto disposto al comma 2, peraltro il consiglio di Stato chiarisce che l’anticipazione “non può essere subordinata all’esito positivo di una valutazione che riguarda le attività didattiche, di ricerca e gestionali”.