Università di Milano, Mozione sul ddl che istituisce la terza fascia del ruolo dei professori universitari
I rappresentanti dei ricercatori in Senato Accademico e in Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, chiedono al Senato Accademico di esprimersi in sostegno della proposta di legge riguardante l'istituzione della terza fascia
I rappresentanti dei ricercatori in Senato Accademico e in Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, chiedono al Senato Accademico di esprimersi in sostegno della proposta di legge riguardante l'istituzione della terza fascia del ruolo dei Professori universitari, approvato il 18.12.98 dal Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato.
Si ricorda che il ruolo dei ricercatori universitari venne istituito con il DPR 382/80. Tale DPR, che prevedeva altresì l'articolazione del ruolo dei professori universitari in due fasce (ordinari ed associati), imponeva al Legislatore di definire entro 4 anni lo stato giuridico dei ricercatori universitari. Di anni ne sono passati 19 e quanto previsto dalla Legge non ha ancora trovato realizzazione. Per quel che riguarda l'attività didattica, appare necessario ricordare come, successivamente al DPR 382/80 sia intervenuta la legge 341/90 che consente agli attuali ricercatori di assumere la piena responsabilità di corsi ufficiali di insegnamento. Per esplicare in modo corretto questa funzione, sono ovviamente necessari lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, l'assistenza agli studenti nonché la partecipazione a pieno titolo alle commissioni degli esami di profitto e di laurea, in qualità di relatore, secondo quanto previsto dall'art.12 della citata legge 341/90. In altri termini, tra ricercatori, ordinari ed associati esiste, per legge e da circa dieci anni, una totale sovrapposizione ed identità anche delle funzioni didattiche. Pertanto, non è possibile identificare un modo di svolgere funzioni didattiche che sia peculiare ed esclusivo dei primi, come distinto rispetto a quello caratteristico degli altri. Coerentemente, la stessa legge 341/90, all'articolo 15, introduce per i ricercatori modalità di inquadramento e di attribuzione dei compiti didattici identiche a quelle vigenti per i professori.
Il conferimento di affidamenti e supplenze anche a ricercatori non confermati effettuato dalla legge 14 gennaio 1999, n.4, estende a tutta la categoria la possibilità di svolgere funzioni didattiche piene, mentre la stessa legge, abolendo il diritto di precedenza di professori ordinari ed associati rispetto ai ricercatori nell'attribuzione delle supplenze, a suo tempo stabilito dalla citata legge 341/90, sancisce in modo definitivo e non equivoco la completa sovrapposizione ed identità delle funzioni didattiche tra le tre fasce della docenza. Pertanto, esiste un nutrito corpus giuridico che ha reso proprie dei ricercatori funzioni didattiche identiche e coincidenti con quelle svolte da ordinari ed associati. È forse il caso di ricordare come l'Università italiana riesca a garantire il regolare svolgimento di Corsi di Laurea, di Diploma e di Specializzazione solo grazie al sistematico e generalizzato esercizio delle funzioni di docenza da parte dei ricercatori. Nel futuro, questa situazione è destinata ad accentuarsi ulteriormente alla luce della imminente realizzazione dell'autonomia didattica, che comporterà una sostanziale dinamizzazione dell'offerta didattica degli Atenei, in un quadro di forte innovazione e differenziazione dei curricula.
Hanno votato a favore 16 docenti compreso il Rettore Prof. Paolo Mantegazza e si sono contati 6 astenuti.