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Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle Università: per la FLC le norme della finanziaria si devono applicare da subito

Per quanto insufficiente, la legge finanziaria contiene alcune opportunità per la stabilizzazione dei lavoratori precari. Tuttavia rispetto alle Università le modalità di applicazione non sono ancora chiare, è quindi necessaria l'iniziativa del sindacato

13/02/2007
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La Legge finanziaria per il 2007, che presenta notevoli difficoltà interpretative, rischia di produrre un effetto paradossale, laddove esclude i lavoratori precari dell’Università dalle misure previste dal comma 519 per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel pubblico impiego, che sembrerebbe parlare solo alle amministrazioni soggette al blocco delle assunzioni, dal cui novero è esclusa l’Università.

Per la FLC Cgil è inaccettabile che l’esclusione delle Università dal blocco delle assunzioni si trasformi in un ostacolo alla applicazione dei criteri previsti per la stabilizzazione del lavoratori precari in particolare tecnici e amministrativi, che non beneficiano neppure della norma specifica prevista per i ricercatori.

La FLC Cgil rivendica,quindi, la disponibilità anche per gli Atenei del fondo destinato alla stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato. E' evidente, inoltre, che le Università possono, già da subito, applicare i criteri previsti per la trasformazione dei contratti a tempo determinato, a partire dalla proroga dei contratti in essere, proprio perché non soggetti al blocco delle assunzioni.

A tal fine, tutte le risorse interne potrebbero essere destinate alla stabilizzazione dei lavoratori, non essendoci vincoli particolari per queste amministrazioni rispetto alle assunzioni.

Le Università, nell’ottica della programmazione triennale, dovranno, quindi dotarsi di un piano specifico per la stabilizzazione degli attuali precari, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge finanziaria.

Peraltro, a differenza degli Enti pubblici di ricerca che non hanno potuto assumere a tempo indeterminato dal 2001, le Università in questi anni, nella maggior parte dei casi, avrebbero potuto utilizzare lo strumento del contratto a tempo indeterminato anziché rapporti di lavoro precari.

Noi chiediamo, pertanto, che il Ministero dell’Università e il Ministero della Funzione Pubblica chiariscano quanto prima le modalità attraverso cui le norme sulla stabilizzazione si applicano anche agli Atenei.

A sostegno di questa nostra richiesta, siamo impegnati a organizzare iniziative nei singoli Atenei e se necessario anche a livello nazionale.

Roma, 7 febbraio 2007