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"Riforma" dell'Università, gli effetti peggiori muovono i primi passi

Se ne è discusso a Roma il 18 febbraio 2011 in un seminario organizzato dalla FLC CGIL.

23/02/2011
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Venerdì 18 febbraio si è svolta a Roma una iniziativa di approfondimento sulla Legge 240/10, più comunemente nota come legge Gelmini sull'Università.

Nel seminario la FLC CGIL ha presentato un documento su specifici aspetti conseguenti all'applicazione della legge negli Atenei, in particolare:

  1. forma di governo
  2. reclutamento e precariato
  3. nuovo assetto dipartimentale
  4. risorse disponibili.

Il documento, che alleghiamo, è stato rielaborato dai relatori grazie ai contributi offerti dalla discussione.

La FLC CGIL si interroga: le finalità del seminario

I lavori del seminario vengono presentati da Renato Comanducci, Centro nazionale FLC CGIL, che ne illustra lo svolgimento. Si inizia con due relazioni relative ai primi due punti (governance, reclutamento e precariato) a cui seguirà un dibattito. Dopo una breve sosta per il pranzo, il seminario proseguirà con altre due relazioni (nuovo assetto dipartimentale e risorse disponibili) per poi dare spazio al dibattito e alle conclusioni.

Le finalità dell'iniziativa di oggi vengono illustrate da Francesco Sinopoli, segretario nazionale FLC CGIL.

La FLC CGIL, esordisce Sinopoli, promuoverà una discussione pubblica la più ampia possibile sul modello di università che emerge dalla legge 240/2010. Per questo sta analizzando, con il contributo di propri esperti e dei dirigenti del comparto università, gli aspetti più critici della legge: dal modello di governo degli atenei alle questioni del reclutamento e del precariato. Questo lavoro di analisi dovrà attrezzare la FLC a produrre proposte e azioni per limitare le conseguenze più nefaste della legge e, se possibile, annullarle.

Il primo impegno, prosegue il segretario nazionale, riguarda la formazione delle commissioni che dovranno redigere i nuovi statuti delle università. La composizione delle commissioni dovrà avvenire in modo democratico, garantendo la più ampia rappresentanza di tutte le componenti universitarie, studenti compresi.

È evidente che i principi ispiratori del modello di governo contenuto nella legge sono quelli del new public management di stampo anglosassone cioè i principi che hanno guidato la riorganizzazione di tutti i settori pubblici in quel paese dalla Thatcher in poi. Era ed è possibile - si interroga Sinopoli - un governo diverso dei beni pubblici? Questo è il tema. Come nella riscrittura degli statuti riusciamo a modificare quel modello fondato sul binomio autorità efficienza.

L'obiettivo della FLC è sovvertire il modello Gelmini, che, usando strumentalmente il fallimento dell'autonomia, propone una concezione verticistica, basata sul principio di autorità e sul binomio management-efficienza. Ma la democrazia non è in conflitto con l'efficienza, al contrario. La FLC vuole rilanciare il senso dell'autonomia come autogoverno.

Nella giornata di oggi vedremo anche – prosegue Sinopoli - come l'allocazione delle risorse e la scelta consapevole di mettere ad esaurimento il ruolo dei ricercatori senza peraltro un investimento nel reclutamento sta portando all'espulsione di migliaia di persone  e promette un futuro di incertezza ai nuovi arrivati.

Altro aspetto è dunque quello di trovare una soluzione al precariato. La legge, sottolinea Sinopoli, lo trova rendendo possibili le espulsioni di massa perché non prevede fasi transitorie. Precariato e reclutamento saranno due pezzi fondamentali dell'azione sindacale e politica della FLC nelle università.

Verso quale modello di governance?

In una relazione molto dettagliata, Eugenio Ghignoni, segretario generale FLC CGIL Roma centro, ha affrontato il tema della "governance". A cominciare dalla composizione e dal mandato che riceveranno le commissioni per gli statuti. Sarà un'occasione per contrastare il modello della 240 e ampliare gli spazi democratici. La confusione normativa provocata dalla sovrapposizione della 240 sulla parti non abrogate della legge 168/1989 lascia spazi di azione al Senato accademico. È possibile lavorare affinché negli statuti siano previsti istituti di partecipazione, senza venir meno all'obbligo di rispettare la legge, ma agendo negli spazi di essa.

Il modello di governo delle università delineato dalla legge 240 non è, come vogliono farci credere, "aziendalistico", è molto peggio: è "oligarchico". Nelle aziende il consiglio di amministrazione e il bilancio sono votati dalle assemblee dei soci, qui si vuol lasciare totale discrezionalità ai rettori e ai direttori generali. La legge fa confusione anche sugli organi di governo: a rettore, consiglio di amministrazione e senato aggiunge gli organi di controllo e il direttore generale.

Questa confusione è uno degli elementi deboli su cui è possibile lavorare per limitare la discrezionalità dei rettori, ad esempio nella formulazione dei piani triennali e nella formazione del bilancio. La contabilità analitica introdotta dalla legge, insieme alla rendicontazione sociale, può essere un altro cuneo per verificare i costi e rapportarli alle finalità istituzionali. Importante sarà rendere obbligatori e vincolanti i pareri del senato.

Un altro aspetto su cui lavorare, anche qui negli statuti, è il limite del mandato dei rettori, in particolare nelle decisioni su fusioni, convenzioni, federazioni tra atenei ecc. Bisogna evitare che altri organi, i senati e i cda, abbiano vuoti di potere che verrebbero colmati dai rettori. Anche la loro base elettiva va ampliata.

Bisognerà rendere elettivi anche i consigli di amministrazione. La candidabilità andrà bandita per avviso pubblico così da rendere trasparenti e verificabili i requisiti.

Le ombre della "riforma" su reclutamento e precariato

Francesca Ruocco, esecutivo nazionale coordinamento precari FLC CGIL (ricercatrice precaria Università di Bologna), analizza in particolare il Titolo 3 della legge 240 e dunque gli aspetti di novità sul tema del reclutamento.

Per quanto riguarda le nuove norme relative a personale accademico, il principale effetto della legge è quello di precarizzare ulteriormente la figura del ricercatore nel nostro Paese, senza garantire il ricambio generazionale necessario all'interno del mondo accademico.
Infatti, da un lato, la legge non definisce una vera tenure track in grado di promuovere i giovani meritevoli; dall'altro, non prevede alcun riconoscimento del lavoro svolto dai cosiddetti "precari storici", cioè da coloro che svolgono da anni e in maniera continuativa didattica e ricerca nell'Università.

Innanzitutto viene introdotta l'abilitazione scientifica nazionale, superata la quale un giovane ricercatore acquisisce unicamente il diritto di poter concorrere per una posizione di professore associato. Questa abilitazione ha durata quadriennale, se entro quattro anni il suddetto ricercatore non riesce a diventare docente di seconda fascia l'abilitazione scade e va eventualmente riconseguita. Questo limite nella durata dell'abilitazione risulta incomprensibile, come possono venir meno i requisiti che hanno garantito l'abilitazione 4 anni prima? Altra criticità in questa nuova norma è dettata dal numero limitato di partecipazioni per il conseguimento della stessa. Se dopo due anni (una volta all'anno è previsto l'esame) il ricercatore non riesce ad ottenere l'abilitazione, non può più candidarsi per ottenerla.

Scompare poi la figura del ricercatore a tempo indeterminato(categoria messa "ad esaurimento") e viene sostituita da quella del ricercatore a tempo determinato, un'ulteriore figura precaria che si aggiunge a quelle già esistenti (assegnisti, contrattisti, borsisti).

Più precisamente, sottolinea Francesca Ruocco, viene istituito il ricercatore a tempo determinato "di tipo a)" (così chiamato in riferimento alla lettera dell'art. di legge) che dura tre anni ed è rinnovabile altri due, per un totale di cinque anni; ed il ricercatore a tempo determinato "di tipo b)", riservato a chi ha già avuto il tipo a) e con una durata di altri tre anni. Dopo il tempo determinato b) e conseguita l'abilitazione nazionale, l'Università può - e non deve - finalmente chiamare il non più giovane ricercatore come professore associato.
Gli anni di precariato del percorso pre-ruolo (tra assegni, contratti e TD) possono arrivare fino a dodici e alla fine di questo lungo iter non vi è per di più certezza di poter accedere ad un ruolo accademico stabile.

Sarebbe utile intervenire nella creazione dei nuovi statuti universitari stabilendo per esempio, che il dottorato di ricerca diventi titolo obbligatorio per l'ottenimento degli assegni di ricerca. Un metodo questo, che può favorire realmente la meritocrazia.

Nuovo assetto dipartimentale negli Atenei

Alessandro Arienzo, segreteria regionale FLC CGIL Campania (ricercatore Università Federico II di Napoli), si occupa principalmente degli accorpamenti (federazioni e fusioni di atenei) previsti dall'art. 3 della nuova legge sull'Università. L'articolo in questione, prevede che due o più Atenei (anche limitatamente ad alcuni settori di attività) possano dare luogo ad una fusione allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza delle proprie attività istituzionali e gestionali. L'accorpamento avviene in base ad uno specifico progetto, che acquisisce il parere dell' ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca).

Una prima criticità relativa a questi processi di fusione è sicuramente legata alla mobilità del personale al quale può essere richiesto, in base agli accorpamenti, di lavorare presso sedi distanti dalla propria. Per professori e ricercatori (niente si dice del personale tecnico-amministrativo) l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di procedure ad istanza degli interessati . In caso di esito negativo, il Ministro può provvedere d'ufficio al trasferimento del personale interessato disponendo a questo fine incentivi finanziari. Le stesse disposizioni si applicano anche ai processi di revisione dell'offerta formativa con la conseguente disattivazione dei Corsi di Studio universitari delle Facoltà e delle sedi universitarie decentrate. Niente si prevede in merito alle conseguenze per gli studenti dell'applicazione di questo articolo della riforma. Insomma quanto alla possibilità per gli Atenei di federarsi tra loro e/o con altri soggetti, vi è un eccesso di indeterminatezza che potrebbe rendere scarsamente operativa la norma o innescare effetti perversi. Non stupisce come l'avvio di queste procedure stia avvenendo nell'assenza di confronto con la comunità universitaria e con le parti sociali poiché la legge sembra consentire una procedura tutta interna agli organi di governo universitari.
Al contrario, questi processi devono invece vedere il coinvolgimento attivo di tutta la comunità universitaria e le strutture della nostra organizzazione devono attivarsi perché questo avvenga.

La governance dei dipartimenti, invece, non viene modificata dalla legge. La stesura dei nuovi statuti consente, quindi, di ampliare la rappresentanza di studenti e personale tecnico amministrativo e di inserire quella dei precari. Oltre al tema della rappresentanza è di particolare importanza cercare di attrarre più materie possibili nella competenza dei Consigli di Dipartimento (soprattutto quelle di competenza del CdA). Scompaiono le Facoltà così come le conosciamo oggi e vengono eventualmente istituite nuove strutture, come aggregazioni tra Dipartimenti, denominate Facoltà o Scuole, con funzioni di coordinamento della didattica, della gestione del personale docente, delle proposte sull'offerta didattica, nel numero massimo di sei, nove o dodici a seconda delle dimensioni dell'Ateneo. Il numero massimo previsto di 12 facoltà porterà nei grandi Atenei ad aggregazioni improbabili e poco fondate scientificamente.

Resta ancora poco chiaro il ruolo delle cosiddette strutture di raccordo che non sono obbligatorie per la legge. In tutti i casi, la definizione dei dipartimenti, delle strutture di raccordo, del loro numero e della loro funzione dovrebbe essere il risultato di una scelta motivata culturalmente e scientificamente e dovrebbe sempre essere accompagnata dal dibattito dell'intera comunità accademica.

Le risorse economiche per il reclutamento

Il professor Paolo Rossi, componente CUN (professore ordinario Università di Pisa), esordisce evidenziando l'esistenza di una legislazione reale e di una legale. La legge di riforma 240, quindi, va letta guardando le leggi di contorno che sono state emanate negli ultimi tre anni, perché ne condizionano notevolmente i contenuti.

Al riguardo evidenzia alcuni vincoli contenuti nelle due leggi che interferiscono con la riforma:

  • legge 133/08: divieto alle Università che hanno superato il 90% del rapporto AF/FFO di assumere personale; per gli altri Atenei assunzioni possibili nel limite del 50% della spesa liberate dai pensionamenti dell'anno precedente; conferma del meccanismo delle chiamate dirette;
  • legge 122/10: possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per lo stesso fine nel 2009.

Ciò premesso, è d'obbligo chiedersi: cosa si può fare nel 2011?

Certamente sarà possibile, ancorché nei limiti della normativa vigente e delle ambiguità in esse contenute, l'utilizzazione delle risorse economiche liberate dai pensionamenti.

Nel 2010, per l'effetto congiunto di numerose disposizioni di legge si è verificata la simultanea fuoriuscita di oltre 4.000 tra professori e ricercatori. Per calcolare la disponibilità ad assumere è necessario utilizzare il metodo della procedura PROPER per le assunzioni, che introduce il valore del punto organico (1 per Ordinari, 0,7 per associati, 0,5 per ricercatori, 0,3 per personale tecnico-amministrativo).
Conseguentemente, per il 2011 sarebbe ragionevole stimare, per il complesso del personale di tutte le Università, assunzioni pari a 2.000 punti organico, che porterebbero a poter assumere 1.000 ordinari, 2.000 associati, 2.000 ricercatori e 2.000 tecnici-amministrativi.

È evidente che la possibilità di assumere, secondo il quadro descritto, vale per le Università che non hanno superato il limite del 90% del rapporto AF/FFO.
L'incognita più rilevante riguarda il reclutamento dei nuovi ricercatori di fatto impossibile a fronte del limite prima ricordato della legge 122.

Conclusioni

"Oggi - dice Sinopoli - abbiamo fatto una buona discussione a conferma che il metodo scelto è quello giusto". Anticipa che la FLC CGIL sta già calendarizzando un nuovo appuntamento per approfondire l'articolo 5  (qualità ed efficienza) e lo stato giuridico. Si tratta di temi fondamentali che richiedono la definizione non solo di una posizione della nostra organizzazione ma anche di attrezzare veri e propri strumenti sindacali inediti per far fronte a quella dimensione negoziale che interesserà il rapporto di lavoro dei docenti per ciò che riguarda i la premialità. Naturalmente, sottolinea Sinopoli, esploderanno diverse contraddizioni ad iniziare dal rapporto tra legge Brunetta e funzioni dell'ANVUR per non parlare delle risibili risorse stanziate.

La nostra riflessione si svolge in un contesto complicatissimo. Non abbiamo condiviso il ddl e non apprezziamo certo la legge approvata.
Ciò non toglie che abbiamo l'obbligo di intervenire in questa fase con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per orientarne l'applicazione e far esplodere tutte le contraddizioni che questo testo contiene. Non saremo soli in questo lavoro. Infatti, come tavolo unitario della docenza, associazioni e movimenti stiamo predispondendo una piattaforma unitaria sugli statuti. Si è detto che usciamo da una sconfitta. Tuttavia ci sono sconfitte e sconfitte. Da alcune non ti rialzi mentre altre contengono gli elementi di una riscossa. "Io credo - dice Sinopoli - che la battaglia contro il ddl appartenga alla seconda categoria. Senza quella straordinaria mobilitazione oggi non saremmo qui a discutere della riscrittura degli statuti, di democrazia partecipativa e condizione dei precari".

Il problema delle risorse è il problema principale che certamente va ben oltre le iniziative che assumeremo nei singoli atenei. Non a caso la relazione del Prof. Paolo Rossi è stata collocata alla fine del seminario.

Lo strangolamento dell'università pubblica è perfettamente consapevole. Manca un progetto di università perché manca una comunità politica intenzionata a collocare l'università in una idea di democrazia e di società. Alla retorica dell'economia della conoscenza questo governo contrappone un'idea opposta: l'università è inutile.
L'investimento in istruzione e ricerca non serve ad un paese che al massimo potrà aspirare ad essere il primo tra quelli "emergenti".

Questa è l'idea del governo.  Per Sinopoli, si deve stare quindi su due piani: l'intervento negli atenei e il rilancio della mobilitazione perché non c'è salvezza per l'università pubblica se non attraverso una iniziativa di contrasto e di pratica sindacale a livello di singole università come del resto ci dimostra la relazione di Paolo Rossi.

Sinopoli si avvia a concludere. "Noi la pensiamo in modo diverso e vogliamo far valere le nostre ragioni costruendo già in questa fase un'altra università che si fondi sull'idea del sapere come promessa di libertà, di emancipazione e di innovazione. Naturalmente serve una mobilitazione per riportare  in piazza le rivendicazioni del movimento che non parlano solo all'università ma all'intera società".

Per questa ragione il comitato direttivo della FLC CGIL ha dato mandato alla segreteria nazionale di chiedere la proclamazione dello sciopero generale. Intanto saremo impegnati con lo sciopero del 25 marzo e le manifestazioni che lo caratterizzeranno.

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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