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Università di Ferrara: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Il presente regolamento, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, 2ƒ comma della Legge 19.10.1999 n. 370, determina le modalità di erogazione a professori e ricercatori, di compensi incentivanti l'impegno didattico.

10/02/2001
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Università di Ferrara: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Art. 1
Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, 2ƒ comma della Legge 19.10.1999 n. 370, determina le modalità di erogazione a professori e ricercatori, di compensi incentivanti l'impegno didattico.

2. Le incentivazioni di cui al comma precedente sono riservate ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre Università o istituzioni pubbliche o private.

3. L'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori ha come obiettivi l'adeguamento quantitativo ed il miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutorato.

4. I compensi incentivanti l'impegno didattico sono assegnati:

a) ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 2 i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studente-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i dottorati di ricerca nonchè in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonchè ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico;

b) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero.

Art. 2
Programmazione

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce ogni anno, di norma nel mese di aprile, le risorse da destinare alle finalità di cui all'art. 1.1 per l'anno accademico successivo.

2. Entro il mese di maggio singoli professori e ricercatori o gruppi di docenti sottopongono ai competenti Presidi di Facoltà rispettivamente:

- iniziative tendenti a realizzare le finalità di cui all'art. 1 comma 3ƒ;

- progetti di miglioramento qualitativo della didattica di cui all'art. 1 comma 4ƒ lett. b).

3. Sia le iniziative che i progetti debbono essere illustrati nei dettagli e devono contenere il numero preciso di ore che ogni docente intende dedicarvi.

4. I Presidi sottopongono ai Consigli di Facoltà le iniziative ed i progetti ricevuti i quali vengono dunque valutati nell'ambito della programmazione didattica. Il Consiglio di Facoltà potrà avvalersi di pareri del Consiglio di Corso di laurea.

5. Le iniziative ed i progetti che il Consiglio di Facoltà valuta positivamente nell'ottica del perseguimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento vengono trasmessi al Rettore il quale ne assicura adeguata pubblicità.

Art. 3
Verifica

1. Al termine dell'anno accademico:

a) la Commissione didattica di Facoltà procede alla verifica del rispetto degli impegni didattici ed al monitoraggio dei progetti;

b) il Nucleo di valutazione esprime il proprio giudizio sui risultati ottenuti e sul grado di soddisfazione presso gli studenti delle iniziative intraprese.

Art. 4
Assegnazione dei compensi

1. Terminata la propria analisi, il Nucleo di valutazione trasmette al Rettore una relazione dalla quale dovrà emergere inequivocabilmente l'elenco degli impegni didattici e dei progetti effettivamente svolti e valutati positivamente.

2. L'Amministrazione ammetterà al pagamento i docenti coinvolti negli impegni didattici e nei progetti di cui al punto precedente nei limiti delle somme appositamente destinate.

3. L'Amministrazione assicura adeguata pubblicità degli elenchi dei percettori.