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Università. Contratto dirigenza: perchè non si può firmare

Non sono state accettate le richieste dei sindacati confederali nonostante siano migliorative per i singoli dirigenti e per le istituzioni

14/12/2007
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FLC CGIL - CISL UNIVERSITA’ - UIL PA-UR
Comunicato unitario sulla trattativa per la dirigenza universitaria

Il 12 dicembre, si sarebbe dovuta chiudere la trattativa per il CCNL della dirigenza Università e Ricerca. Tale CCNL, come è noto, è il primo contratto dell’Area 7, creata dall’ultimo CCNQ sottoscritto in data 23.9.2004.Per questo motivo non è proponibile un rinnovo parziale, relativo alla sola parte economica.

Alla riunione, l’ARaN si è presentata con una bozza, che non ha recepito le richieste di FLC CGIL, Federazione CISL Università e UILPA Università e Ricerca, che hanno quindi ribadito l’impossibilità di arrivare ad una sottoscrizione, in carenza della soluzione dei sottoindicati problemi principali:

  1. i contratti di dirigenza a tempo determinato non sono minimamente normati. Questo ha tre diversi risvolti:

      • il dirigente assunto a tempo determinato può ricevere il trattamento economico che il singolo Ateneo decide di corrispondergli.

      • quando si tratta di sostituire più dirigenti collocati obbligatoriamente in aspettativa senza assegni (ad es., perché incaricati della direzione amministrativa di altra sede), il limite dell’8% o 10% previsto dal D.Lgs. 165/2001 costringe le Università a perdere personale dirigente.Questo, peraltro, è l’unico caso in cui è accettabile sopprimere tale limite.

      • i docenti universitari – così come i ricercatori, primi ricercatori o dirigenti di ricerca - che siano incaricato di funzioni dirigenziali non vengono collocati in aspettativa né invitati a sottoscrivere un contratto di dirigenza a tempo determinato.

  2. le materie e le delegazioni trattanti nelle aziende ospedaliere universitarie, sia di tipo a) che di tipo b), sono formate senza rispetto di quanto a suo tempo sottoscritto. In particolare, per lo stesso personale dirigente universitario, nelle aziende di tipo a), si giungerebbe ad una “separata contrattazione integrativa”; in quelle di tipo b), materie e delegazioni sarebbero quelle previste nelle aree dirigenziali della sanità.

  3. l’applicazione dell’art. 31 D.P.R. 761/1979 resta confinata alla sua generica sopravvivenza alla generale disapplicazione di quanto non richiamato nel testo contrattuale. I problemi oggi esistenti restano tutti, ma l’ARaN definisce questo “un passo avanti”.

  4. non si prevede che le strutture in cui operano necessariamente specifici professionisti (ad esempio, uffici legali, uffici stampa, uffici tecnici) debbano essere affidate a dirigenti muniti della stessa professionalità.

  5. è esclusa nelle Università, a differenza che negli Enti di ricerca, la presenza di dirigenti di prima fascia.

Si tratta, come si può vedere, di negare ai dirigenti delle Università e degli Enti di Ricerca quella specificità, che ha consentito il loro distacco dall’Area 1.

A questo si aggiungono altre “piccolezze” (ad esempio, retribuzione di posizione e di risultato), che differenziano, in peius, il trattamento giuridico dei nostri dirigenti da quello dei dirigenti delle Aree finora contrattate.

Si sottolinea inoltre che la trattativa si svolge in un clima di accusa: CGIL, CISL e UIL non vorrebbero sottoscrivere il contratto senza giustificazioni.

In realtà i sindacati autonomi della dirigenza dovrebbero spiegare la loro scelta di chiudere un contratto che non risolve i problemi sopra elencati ed è peggiorativo in molte sue parti rispetto ai ccnl delle altre aree A noi sembra che la semplice lettura di quell’elenco di problemi di non poco conto basti a chiarire la nostra posizione.

L’ARaN, che rimanderà gli atti ai Comitati di Settore, ci riconvocherà quando da essi riceverà istruzioni.

Enrico Panini - Antonio Marsilia - Alberto Civica

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