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Università di Pisa: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

15/03/2001
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Università di Pisa: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in base ai principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il presente regolamento disciplina le modalità per l'erogazione a professori e ricercatori dell'Università di Pisa di compensi incentivanti il loro impegno didattico. Nel seguito i professori e ricercatori saranno indicati col termine "docenti".

2. I compensi incentivanti sono erogati ai docenti in base ai risultati raggiunti al termine di ciascun anno accademico rispetto ad obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, ivi comprese le attività di orientamento e tutorato svolte dai docenti stessi.

3. Ai fini del presente regolamento gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

Articolo 2 - Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel bilancio dell'Università di Pisa è costituito il fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti.

2. Il fondo è finanziato con le assegnazioni ministeriali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 370/99 ed eventualmente con stanziamenti del bilancio di ateneo. Al fondo possono affluire somme trasferite dai bilanci delle strutture dell'ateneo e, in particolare, somme derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di singole facoltà per il pagamento di supplenze e affidamenti.

3. I compensi incentivanti l'impegno didattico dei docenti sono erogati esclusivamente a valere su tale fondo.

4. Il fondo di ciascun esercizio finanziario è utilizzato per i compensi incentivanti relativi all'anno accademico che si conclude il 31 ottobre dell'esercizio stesso

Articolo 3 - Norme generali di accesso e di erogazione

1. L'erogazione dei compensi incentivanti è riservata esclusivamente a docenti che soddisfino a tutte le condizioni seguenti:

a) siano stati in servizio presso l'Università di Pisa per l'intero anno accademico;

b) abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e, se medici, abbiano optato per l'attività assistenziale intramuraria;

c) abbiano svolto, con continuità lungo tutto l'anno accademico, almeno 120 ore di attività didattica frontale (lezioni o esercitazioni o seminari, tenuti a gruppi di studenti in aule, laboratori, biblioteche, corsie ospedaliere, siti esterni di interesse naturalistico, geologico, archeologico, etc.) in conformità con la programmazione didattica di ciascun corso di studio, ivi compresi i corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ed anche in attività di formazione continua e ricorrente organizzate dall'Università di Pisa;

d) abbiano assolto agli ulteriori e specifici impegni orari loro assegnati dalle strutture didattiche per il ricevimento e l'assistenza agli studenti, per l'orientamento, per il tutorato, per la programmazione e l'organizzazione didattica, per gli esami e per le altre verifiche dell'apprendimento degli studenti;

e) abrogata

f) non abbiano svolto a titolo retribuito, nell'anno accademico di riferimento, né supplenze o affidamenti né altri compiti didattici presso l'Università di Pisa, né attività didattica presso altre università o istituzioni pubbliche e private, fatta eventualmente eccezione per attività didattiche saltuarie, fino ad un massimo di dieci ore nell'anno accademico, e per attività seminariali di ricerca;

g) abbiano un rating didattico pari almeno a 2 e un rating scientifico non nullo.

2. Il compenso incentivante è erogato ai docenti assegnatari in unica soluzione annuale; salvo casi eccezionali deliberati dal Senato Accademico nessun docente può essere assegnatario di più compensi incentivanti per anno, anche se a diverso titolo.

3. Il compenso incentivante annuale per ciascun docente non può essere inferiore a 7 milioni di lire e non può essere superiore a 20 milioni di lire. Le cifre predette si riferiscono al trattamento lordo del dipendente.

4. Le modalità e i termini di presentazione dei progetti di cui ai successivi articoli 6 e 7 saranno definiti con delibere degli organi competenti.

Articolo 4 - Ripartizione del fondo

1. Il fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti di cui all'articolo 2, detratte le somme eventualmente trasferite dai bilanci delle facoltà (la cui assegnazione rimane compito della facoltà medesima), è suddiviso in due quote.

2. La prima quota, pari al 20% del fondo, è assegnata dal senato accademico.

3. La seconda quota, pari all'80% del fondo, è ripartita dal senato accademico tra le facoltà:

a) per la prima metà, in base al numero di studenti equivalenti di ciascuna facoltà (calcolati, per ciascun corso di diploma e di laurea, in base agli esami superati nell'anno solare precedente quello cui il fondo si riferisce), moltiplicato per il fattore di costo (tra 1 e 3) utilizzato nella formula di riequilibrio degli organici docenti tra le facoltà di cui alla tabella allegata;

b) per l'altra metà, in base al numero di docenti in servizio presso ciascuna facoltà all'inizio dell'anno accademico, moltiplicato per un fattore correttivo dello squilibrio del rapporto studenti/docenti rispetto al valor medio nazionale; il fattore correttivo è calcolato mediante la formula (STPI/DOCPI)/(STNAZ/DOCNAZ), dove STPI indica il numero degli studenti iscritti alla facoltà dell'Università di Pisa, STNAZ indica il numero totale degli studenti iscritti alla medesima facoltà in tutte le università italiane, DOCPI indica il numero dei docenti in servizio presso la facoltà dell'Università di Pisa e DOCNAZ indica il numero totale dei docenti in servizio presso la medesima facoltà in tutte le università italiane.

Articolo 5 - Rating didattico e scientifico

1. A ciascun docente dell'Università di Pisa è annualmente assegnato un rating didattico che misura, in scala relativa rispetto agli altri docenti della facoltà di appartenenza, la qualità del suo lavoro didattico.

2. Il rating didattico ha i valori interi 4,3,2,1 a seconda che, rispettivamente, la qualità del lavoro didattico del docente si situi nel primo quartile superiore (top 25%), nel secondo, nel terzo o nel quarto quartile.

3. Il rating didattico è assegnato dal consiglio di facoltà sulla base del parere vincolante della commissione didattica paritetica. La commissione didattica paritetica esprime il suo parere tenendo conto dei risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti, delle indicazioni delle commissioni didattiche paritetiche e dei consigli di corso di studio ed eventualmente anche di altri indicatori predeterminati dalla commissione stessa. Qualora si registrasse un'insanabile difformità di parere tra consiglio di facoltà e commissione didattica paritetica, la questione è rimessa al senato accademico.

4. Il rating scientifico di ciascun docente è quello attribuitogli ai fini dell'ultima assegnazione annuale dei finanziamenti per la ricerca di ateneo.

Articolo 6 - Assegnazione - Quota del Senato

1. La prima quota del fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico è assegnata con delibera del senato accademico a docenti che, oltre che soddisfare tutte le condizioni generali di cui al comma 1 dell'articolo 3, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano presentato e realizzato, in gruppo tra loro, progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riguardo a progetti di innovazione metodologica e tecnologica di interesse per l'intero ateneo o per ampie aree disciplinari;

b) abbiano presentato e realizzato, singolarmente o in gruppo tra loro, progetti di produzione di materiali didattici di alta qualità ad uso degli studenti (libri, filmati, multimediali in rete o su compact disk, etc.).

2. Il senato accademico, valutati i progetti presentati e gli obiettivi raggiunti, assegna i compensi incentivanti ai docenti che li hanno presentati, graduando l'importo in relazione sia al loro valore qualitativo e alle dimensioni dei progetti approvati, sia all'impegno nel progetto, al carico didattico istituzionale e ai rating scientifico e didattico dei docenti.

3. Il senato accademico, per la valutazione di cui al comma precedente, si può avvalere del lavoro istruttorio di una commissione interna e di esperti valutatori esterni.

4. Il carico didattico istituzionale di un docente di cui al comma 2 è calcolato convenzionalmente come prodotto delle ore di didattica frontale per il numero di esami superati dai relativi studenti.

5. I docenti che risultano assegnatari di compensi incentivanti deliberati dal senato accademico non possono essere assegnatari di compensi incentivanti deliberati dalle facoltà.

Articolo 7 - Assegnazione - Quota delle facoltà

1. La quota del fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico di spettanza di ciascuna facoltà è assegnata con delibera del consiglio di facoltà a docenti in servizio presso la facoltà stessa che soddisfino le condizioni generali di cui al comma 1 dell'articolo 3, in base a criteri e priorità autonomamente determinati dalla facoltà.

2. I criteri devono essere determinati dalla facoltà in modo da incentivare le seguenti attività didattiche:

a) progetti, di singoli o di gruppi di docenti, volti all'adeguamento quantitativo e alla diversificazione dell'offerta formativa, anche con riferimento al miglioramento del rapporto numerico tra studenti e docenti per ogni singola attività didattica (corsi sdoppiati, corsi "mirror", cioè ripetuti dallo stesso docente a diversi gruppi di studenti, corsi in orario pomeridiano, corsi della medesima disciplina ma di differente livello, corsi comuni a più corsi di studio, etc.);

b) progetti, di singoli o di gruppi di docenti, volti al miglioramento qualitativo dell'offerta formativa senza aggravamento del carico didattico degli studenti (attività didattiche integrative o innovative per l'aggiornamento dei contenuti o delle tecnologie, attività didattiche aggiuntive destinate a colmare debiti formativi iniziali o al recupero di studenti in ritardo o in difficoltà, attività didattiche integrate o multidisciplinari, nuove modalità valutative dell'apprendimento anche con prove in itinere, etc.);

c) orientamento e tutorato, compreso il coordinamento delle attività dei corsi di studio e delle commissioni didattiche paritetiche;

d) supervisione, come relatori, di tesi di laurea e di dottorato di ricerca;

e) lezioni e seminari per corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca;

f) partecipazione alle sedute delle commissioni didattiche paritetiche di facoltà e di corso di studio e altre commissioni o comitati.

3. Il consiglio di facoltà, prefissati i criteri e le priorità di valutazione, valuta i progetti presentati e i risultati raggiunti, nonché l'impegno didattico dei singoli docenti che hanno fatto richiesta di compenso incentivante. Al termine della valutazione definisce i compensi da assegnare a ciascun docente, graduandone l'importo in relazione sia al loro valore qualitativo e alle dimensioni dei progetti approvati, sia all'impegno, al carico didattico istituzionale e ai rating scientifico e didattico dei docenti.

4. Il consiglio di facoltà, per la valutazione di cui al comma precedente, si può avvalere del lavoro istruttorio di una commissione interna e di esperti valutatori esterni.

5. Il carico didattico istituzionale di un docente di cui al comma 3 è calcolato convenzionalmente come prodotto delle ore di didattica frontale per il numero di esami superati dai relativi studenti.

6. I docenti che risultano assegnatari di compensi incentivanti deliberati dal consiglio di facoltà non possono essere assegnatari di compensi incentivanti salvo casi eccezionali deliberati dal senato accademico.

7. Nel caso di progetti interfacoltà, o di docenti che esplicano la loro attività istituzionale in più facoltà, i presidi interessati concordano tra loro le modalità da seguire per la valutazione e per l'assegnazione del compenso incentivante, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

Articolo 8 - Monitoraggio e valutazione

1. I presidenti di corso di studio sono responsabili della verifica del mantenimento degli impegni didattici dei docenti, sia quelli loro assegnati in sede di programmazione didattica che quelli presi ai fini dell'assegnazione di compensi incentivanti.

2. Le commissioni didattiche paritetiche di corso di studio e di facoltà hanno compiti di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici delle attività connesse con l'assegnazione dei compensi incentivanti. I risultati di questo monitoraggio e la valutazione complessiva finale sono riportati nella relazione di cui all'articolo 26.4 dello Statuto e sono sottoposti all'attenzione del consiglio di facoltà, del senato accademico, del consiglio degli studenti e del nucleo di valutazione dell'ateneo.

Articolo 9 ‚ Pubblicità

1. L'Università di Pisa cura ogni anno la pubblicazione sul suo sito web di tutta la documentazione relativa all'assegnazione dei compensi incentivanti, tra cui in particolare i criteri e le delibere di valutazione del senato accademico e di ciascuna facoltà, l'elenco dei docenti assegnatari, gli importi ricevuti da ciascuno e la relativa motivazione.

Articolo 10 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sarà applicato la prima volta a titolo sperimentale per l'anno accademico 1999/2000. Dopo la prima applicazione sarà riproposto al senato accademico per le modifiche o integrazioni che si ritenessero necessarie. Per gli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001 in deroga al comma 1 dell'art. 4, l'intero fondo per l'incentivazione per l'impegno didattico dei docenti sarà ripartito tra le facoltà e assegnato alle facoltà secondo quanto previsto dall'art. 7 e dalla programmazione didattica già approvata.

2. Ulteriori norme specifiche che si rendessero necessarie od opportune in prima applicazione saranno stabilite con semplice delibera del senato accademico.

3. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua affissione all'Albo ufficiale dell'Università ed è pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale dell'Università di Pisa e sul suo sito web.