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SNUR CGIL, CISL Università, UIL PA: Proposta unitaria di nuovo stato giuridico della docenza

Poniamo in rete il documento unitario C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. sulla riforma dello stato giuridico della docenza universitaria, frutto di una complessa fase di ideazione e di confronto

08/02/2001
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Poniamo in rete il documento unitario C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. sulla riforma dello stato giuridico della docenza universitaria, frutto di una complessa fase di ideazione e di confronto. Riteniamo che le proposte che seguono contengano elementi di forte innovazione rispetto alla situazione presente, tanto da poter suscitare perplessità ad una prima lettura. Siamo, comunque, dell'avviso che solo attraverso un deciso intervento riformatore sarà possibile uscire dalla stagnazione che contraddistingue questa fase delicatissima della vita universitaria. È per questo motivo che sottoponiamo con serenità le nostre riflessioni e le nostre proposte ai colleghi ed al mondo dell'Università e della Ricerca, convinti che sia necessaria una forte mobilitazione su questi temi. Per meglio collocare la proposta nel quadro interpretativo che la nostra organizzazione ha elaborato sulla situazione attuale vi invitiamo ad esaminare anche i documenti approvati nell'ultimo Comitato direttivo nazionale.

Premessa

Il presente documento è stato elaborato unitariamente dai Sindacati nazionali di categoria CGIL, CISL, UIL.

La proposta complessiva di riordino della docenza, in termini di stato giuridico, di meccanismi di reclutamento, di progressione in carriera, di collocamento a riposo, prospettata dalle organizzazioni firmatarie è basata sull’esigenza di recuperare la qualità dell'istruzione universitaria, l'efficienza delle strutture, la piena attività dei docenti, nonchè di potenziare la ricerca scientifica per rendere il "Sistema Italia" più competitivo sul mercato internazionale.

Un Paese come il nostro, che vanta una gloriosa tradizione culturale, deve considerare l'organizzazione dell’Università come momento decisivo per il proprio sviluppo. E’ quindi necessario un adeguamento delle strutture universitarie ed un ripensamento delle loro funzioni, in relazione alle trasformazioni in atto e per rispondere alle necessità del Paese.

Concreti progressi potranno essere ottenuti solo se la comunità nazionale metterà a disposizione del sistema universitario un complesso di risorse almeno pari a quelle già erogate dagli altri paesi industrializzati.

Per il concreto raggiungimento degli obiettivi di progresso e di sviluppo e per il loro consolidamento è, in primo luogo, necessario definire un nuovo stato giuridico della docenza universitaria, basato sull'adozione generalizzata ed obbligatoria del tempo pieno, in modo da garantire il recupero della presenza dei docenti all'interno delle strutture e da incentivarne l'attività didattica, di ricerca e di servizio, attribuendo alla comunità scientifica il diritto-dovere di verificare periodicamente la qualità dell'attività svolta dai singoli docenti. A più complessi meccanismi di valutazione che vedano coinvolti - oltre la comunità scientifica - anche altri soggetti deve essere affidata la valutazione dell'attività delle strutture.

In secondo luogo, è indispensabile riattivare il reclutamento di nuovi docenti onde evitare che, tra dieci anni, con il pensionamento di oltre la metà dei docenti attualmente sono in servizio, si apra un baratro generazionale e funzionale che porterebbe le Università italiane alla paralisi, senza alcuna possibilità di procedere al necessario ricambio progressivo e qualificato.

E’ urgente adottare meccanismi al contempo agili e severi di avanzamento in carriera di tutti i meritevoli, troppo a lungo mortificati nelle proprie giuste aspirazioni a progredire dall'assurda farraginosità e macchinosità degli attuali meccanismi concorsuali. I nuovi meccanismi dovranno anche evitare dispersioni di forze e misconoscimento di talenti individuali, fenomeni questi che contribuiscono a fornire all'esterno una pessima immagine del sistema universitario nazionale.

Reclutamento

Appare necessario organizzare una fase specificamente finalizzata alla formazione della docenza universitaria che consenta a giovani studiosi di sviluppare ed approfondire adeguatamente le metodologie della ricerca scientifica e della didattica universitaria, nonchè di familiarizzarsi con le attività di governo e di servizio (attività convenzionali con soggetti esterni quali quelle di certificazione, di consulenza, di assistenza ecc.) all'interno degli Atenei.

Questa fase di formazione deve essere a termine, in quanto è da escludere la possibilità di istituire o mantenere in vita un ruolo subordinato e permanente di docente in formazione nel quale consumare tutta la propria esistenza lavorativa, dal reclutamento alla pensione.

La fase di formazione deve essere preceduta da una periodo preparatorio, in cui si dovrà utilizzare in primo luogo lo strumento del dottorato di ricerca, dei contratti di ricerca, profondamente rinnovati rispetto alla attuale normativa, che devono sostituire le attuali borse post-dottorato in un quadro di riordino complessivo del sistema ricerca. Dovranno essere presi in considerazione anche nuovi possibili percorsi di qualificazione scientifica non esclusivamente accademici, unitamente a "master", dottorati all'estero presso strutture qualificate. In ogni caso, l’attivazione di questi strumenti di reclutamento dovrà essere commisurato alle risorse che ogni singolo Ateneo programma di impiegare negli anni successivi per l’istituzione di nuovi posti di docente, in modo da assicurare ai giovani che si avviano alla fase di formazione una ragionevole - e nota - probabilità di sbocco. La profonda riforma del sistema ricerca dovrà consentire l’attivazione di una molteplicità di sbocchi occupazionali non solo all’interno delle strutture universitarie.

Alla conclusione del periodo di formazione, si accede al ruolo unico dei docenti universitari mediante concorso su numero di posti definito per i vari settori scientifico-disciplinare, bandito dai singoli Atenei, previo stanziamento sul loro budget delle somme necessarie.

Il concorso si effettuerà con bando da parte del singolo Ateneo e concorso svolto da una Commissione costituita in sede nazionale.

In ogni caso, la valutazione verte sull'attività di ricerca, didattica e di servizio dei candidati e si basa sull'impiego di indicatori oggettivi della qualità dei risultati conseguiti. Gli atti della Commissione ed i profili scientifici dei Commissari sono adeguatamente pubblicizzati presso la comunità scientifica nazionale.

Il vincitore di concorso è nominato docente straordinario per un triennio. Nel corso del triennio di prova (straordinariato), il docente svolge attività di ricerca ed attività didattica, non gode di elettorato attivo o passivo alle cariche di governo dell'Ateneo e partecipa alle adunanze dei Consigli delle strutture didattiche e di ricerca di afferenza con voto consultivo.

Al termine del triennio, il docente in formazione si sottopone all'esame di una Commissione nazionale costituita da docenti appartenenti al raggruppamento disciplinare. La valutazione dei candidati verte sull'attività di ricerca, didattica e di servizio e si basa sull'impiego di indicatori oggettivi della qualità dei risultati conseguiti. Gli atti della Commissione ed i profili scientifici dei Commissari sono adeguatamente pubblicizzati presso la comunità scientifica nazionale.

In caso di esito positivo, il docente universitario stabilizza il proprio inserimento in ruolo al livello iniziale della carriera, presso l'Ateneo nel quale ha svolto il triennio di straordinariato, ed acquisisce tutte le prerogative connesse allo status di docente universitario.

In caso di giudizio negativo, dopo 2 anni, l’interessato può sottoporsi ad un ulteriore giudizio di conferma da svolgere con le medesime modalità. Se anche questo giudizio è negativo, l'interessato è dispensato dal servizio.

Stato giuridico

La docenza universitaria è inquadrata in un ruolo unico al quale si accede dopo il superamento dello straordinariato.

Tutti i docenti universitari hanno gli stessi diritti e doveri e godono dell'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche. Lo status di docente universitario prevede l'obbligo di svolgere attività didattica, di ricerca e di servizio all'interno delle strutture universitarie e la possibilità di progredire in carriera sviluppando e dispiegando pienamente le proprie capacità professionali.

Tutti i docenti universitari sono tenuti ad un regime di tempo pieno, compatibile solo con lo svolgimento di attività professionale convenzionale, secondo quanto indicato nel prosieguo.

Eventuali esigenze di contributi didattici specifici potranno essere eventualmente soddisfatti con contratti temporanei con professionisti esterni che non comportano l'assunzione dello status di docente universitario.

Tutti i docenti sono tenuti a garantire la loro presenza all'interno delle strutture universitarie per un tempo congruo, commisurato a tutte le attività connesse allo status di docente universitario a tempo pieno. A titolo indicativo, accanto alle attuali 350 ore/anno per le attività didattiche dovranno essere previste almeno altre 650 ore/anno per lo svolgimento di attività di ricerca e di servizio, da definire dal punto di vista delle modalità organizzative in accordo con le strutture dipartimentali di afferenza. Tale tetto massimo può essere raggiunto gradualmente, in funzione dei fondi che saranno a tal fine stanziati.

I docenti universitari possono svolgere, a richiesta, attività professionali, in regime di convenzione tra la committenza e l'Ateneo. All'interno di tale strumento convenzionale, definito da un quadro normativo nazionale, sono regolati i tempi consentiti per lo svolgimento delle attività professionali, le modalità di utilizzazione delle strutture universitarie, la ripartizione dei proventi tra i docenti, il personale tecnico-amministrativo, l’Ateneo.

Il trattamento economico e normativo dei docenti universitari è regolato da contratto collettivo nazionale.

Sviluppo della carriera

La carriera dei docenti universitari si sviluppa in sei livelli retributivi, caratterizzati da un accertato progresso nello svolgimento dell’attività scientifica, didattica e di servizio. I contenuti economici saranno determinati mediante contrattazione nazionale. La definizione degli elementi del salario accessorio è demandata a sedi di contrattazione decentrata.

Per progredire in carriera, il docente universitario ha a disposizione due diversi meccanismi.

Il primo strumento, obbligatorio, consiste nel sottoporsi, con cadenza quadriennale, a valutazione per il passaggio al successivo livello di carriera. I docenti inquadrati al sesto livello sono comunque tenuti a sottoporsi al giudizio quadriennale sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Se il docente non supera il giudizio, subisce il blocco degli avanzamenti stipendiali, perde i diritti di elettorato passivo alle cariche di governo dell’Ateneo e non può svolgere funzioni di Commissario in Concorsi universitari, sino al superamento del giudizio.

La valutazione è espressa dalla comunità scientifica rappresentata da una Commissione nazionale formata da docenti appartenenti allo specifico raggruppamento disciplinare e/o da esperti stranieri di comprovata qualificazione scientifica. La valutazione della Commissione verte sull'attività di ricerca, didattica e di servizio svolta nel quadriennio dal docente e si basa sull'impiego di indicatori oggettivi della qualità dei risultati conseguiti. Gli atti della Commissione ed i profili scientifici dei Commissari sono adeguatamente pubblicizzati presso la comunità scientifica nazionale.

La valutazione dell’attività didattica, delle attività complementari e dei servizi prestati dal professore universitario tiene anche conto del giudizio formulato dall’organismo didattico di afferenza.

Il passaggio di livello di un docente determina un corrispondente incremento nel trasferimento dal Tesoro al budget dell’Ateneo di afferenza, a partire dall’esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui tale passaggio si è verificato. Da tale data ha inizio l’effettiva fruizione dei benefici economici connessi al passaggio di livello.

All’entrata in vigore del nuovo stato giuridico, vengono aboliti gli attuali automatismi stipendiali

Il secondo strumento di avanzamento in carriera è anche finalizzato al reclutamento esterno e alla incentivazione della mobilità.

Esso consiste nella possibilità che hanno gli Atenei di bandire Concorsi, per posti di docente universitario di dato livello e settore scientifico-disciplinare.

Tale possibilità è subordinata allo stanziamento da parte dell'Ateneo dei fondi atti a coprire gli oneri stipendiali.

Nei bandi di concorso, gli Atenei devono indicare le esigenze didattiche e gli indirizzi di ricerca che intendono potenziare mediante l’acquisizione del nuovo docente, nonchè i servizi, le attrezzature e le risorse che intendono mettere a disposizione e potranno anche fissare un periodo minimo di permanenza del docente presso la sede.

Ai concorsi possono partecipare anche docenti già in servizio nelle Università italiane, appartenenti allo specifico raggruppamento scientifico-disciplinare e di livello inferiore o uguale a quello corrispondente al posto bandito.

Al termine del Concorso, i vincitori vengono inquadrati nell'Ateneo chiamante al livello del posto bandito. Tale data di inquadramento segna l'inizio del quadriennio entro il quale il docente è tenuto a sottoporsi alla successiva valutazione.

Qualora i vincitori siano docenti già in ruolo, essi potranno in tal modo accelerare i tempi di avanzamento in carriera, superando sia la prescritta cadenza quadriennale, sia il limite di acquisizione di un solo livello per passaggio insiti nel primo meccanismo.

Se il vincitore non è già inserito nel ruolo, la data di inquadramento segna l'inizio del triennio di straordinariato.

Norme transitorie

All’atto dell’entrata in vigore del nuovo stato giuridico, i docenti già in servizio possono transitare a domanda nel nuovo ruolo unico. L’attuale ruolo dei ricercatori e quello dei professori di I e di II fascia vengono contestualmente posti ad esaurimento.

I docenti inquadrati nei ruoli ad esaurimento che non abbiano optato per l’inserimento nel nuovo ruolo mantengono le prerogative e lo stato giuridico del ruolo ad esaurimento.

All’atto dell’inserimento a domanda nel nuovo ruolo, gli attuali ricercatori con meno di otto anni di anzianità vengono inquadrati al primo livello; gli attuali ricercatori con più di otto anni di anzianità vengono inquadrati al secondo livello; gli attuali associati con meno di otto anni di anzianità vengono inquadrati al terzo livello; gli attuali associati con più di otto anni di anzianità vengono inquadrati al quarto livello; gli attuali ordinari con meno di sedici anni di anzianità vengono inquadrati al quinto livello; gli attuali ordinari con più di sedici anni di anzianità vengono inquadrati al sesto livello. Eventuali riduzioni della retribuzione rispetto a quella in fruizione, conseguenti al nuovo inquadramento vengono compensati dall’erogazione di un assegno ad personam, riassorbito dai successivi incrementi stipendiali.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo ruolo, viene bandita la prima tornata di valutazioni nazionali per l’avanzamento di livello. Entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo ruolo, viene bandita la seconda tornata di valutazioni nazionali per l’avanzamento di livello.