Trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto
Fiscalità dei buoni pasto
Gli ultimi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro hanno stabilito che il valore del buono pasto deve essere pari ad almeno 7 euro.
Poiché il DPR 22.12.1986, n. 917 (art. 48, co. 2, lett. c)) ha stabilito che le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito da lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, ne deriva che la quota imponibile da assoggettare alle ritenute previdenziali e fiscali, gravata dagli oneri accessori a carico del datore di lavoro (per previdenza ed IRAP) risulta pari a 1,71 euro.
Maggiori dettagli sulla questione sono disponibili nella Circolare n. 24 del 24 maggio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per converso, la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di “card” elettroniche, che è assimilabile a un sistema di mensa aziendale, non è soggetta al regime fiscale dell’Iva e dell’Irpef. Lo stabilisce la risoluzione n. 63/E del 17 maggio dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, le prestazioni rese attraverso le “card elettroniche” non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, riferito esclusivamente a prestazioni e indennità sostitutive di mensa.
Roma, 13 luglio 2006