Università di Palermo: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti
Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti
Università di Palermo: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti
1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione di compensi destinati ad incentivare l'impegno didattico di professori e ricercatori per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra docenti (professori e ricercatori) e studenti nelle varie strutture didattiche, all'orientamento ed al tutorato.
2. In relazione a quanto previsto dall'art.4, comma 2, (b),1 della legge 19 Ottobre 1999 n.370 e sui fondi di Ateneo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, eventualmente integrati con ulteriori fondi stanziati dal Consiglio di amministrazione, il Senato Accademico provvede ogni anno ad assegnare alle singole facoltà contributi finalizzati ad incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, nonché ad individuare i criteri per la loro utilizzazione.
Nella prima applicazione del Regolamento, ed in particolare per gli anni 1999 e 2000, la ripartizione dei fondi per l'incentivazione sarà basata sulle ricognizioni dei dati strutturali e di contesto già disponibili, quali l'entità del fondo, il numero dei destinatari nell'Ateneo ed il carico didattico valutato, anche in base al rapporto studenti/docenti e tenendo conto degli scostamenti dai valori medi nazionali.
I fondi assegnati alle Facoltà e non utilizzati per qualsiasi motivo potranno essere utilizzati per il finanziamento di progetti di miglioramento qualitativo di cui al comma 2 (b), 2 o, se del caso, costituire economia di bilancio.
3. Ai professori e ricercatori universitari che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private, sono erogati compensi incentivanti l'impegno didattico.
I compensi sono assegnati ai professori e ricercatori universitari che, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico.
4. L'erogazione dei compensi è autorizzata dal Consiglio di Facoltà sulla base di una relazione sull'attività prestata, la verifica del rispetto degli impegni didattici e sui risultati conseguiti.
Detta autorizzazione é subordinata al parere favorevole di un'apposita commissione nominata dallo stesso Consiglio, composta da 2 Professori Ordinari, 2 Professori Associati, 2 Ricercatori e 3 studenti, questi ultimi facenti parte dello stesso Consiglio.
La Commissione ha durata triennale.
5. Le determinazioni adottate dai Consigli di facoltà, contenenti i criteri di selezione dei progetti, i progetti finanziati e gli elenchi degli aventi diritto alle incentivazioni sono comunicate all'Amministrazione centrale che provvederà alla pubblicizzazione degli stessi, attraverso la loro affissione all'Albo dell'Ateneo e della Facoltà interessata.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 2 (b), 2 dello stesso Art.4 della citata legge ì progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di professori e/o ricercatori, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e dì recupero verranno presentati al Rettore e sottoposti per l'approvazione al Senato Accademico.
I progetti approvati, unitamente agli elenchi degli aventi diritto, saranno pubblicizzati attraverso la loro affissione all'Albo dell'Ateneo.
La verifica delle attività e del raggiungimento degli obbiettivi previsti da parte di ciascun progetto è affidata al Nucleo di valutazione di Ateneo, integrato, nel caso specifico, da tre rappresentanti degli studenti, facenti parte del Senato Accademico statutario.
7. I progetti di cui al comma precedente, finalizzati all'innovazione metodologica e tecnologica delle attività didattiche previste dalla legge in oggetto, predisposti e realizzati da gruppi di professori e/o ricercatori, dovranno specificare gli scopi e le finalità del progetto, le attività e gli obiettivi previsti, che dovranno presentare aspetti particolarmente innovativi sotto il profilo metodologico e tecnologico, l'articolazione temporale di svolgimento del progetto, la definizione degli stadi di avanzamento parziali e complessivi. Ciascun progetto prevedrà un coordinatore del gruppo di docenti proponenti, che sarà titolare dei fondi eventualmente assegnati, e a cui si farà riferimento per gli adempimenti inerenti alla rendicontazione delle attività svolte e dei fondi stessi. Particolare valore positivo sarà attribuito a progetti a valenza interdisciplinare e per i quali sia prevista la collaborazione, nell'ambito della stessa tematica dì attività, con gruppi dì progetto di altre sedi universitarie.
8. Il termine di presentazione delle domande, di cui ai commi 6 e 7, viene fissato per decreto.
B - I Decreti Rettorali nƒ1140 del 22 dicembre 1999; nƒ92 dell'11 febbraio 2000 e nƒ101 del 14 febbraio 2000 sono annullati.