Senato, Commissione I, Resoconto della seduta
Commissione I Resoconto della seduta del 18 febbraio 1999
Senato, Commissione I, Resoconto della seduta (18.2.99)
Presidenza del Presidente VILLONE.
La seduta inizia alle ore 15,15
IN SEDE CONSULTIVA
(3399) PAGANO ed altri - Disposizioni sui ricercatori universitari.
(3477)MANIS ed altri - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari.
(3554) BEVILACQUA ed altri - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori.
(3644) CÒ ed altri - Provvedimento per la docenza universitaria.
(3672) RIPAMONTI e CORTIANA - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari.
(Parere alla 7» Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 10 febbraio.
Il senatore BESOSTRI sostiene che alcuni aspetti del testo unificato, elaborato dal comitato ristretto della Commissione competente, possono essere rimessi all'autonomia universitaria. Reputa poi non applicabile alla specie la sentenza n. 1 del 1999 della Corte costituzionale, ravvisando però egli l'esigenza di procedure di carattere concorsuale per il passaggio dei ricercatori al nuovo ruolo. Più in generale ritiene che dovrebbero essere previste procedure di verifica dell'idoneità anche per la permanenza nell'esercizio di determinate funzioni, mentre l'ordinamento è rigoroso soltanto nei meccanismi di accertamento dei requisiti medesimi ai fini dell'accesso nei ruoli iniziali.
Il senatore PARDINI afferma che il provvedimento tende a sanare situazioni che molto spesso non possono essere ascritte alla responsabilità degli interessati ma che sono piuttosto indice di una patologia. È doveroso che il legislatore operi uno sforzo per superare situazioni di precarietà. Egli non condivide tuttavia certe modalità del testo unificato e dissente, in particolare riguardo al comma 7, seconda parte dell'articolo 1, nell'ambito del quale sono posti sullo stesso piano gli appartenenti a tutte le fasce del personale docente. Occorre prestare maggiore attenzione ai compiti che il progetto in esame attribuisce alla terza fascia, la cui istituzione è tuttavia da lui condivisa. Dovrebbe poi rientrare nell'autonomia di ciascuna università il conferimento del titolo giuridico per accedere a determinati incarichi, fuori da ogni automatismo legale, in base piuttosto a criteri di merito da sempre considerati maggiormente incentivanti per l'impegno personale.
Il senatore PELLEGRINO raccomanda la formulazione di un parere favorevole accompagnato da alcune condizioni. Non è comunque accettabile l'attribuzione alla costituenda terza fascia di funzioni che sostanzialmente parifichino questa categoria alle due già esistenti. Occorre pertanto meglio precisare i compiti rispettivi, rimettendo all'autonomia universitaria alcuni aspetti di stato giuridico dei ricercatori.
Il senatore ANDREOLLI avverte che lo stato giuridico dei docenti è disciplinato per legge e non può essere rimesso all'autonomia universitaria.
Dallo stesso esordio dell'articolo 1 non si comprende in realtà quale sia lo stato giuridico di questa costituenda terza fascia, condizione che rimane fortemente lacunosa anche sulla base dei commi successivi. Egli è tendenzialmente favorevole ad una maggiore operatività dei criteri di mercato, ma solo dopo l'eventuale abolizione del valore legale dei titoli di studio. Mancano di conseguenza le condizioni per esprimere un parere compiuto, fatta esclusione di una semplice presa d'atto secondo cui i ricercatori già spesso svolgono attività docente.
Il senatore ELIA giudica del tutto impropria una classificazione dei docenti in diverse categorie che sembrano più appropriate con riferimento ad altro personale. L'immissione ope legis a domanda di un contingente di 18.000 persone ripugna ad ogni criterio di costituzionalità, anche alla luce della sentenza n. 1 del 1999. È poi violato il principio di eguaglianza dal momento che tra i ricercatori si annidano situazioni fra loro fortemente diverse per mansioni svolte e capacità dimostrate.
Il senatore ROTELLI svolge poi alcune considerazioni distinguendo l'autonomia universitaria, a base corporativa, dall'analoga condizione che caratterizza invece gli enti locali.
Il presidente VILLONE ritiene che la sentenza n. 1 del 1999 più volte richiamata sia senz'altro applicabile alla questione. Il principio posto da questa decisione comporta che ogni avanzamento di funzioni debba essere condizionato ad una valutazione concorsuale. Il testo unificato contrasta con i principi costituzionali non per l'istituzione di un nuovo ruolo ma per la tendenziale assimilazione degli appartenenti a questa categoria con i compiti svolti dai docenti universitari. Condivide infine l'auspicio emerso nel corso del dibattito, perchè alcuni aspetti possano essere rimessi all'autonomia universitaria.
Il senatore PELLEGRINO tende ad escludere possibili incostituzionalità nella semplice attribuzione, con previsione generale, di compiti nuovi ad una determinata categoria di personale.
La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO non condivide i rilievi di costituzionalità mossi al testo unificato e ritiene poco conferente anche la sentenza n. 1 del 1999, la quale si riferisce ad un passaggio di livello funzionale con mutamento di mansioni e di incremento retributivo. Invita quindi ad attenersi alla competenza propria della Commissione, a carattere consultivo.
Il presidente VILLONE nota che alla formazione del nuovo ruolo si ricollega un incisivo mutamento di funzioni.
Il senatore PARDINI si dichiara di nuovo favorevole alla creazione di una terza fascia a condizione che sia esclusa ogni assimilazione con il personale docente. Propone pertanto che nel parere si raccomandi alla Commissione di merito di riformulare il comma 6 e di sopprimere la seconda parte del comma 7 dell'articolo 1.
Secondo il senatore FISICHELLA l'occasione di una sanatoria di certe situazioni di fatto, nella quale i ricercatori svolgono talvolta compiti che vanno oltre le loro mansioni, non può essere colta per formare un nuovo ruolo di docenti. L'immissione a domanda in questa fascia determina una condizione alla quale inevitabilmente terrà dietro un diverso trattamento economico. Sostiene infine che ogni disciplina a carattere demagogico finisce per danneggiare l'università ed i più meritevoli.
Il relatore PASSIGLI conferma che il passaggio automatico ad un ruolo docente degli attuali ricercatori non può essere considerato costituzionalmente corretto. Il parere quindi, se favorevole, deve essere condizionato alla previsione di un previo accertamento concorsuale nei confronti del personale interessato.
Il senatore PINGGERA aggiunge che le situazioni di fatto esistenti tra i ricercatori sono molto diverse ed alcune differenze resterebbero anche dopo l'istituzione della terza fascia.
La senatrice BUCCIARELLI auspica la formulazione di un parere funzionale ad individuare una soluzione idonea nella Commissione di merito, tenendo presente la situazione critica in cui versano le università italiane, la cui responsabilità indubbiamente va ripartita in termini pressochè equivalenti tra tutte le categorie di operatori. In ogni caso, invita a tenere ben distinte le valutazioni di legittimità e quelle di merito, concentrando l'attenzione in particolare sulla questione dell'inquadramento a domanda, che dovrebbe essere condizionato quantomeno dalla previsione di un organo destinatario delle richieste e investito di potestà deliberative. Occorre inoltre, a suo avviso, postulare la soppressione del comma 6 dell'articolo 1 del testo unificato.
Il presidente VILLONE considera corretta l'impostazione prefigurata dalla senatrice Bucciarelli per un parere orientato a un risultato utile, rilevando intanto una larga prevalenza dell'opinione secondo la quale una promozione indiscriminata e una equiparazione sostanziale ai professori ordinari e associati, sarebbe senz'altro illegittima. Su richiesta della senatrice d'Alessandro Prisco, egli precisa che tale effetto è agevolmente desumibile dal testo in esame, in particolare in quelle disposizioni che attribuiscono funzioni equivalenti. Propone, quindi, di conferire al relatore l'incarico di redigere uno schema di parere che tenga conto degli orientamenti maturati nella discussione, verificando direttamente con i senatori della Commissione di merito e anche con il Ministro competente la possibilità di individuare un punto di equilibrio.
Il senatore BESOSTRI ricorda che una recente disposizione legislativa ha ammesso la possibilità di assegnare corsi di insegnamento ai ricercatori, senza una necessaria priorità per i professori ordinari e associati.
La Commissione, quindi, accoglie la proposta avanzata da ultimo da parte del Presidente.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16.25.