Richiesta urgente al Ministro per l'interpretazione autentica sulla legge 4/99
Oggetto: richiesta di interpretazione autentica
Al Ministro dell'URST
Sen. Prof. Ortensio Zecchino
Al Sottosegretario con delega all'Università
Prof. Luciano Guerzoni
All'Ufficio Legislativo dell'URST
Oggetto: richiesta di interpretazione autentica
L'articolo 103 del DPR 382/80 concedeva ai ricercatori confermati la possibilità di ottenere il riconoscimento ai fini di carriera di eventuali corsi post-laurea frequentati precedentemente all'inquadramento:
"3. Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21/2/1980, n. 28.
4. Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data."
La legge 4/99, all'articolo 1, equipara il dottorato di ricerca ai corsi post-laurea considerati dal DPR 382/80:
"24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con onere a carico del richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e previdenza."
Appare evidente l'intenzione del legislatore di riconoscere a tutti i ricercatori in servizio, ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza, 2/3 degli anni del Dottorato.
Una interpretazione restrittiva e ottusamente letterale della legge basata sull'applicazione del comma 4 dell'articolo 103 del DPR 382/80 potrebbe portare alla erronea conclusione che la legge 4/99, non avendo esplicitamente ribadito l'estensione dei benefici a tutto il personale ricercatore di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore, ne limiti di fatto l'applicazione solo a quello con anzianità di servizio di meno di un anno rispetto alla data di conferma.
Ciò porterebbe, ad esempio, all'assurdo che ricercatori confermati nel Marzo 1998 avrebbero diritto ad uno scatto stipendiale in più rispetto a quelli (più anziani) confermati nel Gennaio 1998.
Ad onta dell'evidente assurdità di una simile interpretazione, risulta a questo Sindacato che non pochi Uffici del Personale si accingano a darla.
Sarebbe estremamente urgente e gradito un intervento chiarificatore di questo Ministero.
Sindacato Nazionale Università e Ricerca CGIL
Il Segretario Generale
Prof. Mario Giovanni Garofalo